Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1007/2023

Decisione (UE) 2023/1007 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli articoli e degli allegati di tale convenzione

Pubblicato: 25/04/2023 In vigore dal: 25/04/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1007 del Consiglio del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli articoli e degli allegati di tale convenzione EN: Council Decision (EU) 2023/1007 of 25 April 2023 on the position to be taken on behalf of the European Union at the sixteenth meeting of the Conference of the Parties to the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal with regard to certain amendments of Articles and Annexes in that Convention

Testo normativo

24.5.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 136/57 DECISIONE (UE) 2023/1007 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2023 relativa alla posizione da adottare, a nome dell’Unione europea, alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento per quanto riguarda talune modifiche degli articoli e degli allegati di tale convenzione IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento ( 1 ) («convenzione») è entrata in vigore nel 1992 ed è stata conclusa a nome dell’Unione con decisione 93/98/CEE del Consiglio ( 2 ) . (2) Conformemente alla convenzione, la conferenza delle parti deve esaminare e adottare, se del caso, modifiche della convenzione e dei suoi allegati. (3) Nella quindicesima riunione del giugno 2022 la conferenza delle parti ha esaminato una proposta di modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa. Tale proposta è intesa a stabilire un termine di 30 giorni entro il quale uno Stato di importazione deve rispondere a chi notifica una spedizione di rifiuti e include un’altra modifica presentata come di carattere redazionale. La conferenza delle parti ha deciso di rinviare l’esame della proposta alla riunione successiva della conferenza delle parti. (4) A nome dell’Unione è stata presentata anche una proposta di modifica dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione, discussa dalla conferenza delle parti durante la sua quindicesima riunione. La proposta ha lo scopo, tra l’altro, di modificare e chiarire le descrizioni delle operazioni di smaltimento elencate nell’allegato IV della convenzione, in particolare di: includere un’introduzione generale in cui è fatta chiara distinzione tra i termini «operazioni che non costituiscono recupero» e «operazioni di recupero»; includere titoli e testi introduttivi che chiariscano il significato di «operazioni che non costituiscono recupero» (allegato IV, sezione A) e «operazioni di recupero» (allegato IV, sezione B); chiarire che tutte le descrizioni delle operazioni di smaltimento che si verificano o che potrebbero verificarsi nella pratica sono contemplate, indipendentemente dal loro status giuridico e dal fatto che siano considerate o meno ecologicamente corrette, e che sono contemplate ugualmente le operazioni effettuate prima di essere sottoposte ad altre operazioni; aggiornare e chiarire le descrizioni delle operazioni in linea con gli sviluppi scientifici, tecnici e di altra natura avvenuti successivamente all’adozione della convenzione nel 1989; e assicurare, mediante l’introduzione di norme generali, che tutte le operazioni non specificamente menzionate siano contemplate dalle disposizioni della convenzione. La conferenza delle parti ha deciso di continuare a esaminare la proposta nel corso della riunione successiva. (5) Per quanto riguarda la proposta di modifica dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione presentata dalla Federazione russa, l’Unione non dovrebbe sostenerla, in quanto le modifiche non contribuirebbero ad affrontare i problemi che l’Unione considera prioritari per il funzionamento della procedura di «previo assenso informato» della convenzione. Inoltre, le modifiche del testo della convenzione richiedono un lungo e faticoso processo per entrare in vigore e appare sproporzionato avviare una simile procedura per una modifica dal valore aggiunto molto limitato o nullo. (6) Per quanto riguarda la proposta di modifica dell’allegato IV e talune voci degli allegati II e IX, l’Unione dovrebbe continuare a sostenerne l’adozione. Al fine di raccogliere un consenso sulla proposta, l’Unione potrebbe inoltre dar prova di flessibilità, in particolare per quanto riguarda le misure proposte la cui adozione difficilmente avrà un sostegno sufficiente alla sedicesima riunione della conferenza delle parti. Tale flessibilità si può tradurre, per esempio, nel rinvio della discussione sui temi controversi (come la preparazione per il riutilizzo e le operazioni generali), nella ricerca di un accordo sui restanti aspetti della proposta e nel sostegno a eventuali modifiche suggerite da altre parti, a condizione che possano conseguire gli stessi obiettivi delle proposte dell’Unione relative all’allegato IV della convenzione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione alla sedicesima riunione della conferenza delle parti riguardo a tali proposte, poiché gli atti previsti, se adottati, sarebbero modifiche del testo e degli allegati della convenzione, e sarebbero, quindi, vincolanti per l’Unione e inciderebbero sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) e sul regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione alla sedicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Basilea è la seguente: a) l’Unione non sostiene la proposta di modifiche dell’articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, presentata dalla Federazione russa; b) l’Unione continua a sostenere l’adozione di modifiche dell’allegato IV e di talune voci degli allegati II e IX della convenzione. Se necessario per ottenere il consenso su una modifica dell’allegato IV della convenzione, l’Unione può dar prova di flessibilità e accettare di discostarsi dalla proposta presentata per l’esame nel corso della quindicesima riunione della conferenza delle parti, nonché sostenere altre eventuali modifiche che potrebbero conseguire gli stessi obiettivi di quelli soggiacenti alle proposte dell’Unione relative all’allegato IV della convenzione e non pregiudichino la disciplina giuridica dell’Unione in materia di gestione e spedizione dei rifiuti. Articolo 2 In funzione dell’andamento della sedicesima riunione della conferenza delle parti, nel corso di riunioni di coordinamento sul posto i rappresentanti dell’Unione possono affinare, in consultazione con gli Stati membri, la posizione di cui all’articolo 1, lettera b), senza un’ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Lussemburgo, il 25 aprile 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) GU L 39 del 16.2.1993, pag. 3 . ( 2 ) Decisione 93/98/CEE del Consiglio, del 1 o febbraio 1993, sulla conclusione, a nome della Comunità, della convenzione sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento (convenzione di Basilea) ( GU L 39 del 16.2.1993, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive ( GU L 312 del 22.11.2008, pag. 3 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti ( GU L 190 del 12.7.2006, pag. 1 ).

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