Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1021 della Commissione, del 18 luglio 2018, relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1021 of 18 July 2018 on the adoption of technical standards and formats necessary for the operation of the automated matching through the common IT platform using the European classification and the interoperability between national systems and the European classification (Text with EEA relevance.)
Testo normativo
19.7.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 183/20
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1021 DELLA COMMISSIONE
del 18 luglio 2018
relativa all'adozione di norme tecniche e formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/589 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 aprile 2016, relativo a una rete europea di servizi per l'impiego (EURES), all'accesso dei lavoratori ai servizi di mobilità e a una maggiore integrazione dei mercati del lavoro e che modifica i regolamenti (UE) n. 492/2011 e (UE) n. 1296/2013
(
1
)
, in particolare l'articolo 19, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/589 istituisce una piattaforma informatica comune al fine di mettere in contatto offerte e domande di lavoro e CV (profili di persone in cerca di lavoro) nell'Unione europea.
(2)
Per consentire l'incrocio tra le offerte e le domande di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro, le informazioni devono essere scambiate in base a un sistema uniforme, ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2016/589, sulla base di norme tecniche e formati comuni.
(3)
Ai fini di un incrocio di qualità elevata sulla piattaforma informatica comune, l'articolo 19 del regolamento (UE) 2016/589 prevede l'uso di una classificazione europea delle capacità, delle competenze e delle occupazioni.
(4)
Gli Stati membri che scelgono di non utilizzare la classificazione europea nei loro sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, devono stabilire una corrispondenza tra le classificazioni utilizzate da detti sistemi e la classificazione europea per consentire l'interoperabilità.
(5)
La corrispondenza tra le classificazioni nazionali, regionali o settoriali e la classificazione europea richiede la redazione e il regolare aggiornamento di inventari e tavole di corrispondenza.
(6)
Al fine di agevolare la redazione e l'aggiornamento di tali inventari e tavole di corrispondenza e il successivo scambio di informazioni basato sulla corrispondenza, la Commissione dovrebbe fornire le norme tecniche e i formati necessari e le opportune applicazioni tecniche di sostegno.
(7)
Pubblicando le tavole di corrispondenza nazionali e condividendole con gli altri Stati membri e con la Commissione, gli Stati membri contribuiranno allo sviluppo e al miglioramento della classificazione europea e dei servizi e strumenti forniti da EURES, come gli algoritmi di ricerca e i motori per l'incrocio.
(8)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato EURES,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
La presente decisione stabilisce le norme tecniche e i formati necessari al funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune utilizzando la classificazione europea e l'interoperabilità tra i sistemi nazionali e la classificazione europea.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:
a)
«tavole di corrispondenza»
: le tavole di corrispondenza a lettura ottica che esprimono la relazione tra i concetti di una classificazione e uno o più concetti di un'altra classificazione. Le tavole di corrispondenza sono utilizzate per la transcodifica automatica di informazioni ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune;
b)
«lettura ottica»
: le informazioni sono presentate in un formato facilmente elaborato da un computer;
c)
«transcodifica»
: il processo di conversione delle informazioni da una forma di rappresentazione codificata a un'altra;
d)
«sintassi»
: le regole e le modalità di presentazione delle informazioni in modo strutturato;
e)
«piattaforma di servizi ESCO»
: il sito web accessibile al pubblico sul quale la Commissione mette a disposizione la classificazione europea di capacità, competenze, qualifiche e occupazioni
(
2
)
.
Articolo 3
Elaborazione delle tavole di corrispondenza
1. Gli Stati membri che usano le classificazioni nazionali, regionali o settoriali quando registrano informazioni relative a occupazioni, capacità o competenze nei sistemi nazionali per le offerte di lavoro e i profili di persone in cerca di lavoro connessi al singolo canale coordinato, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/589, allo scopo di renderle disponibili sul portale EURES in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589, elaborano e utilizzano tavole di corrispondenza a lettura ottica per ciascuna di tali classificazioni nazionali, regionali e settoriali e la classificazione europea adottata a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/589.
2. Gli Stati membri elaborano dette tavole in conformità delle norme tecniche e dei formati comuni per consentire un efficace funzionamento dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune di cui all'articolo 19, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2016/589.
3. Le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 constano dei seguenti elementi:
a)
la serie di informazioni da includere nelle tavole di corrispondenza;
b)
la sintassi per esprimere tale serie di informazioni.
4. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES trasmette e rende disponibili le norme tecniche e i formati di cui al paragrafo 2 sull'Extranet del portale EURES
(
3
)
.
5. A norma dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/589, la Commissione europea e l'ufficio europeo di coordinamento per EURES forniscono sostegno agli Stati membri per stabilire le corrispondenze. In particolare, viene resa disponibile un'applicazione per aiutare a redigere e aggiornare inventari e tavole di corrispondenza.
6. Gli Stati membri che utilizzano la classificazione europea a livello nazionale, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/589, non sono tenuti ad elaborare le tavole di corrispondenza di cui alla presente decisione.
7. In base alle procedure di cui all'articolo 6, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati.
Articolo 4
Garanzia di interoperabilità con la piattaforma informatica comune mediante le tavole di corrispondenza
Le tavole di corrispondenza di cui all'articolo 3 sono utilizzate per la transcodifica automatica delle informazioni sulle offerte di lavoro o sui profili di persone in cerca di lavoro ai fini dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune. Gli Stati membri fanno sì che i codici delle loro classificazioni nazionali, regionali e settoriali in materia di offerte di lavoro e profili di persone in cerca di lavoro di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/589 siano sostituiti o integrati dai corrispondenti codici della classificazione europea, utilizzando le tavole di corrispondenza per permettere la transcodifica prima di metterli a disposizione sul portale EURES.
Articolo 5
Pubblicazione delle tavole di corrispondenza
Gli Stati membri mettono a disposizione le tavole di corrispondenza pubblicandole sulla piattaforma di servizi ESCO utilizzando le norme e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2.
Articolo 6
Gestione e aggiornamento delle norme tecniche e dei formati
1. Tutti gli Stati membri designano uno sportello unico cui possono essere rivolte tutte le richieste, le domande e le comunicazioni riguardanti l'applicazione della presente decisione e notificano le informazioni relative a tale sportello all'ufficio europeo di coordinamento per EURES tramite i loro uffici di coordinamento nazionali per EURES.
2. Il gruppo di coordinamento per EURES di cui all'articolo 14 del regolamento (UE) 2016/589 procede una volta all'anno a un riesame dell'applicazione della presente decisione.
3. L'ufficio europeo di coordinamento per EURES può aggiornare le norme tecniche e i formati di cui all'articolo 3, paragrafo 2, se ciò è necessario per l'efficacia dell'incrocio automatizzato mediante la piattaforma informatica comune.
4. Prima di adottare una nuova versione delle norme tecniche e dei formati e renderli disponibili sull'Extranet del portale EURES, l'ufficio europeo di coordinamento per EURES consulta formalmente il gruppo di coordinamento per EURES.
Articolo 7
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2018
Per la Commissione
Il presidente
Jean-Claude JUNCKER
(
1
)
GU L 107 del 22.4.2016, pag. 1
.
(
2
)
http://ec.europa.eu/esco.
(
3
)
http://eures.europa.eu.
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