Decisione di esecuzione (UE) 2023/1025 del Consiglio del 22 maggio 2023 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490
Quali sono le condizioni e i limiti della deroga IVA autorizzata all'Ungheria per le piccole imprese?
Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2023/1025 autorizza l'Ungheria ad applicare una misura speciale di esenzione IVA per i soggetti passivi (imprese) il cui volume d'affari annuo non supera 71.500 EUR, convertiti al tasso di cambio del giorno dell'adesione dell'Ungheria all'Unione Europea. Questa deroga rappresenta un'eccezione rispetto alla soglia ordinaria di 35.000 EUR prevista dalla direttiva IVA comunitaria e consente alle piccole imprese ungheresi di operare senza obbligo di registrazione e versamento dell'IVA. La misura è facoltativa: i soggetti passivi possono comunque scegliere di applicare il regime IVA ordinario secondo l'articolo 290 della direttiva 2006/112/CE. L'autorizzazione ha validità temporale limitata fino al 31 dicembre 2024, data entro la quale gli Stati membri devono adeguarsi alle nuove disposizioni della direttiva (UE) 2020/285 sulle piccole imprese. La decisione abroga la precedente autorizzazione del 2018 e sostituisce quella del 2022, elevando la soglia da 48.000 a 71.500 EUR.
Generato da AI su documenti ufficiali. Non costituisce consulenza legale o fiscale.
Riferimento normativo
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1025 del Consiglio del 22 maggio 2023 che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490
EN: Council Implementing Decision (EU) 2023/1025 of 22 May 2023 authorising Hungary to apply a special measure derogating from Article 287 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, and repealing Implementing Decision (EU) 2018/1490
Testo normativo
25.5.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 137/26
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1025 DEL CONSIGLIO
del 22 maggio 2023
che autorizza l’Ungheria ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto e che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto
(
1
)
, in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE consente all’Ungheria di esentare dall’imposta sul valore aggiunto (IVA) i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 35 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
(2)
Con decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio
(
2
)
l’Ungheria è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2024, a continuare ad applicare una misura speciale di deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE e quindi a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 48 000 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione all’Unione («misura speciale»).
(3)
Con lettera protocollata dalla Commissione il 15 dicembre 2022, l’Ungheria ha chiesto l’autorizzazione ad innalzare la soglia della misura speciale vigente a 71 500 EUR per la durata restante del periodo autorizzato.
(4)
A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda dell’Ungheria con lettera dell’11 gennaio 2023. Con lettera del 12 gennaio 2023 la Commissione ha comunicato all’Ungheria che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda.
(5)
La misura speciale richiesta dall’Ungheria è coerente con la direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio
(
3
)
, che mira a ridurre l’onere di conformità per le piccole imprese e ad evitare le distorsioni della concorrenza nel mercato interno.
(6)
La misura speciale sarà facoltativa per i soggetti passivi, che hanno comunque la facoltà di scegliere il regime normale di applicazione dell’IVA ai sensi dell’articolo 290 della direttiva 2006/112/CE.
(7)
Stando alle informazioni trasmesse dall’Ungheria, la misura speciale avrà soltanto un effetto trascurabile sull’importo complessivo del gettito nazionale riscosso allo stadio del consumo finale.
(8)
A seguito dell’entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio
(
4
)
, l’Ungheria non deve effettuare alcun calcolo della compensazione a titolo dello stato delle risorse proprie IVA per l’esercizio finanziario 2021 e successivi.
(9)
Tenuto conto dell’incidenza positiva che la misura speciale ha avuto sulla semplificazione degli obblighi in materia di IVA, poiché ha ridotto gli oneri amministrativi e i costi di conformità per le piccole imprese e per le autorità fiscali e ha consentito all’Italia di destinare maggiori risorse alla lotta contro le frodi in materia di IVA concentrando le attività di controllo sui soggetti passivi di maggiore entità, e tenuto conto dell’effetto trascurabile sul gettito IVA totale riscosso, è opportuno autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale.
(10)
È opportuno che l’applicazione della misura speciale sia limitata nel tempo. È opportuno che il limite temporale sia sufficiente per consentire alla Commissione di valutare l’efficacia e l’adeguatezza della soglia. Inoltre, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/285, gli Stati membri sono tenuti ad adottare e pubblicare, entro il 31 dicembre 2024, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 1, punto 12), della direttiva suddetta e ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 1
o
gennaio 2025. È opportuno pertanto autorizzare l’Ungheria ad applicare la misura speciale fino al 31 dicembre 2024.
(11)
È pertanto opportuno abrogare la decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio
(
5
)
,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 287, punto 12, della direttiva 2006/112/CE, l’Ungheria è autorizzata ad esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera il controvalore in moneta nazionale di 71 500 EUR al tasso di conversione del giorno della sua adesione.
Articolo 2
La decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 è abrogata.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto dal giorno della notifica.
Essa si applica fino al 31 dicembre 2024.
Articolo 4
L’Ungheria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2023
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(
1
)
GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1
.
(
2
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/73 del Consiglio, del 18 gennaio 2022, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 per quanto riguarda l’autorizzazione concessa all’Ungheria ad applicare per un periodo supplementare la misura speciale di deroga all’articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (
GU L 12 del 19.1.2022, pag. 148
).
(
3
)
Direttiva (UE) 2020/285 del Consiglio, del 18 febbraio 2020, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per quanto riguarda il regime speciale per le piccole imprese e il regolamento (UE) n. 904/2010 per quanto riguarda la cooperazione amministrativa e lo scambio di informazioni allo scopo di verificare la corretta applicazione del regime speciale per le piccole imprese (
GU L 62 del 2.3.2020, pag. 13
).
(
4
)
Regolamento (UE, Euratom) 2021/769 del Consiglio, del 30 aprile 2021, che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall’imposta sul valore aggiunto (
GU L 165 dell’11.5.2021, pag. 9
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1490 del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che autorizza l'Ungheria a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (
GU L 252 dell'8.10.2018, pag. 38
).
Hai domande su questa normativa?
FiscoAI analizza Decisione UE 1025/2023 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.
La Decisione UE 2023/1025 riguarda deroghe IVA, regime speciale per piccole imprese, soglia di esenzione IVA e semplificazione degli obblighi fiscali. È rilevante per commercialisti che assistono imprese con operazioni in Ungheria, in quanto incide su obblighi di registrazione IVA, adempimenti amministrativi e pianificazione fiscale transfrontaliera. La norma si collega alla direttiva (UE) 2020/285 sulla riduzione degli oneri di conformità e alla direttiva 2006/112/CE sul sistema comune IVA.
Utilizziamo cookie tecnici essenziali e, con il tuo consenso, cookie analitici (Google Analytics) per migliorare l'esperienza di navigazione.
Leggi la nostra Cookie Policy.