Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1028/2019

Decisione (UE) 2019/1028 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva

Pubblicato: 14/06/2019 In vigore dal: 14/06/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1028 del Consiglio, del 14 giugno 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva EN: Council Decision (EU) 2019/1028 of 14 June 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council as regards trade standards applying to olive oils and olive pomace oils

Testo normativo

24.6.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 167/24 DECISIONE (UE) 2019/1028 DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo internazionale sull'olio d'oliva e sulle olive da tavola del 2015 («accordo») è stato firmato a nome dell'Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) il 18 novembre 2016 presso la sede delle Nazioni Unite a New York, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L'accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all'articolo 31, paragrafo 2, dello stesso. (2) L'accordo è stato concluso il 17 maggio 2019 con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) (3) A norma dell'articolo 7, paragrafo 1, dell'accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva. (4) Nel corso della 109 a sessione, che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019, il Consiglio dei membri deve adottare decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che saranno adottate avrà effetti giuridici. sull'Unione negli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all'olio d'oliva adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) . (6) Le decisioni che dovranno essere adottate dal Consiglio dei membri riguardano la revisione di un titolo, i margini e i valori di precisione, i cromatogrammi e i riferimenti ad altri documenti. Le suddette decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva. Esse contribuiranno all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiare tali decisioni e, di conseguenza, richiederanno modifiche del regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione ( 4 ) . (7) Qualora, nel corso della 109 a sessione del Consiglio dei membri, l'adozione di tali decisioni fosse rinviata perché determinati Stati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell'allegato alla presente decisione dovrebbe essere presa per conto dell'Unione nell'ambito di un'eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, dell'accordo. La procedura per l'adozione mediante scambio di lettere dovrebbe essere avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del novembre 2019. (8) Al fine di salvaguardare gli interessi dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero essere autorizzati a chiedere di rinviare l'adozione di decisioni di modifica delle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva nell'ambito della 109 a sessione del Consiglio dei membri del se nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante tale sessione mettono in discussione la posizione da adottare a nome dell'Unione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede del Consiglio dei membri nel corso della 109 a sessione che si terrà dal 17 al 21 giugno 2019, o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri tramite scambio di lettere da avviare prima della prossima sessione ordinaria del novembre 2019, in relazione alle norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva, figura in allegato. Articolo 2 Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuove nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 109 a sessione del Consiglio dei membri, l'Unione chiederà che l'adozione da parte del Consiglio dei membri delle decisioni che modificano le norme commerciali applicabili agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva venga rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base delle nuove informazioni. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 14 giugno 2019 Per il Consiglio Il presidente E.O. TEODOROVICI ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 ). ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell'Unione europea dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ( GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671 ). ( 4 ) Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi ad essi attinenti ( GU L 248 del 5.9.1991, pag. 1 ). ALLEGATO L'Unione appoggia le seguenti modifiche ai metodi del COI in occasione della 109 a sessione del Consiglio dei membri che si terrà dal 17 giugno al 21 giugno 2019, o nell'ambito di una procedura per l'adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri, tramite scambio di lettere, da avviare prima della sua prossima sessione ordinaria del novembre 2019: — la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 19/Rev. 5 («Analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto») eliminando un valore assoluto e rivedendo i margini di precisione del metodo; — la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 42-2/Rev. 3 («Margini di precisione dei metodi di analisi adottati dal Consiglio oleicolo internazionale») rivedendo i margini di precisione relativi ai metodi COI/T.20/Doc. n. 19 e COI/T.20/Doc. n. 26; — la revisione del metodo COI/T.20/Doc. n. 26/Rev. 4 («Determinazione della composizione e del tenore di steroli e composti alcolici mediante gascromatografia con colonna capillare») rivedendo il titolo, i margini e i valori di precisione e i cromatogrammi. Gli adeguamenti tecnici apportati ad altri metodi o documenti del COI possono essere accettati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri senza un'ulteriore decisione del Consiglio se tali adeguamenti tecnici risultano dalle modifiche di cui al primo comma.

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