Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1060/2025

Decisione (UE) 2025/1060 della Commissione, del 19 maggio 2025, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo notificata con il numero C(2025) 2922

Pubblicato: 19/05/2025 In vigore dal: 19/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1060 della Commissione, del 19 maggio 2025, relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2025) 2922] EN: Commission Decision (EU) 2025/1060 of 19 May 2025 on the consistency of the performance targets included in the draft performance plan submitted by Malta pursuant to Regulation (EC) No 549/2004 of the European Parliament and of the Council with the Union-wide performance targets for the fourth reference period of the Single European Sky performance and charging scheme (notified under document C(2025) 2922)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1060 28.5.2025 DECISIONE (UE) 2025/1060 DELLA COMMISSIONE del 19 maggio 2025 relativa alla coerenza degli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta a norma del regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo [notificata con il numero C(2025) 2922] (I testi in lingua inglese e maltese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l’istituzione del cielo unico europeo («regolamento quadro») ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 3, lettera c), visto il regolamento (UE) 2024/2803 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativo all’attuazione del cielo unico europeo ( 2 ) , in particolare l’articolo 58, paragrafo 3, visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 della Commissione, dell’11 febbraio 2019, che stabilisce un sistema di prestazioni e di tariffazione nel cielo unico europeo e abroga i regolamenti di esecuzione (UE) n. 390/2013 e (UE) n. 391/2013 ( 3 ) , in particolare l’articolo 14, paragrafo 2, considerando quanto segue: CONSIDERAZIONI GENERALI (1) A norma dell’articolo 11 del regolamento (CE) n. 549/2004, gli Stati membri devono elaborare piani, a livello nazionale o a livello di blocchi funzionali di spazio aereo ( Functional Airspace Blocks , «FAB»), comprendenti obiettivi prestazionali per ciascun periodo di riferimento del sistema di prestazioni e di tariffazione per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete. Tali piani devono includere obiettivi prestazionali locali coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il periodo di riferimento in questione. (2) Gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento («RP4», 2025-2029) erano stati stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione ( 4 ) . (3) Tutti gli Stati membri hanno elaborato e adottato progetti di piani di miglioramento delle prestazioni per l’RP4, che sono stati presentati alla Commissione per la valutazione entro il 1 o ottobre 2024. In seguito alla verifica della completezza di tali progetti di piani di miglioramento delle prestazioni, la Commissione ha chiesto agli Stati membri di presentare i progetti aggiornati di piani di miglioramento delle prestazioni entro il 15 novembre 2024. (4) La valutazione della Commissione presentata nella presente decisione è basata sul progetto aggiornato di piano di miglioramento delle prestazioni per l’RP4 presentato da Malta («progetto di piano di miglioramento delle prestazioni»). (5) L’organo di valutazione delle prestazioni ( Performance Review Body , «PRB»), che assiste la Commissione nell’attuazione del sistema di prestazioni, ha presentato alla Commissione una relazione contenente il suo parere sulla valutazione dei progetti di piani di miglioramento delle prestazioni. (6) Conformemente all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317 la Commissione ha valutato la coerenza degli obiettivi prestazionali locali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni sulla base dei criteri di cui all’allegato IV, punto 1, del medesimo regolamento di esecuzione e tenendo conto delle circostanze locali, se del caso. (7) La Commissione ha integrato la propria valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni con una revisione degli elementi di cui all’allegato IV, punto 2, del suddetto regolamento di esecuzione. Per quanto attiene all’allegato IV, punto 2.1, lettera d), punto vii), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione fa notare di non aver condotto, nell’ambito di tale revisione, un’analisi dettagliata della metodologia applicata da Malta per la ripartizione dei costi tra servizi di rotta e servizi presso i terminali nell’RP4. La Commissione non ha pertanto tratto conclusioni, in questa fase, in merito alla conformità di tale metodologia di ripartizione dei costi all’articolo 15, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. VALUTAZIONE DELLA COMMISSIONE Valutazione degli obiettivi di sicurezza (8) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni è stata valutata conformemente all’allegato IV, punto 1.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. (9) Gli obiettivi prestazionali nel settore essenziale di prestazione concernente la sicurezza proposti da Malta in relazione all’efficienza della gestione della sicurezza, suddivisi per obiettivo di gestione della sicurezza ed espressi come livello di attuazione, sono i seguenti: Malta Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza, espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’AESA Fornitore di servizi di navigazione aerea Obiettivo di gestione della sicurezza 2025 2026 2027 2028 2029 MATS Politica e obiettivi di sicurezza C C D D D Gestione dei rischi per la sicurezza C C C C D Garanzia della sicurezza C C C C D Promozione della sicurezza C C C D D Cultura della sicurezza C C C C C (10) La Commissione ha constatato che gli obiettivi prestazionali concernenti la sicurezza proposti da Malta per il fornitore di servizi di navigazione aerea «MATS» equivalgono o sono superiori agli obiettivi di sicurezza a livello dell’Unione per ciascun anno civile dell’RP4, compreso l’anno 2029. (11) La Commissione osserva che il progetto di piano di miglioramento delle prestazioni stabilisce per MATS misure volte al conseguimento degli obiettivi locali di sicurezza, quali l’aggiornamento continuo del sistema di gestione integrata e del piano di sicurezza, l’attuazione di un nuovo software di gestione dei rischi e il miglioramento della formazione in materia di cibersicurezza. (12) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (9), (10) e (11), gli obiettivi prestazionali locali concernenti la sicurezza inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione. Valutazione degli obiettivi ambientali (13) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene all’efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi ambientali proposti di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento relativi all’efficienza di volo orizzontale di rotta contenuti nel piano di miglioramento della rete delle rotte europee ( European Route Network Improvement Plan , «ERNIP»), elaborato conformemente all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione ( 6 ) e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024. (14) Gli obiettivi prestazionali concernenti l’ambiente proposti da Malta per l’RP4 e i corrispondenti valori di riferimento nazionali dell’ERNIP, espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva, sono i seguenti: Malta 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,56  % 1,54  % 1,52  % 1,50  % 1,48  % Valori di riferimento 1,56  % 1,54  % 1,52  % 1,50  % 1,48  % (15) La Commissione osserva che gli obiettivi ambientali proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell’RP4. (16) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni Malta ha presentato misure per il conseguimento degli obiettivi ambientali locali, che comprendono l’attuazione dello spazio aereo transfrontaliero con rotte libere e una riduzione pianificata delle limitazioni alla disponibilità delle rotte nella massima misura possibile. (17) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (14), (15) e (16), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. Valutazione degli obiettivi di capacità (18) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente la capacità, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al ritardo medio nella gestione dei flussi di traffico aereo ( air traffic flow management , «ATFM») di rotta per volo è stata valutata in base al criterio di cui all’allegato IV, punto 1.3, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Di conseguenza gli obiettivi di capacità di rotta proposti di Malta sono stati confrontati con i pertinenti valori di riferimento stabiliti nel piano operativo della rete, elaborato conformemente all’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 e disponibile al momento dell’adozione degli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, vale a dire il 2 luglio 2024. (19) Gli obiettivi di capacità di rotta proposti da Malta per l’RP4, espressi in minuti di ritardo ATMF per volo, nonché i corrispondenti valori di riferimento del piano operativo della rete, sono i seguenti: Malta 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 Valori di riferimento 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 (20) La Commissione osserva che gli obiettivi di capacità proposti da Malta equivalgono ai corrispondenti valori di riferimento nazionali per ogni anno civile dell’RP4. (21) La Commissione osserva che nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni Malta ha presentato misure per il conseguimento dei suoi obiettivi di capacità di rotta. Tali misure comprendono l’apertura da parte del centro di controllo d’area di un settore supplementare durante il giorno e il prolungamento degli orari di apertura del settore, al fine di soddisfare la domanda di traffico prevista. (22) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando (19), (20) e (21), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. Revisione degli obiettivi di capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (23) Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti la capacità per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi non sono fonte di preoccupazione. Valutazione degli obiettivi di efficienza economica (24) Per quanto riguarda il settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica, la coerenza degli obiettivi inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni per quanto attiene al costo unitario determinato ( determined unit cost , «DUC») per i servizi di navigazione aerea di rotta è stata valutata in base ai criteri di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettere a), b) e c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317. Tali criteri consistono nella tendenza del DUC nel corso dell’RP4, nella tendenza a lungo termine del DUC nel corso del terzo periodo di riferimento («RP3») e dell’RP4 (2020-2029) e nel valore di riferimento per il DUC a livello di zona tariffaria confrontato al valore medio nelle zone tariffarie in cui i fornitori di servizi di navigazione aerea hanno un contesto economico e operativo simile. (25) Gli obiettivi di efficienza economica di rotta proposti da Malta per l’RP4 e i relativi valori di riferimento sono i seguenti: Zona tariffaria di rotta di Malta Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica , espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 24,87  EUR 16,72  EUR 17,61  EUR 17,01  EUR 18,71  EUR 19,48  EUR 21,60  EUR (26) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC di Malta a livello di zona tariffaria, pari a +5,2 % nell’RP4 è peggiore rispetto al dato della tendenza a livello dell’Unione, pari a -1,2 % nello stesso periodo. (27) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il dato della tendenza a lungo termine del DUC di Malta a livello di zona tariffaria nell’RP3 e nell’RP4, pari a -1,6 %, è migliore rispetto al dato della tendenza a lungo termine a livello dell’Unione, pari a -1,0 % nello stesso periodo. (28) Per quanto riguarda il criterio di valutazione di cui all’allegato IV, punto 1.4, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione osserva che il valore di riferimento di 16,72 EUR del DUC di Malta, in termini reali ai prezzi del 2022 («EUR2022»), è inferiore del 47,7 % rispetto al valore di riferimento medio, pari a 31,96 EUR in EUR2022, del gruppo a fini comparativi pertinente di cui all’articolo 7 della decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. (29) È evidente che la tendenza a lungo termine del DUC di Malta è migliore rispetto alla corrispondente tendenza a livello dell’Unione e che il valore di riferimento di Malta per il 2024 è significativamente inferiore alla media del gruppo a fini comparativi. La Commissione ritiene pertanto che la deviazione dalla tendenza del DUC a livello dell’Unione nell’RP4 di cui al considerando (26) non osti a che gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica di Malta siano coerenti con gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica a livello dell’Unione. (30) Alla luce delle constatazioni di cui ai considerando da (25) a (29), gli obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4. Revisione degli obiettivi di efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali (31) Conformemente all’allegato IV, punto 2.1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, la Commissione ha integrato la sua valutazione del progetto di piano di miglioramento delle prestazioni rivedendo gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica per i servizi di navigazione aerea presso i terminali fissati per gli aeroporti, di cui all’articolo 1, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento di esecuzione. Si è constatato che tali obiettivi sono fonte di preoccupazione. (32) La Commissione osserva che il dato della tendenza del DUC presso i terminali di Malta, pari a +6,6 % nell’RP4, è superiore al dato della tendenza del DUC di rotta nell’RP4, pari a +5,2 %, e rappresenta un peggioramento significativo rispetto al dato della tendenza effettiva del DUC presso i terminali, pari a -8,1 %, osservata nell’RP3. La Commissione osserva che il peggioramento osservato nella tendenza del DUC è dovuto principalmente a un aumento significativo dei costi. In effetti, si prevede che i costi determinati della fornitura di servizi di navigazione aerea presso i terminali per Malta per il 2029 saranno superiori di circa il 77 % rispetto al livello dei costi nel 2024, mentre si prevede che la crescita del traffico in unità di servizio nello stesso periodo per la zona tariffaria di terminale sarà pari a circa il 21 %. (33) La Commissione ritiene pertanto che, in relazione all’adozione del suo piano definitivo di miglioramento delle prestazioni conformemente all’articolo 16, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2019/317, Malta dovrebbe giustificare ulteriormente gli obiettivi prestazionali concernenti l’efficienza economica presso i terminali per l’RP4 alla luce delle osservazioni di cui al considerando (32), o dovrebbe rivedere al ribasso tali obiettivi. CONCLUSIONI (34) Alla luce di quanto precede, gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta dovrebbero essere considerati coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli obiettivi prestazionali inclusi nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni presentato da Malta per il quarto periodo di riferimento («RP4»), elencati nell’allegato della presente decisione, sono coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per l’RP4 stabiliti nella decisione di esecuzione (UE) 2024/1688. Articolo 2 La Repubblica di Malta è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 2025 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 96 del 31.3.2004, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/549/oj . ( 2 ) GU L, 2024/2803, 11.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2803/oj . ( 3 ) GU L 56 del 25.2.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/317/oj . ( 4 ) Decisione di esecuzione (UE) 2024/1688 della Commissione, del 12 giugno 2024, relativa alla definizione di obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per la rete di gestione del traffico aereo per il quarto periodo di riferimento compreso tra il 1 o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2029 ( GU L, 2024/1688, 17.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1688/oj ). ( 5 ) Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo («regolamento sulla fornitura di servizi») ( GU L 96 del 31.3.2004, pag. 10 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/550/oj ). ( 6 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/123 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che reca norme dettagliate per l’attuazione delle funzioni della rete di gestione del traffico aereo (ATM) e abroga il regolamento (UE) n. 677/2011 della Commissione ( GU L 28 del 31.1.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/123/oj ). ALLEGATO Obiettivi prestazionali contenuti nel progetto di piano di miglioramento delle prestazioni di Malta, ritenuti coerenti con gli obiettivi prestazionali a livello dell’Unione per il quarto periodo di riferimento SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA SICUREZZA Malta Obiettivi relativi all’efficienza della gestione della sicurezza , espressi come livello di attuazione, dal livello A al livello D dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea («AESA») Fornitore di servizi di navigazione aerea Obiettivo di gestione della sicurezza 2025 2026 2027 2028 2029 MATS Politica e obiettivi di sicurezza C C D D D Gestione dei rischi per la sicurezza C C C C D Garanzia della sicurezza C C C C D Promozione della sicurezza C C C D D Cultura della sicurezza C C C C C SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’AMBIENTE Malta 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente l’ambiente , espressi come efficienza media di volo orizzontale di rotta della traiettoria effettiva 1,56  % 1,54  % 1,52  % 1,50  % 1,48  % SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE LA CAPACITÀ Malta 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi nel settore essenziale di prestazione concernente la capacità , espressi in minuti di ritardo ATFM di rotta per volo 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 SETTORE ESSENZIALE DI PRESTAZIONE CONCERNENTE L’EFFICIENZA ECONOMICA Zona tariffaria di rotta di Malta Valore di riferimento 2019 Valore di riferimento 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Obiettivi e valori di riferimento nel settore essenziale di prestazione concernente l’efficienza economica , espressi come costo unitario determinato (in termini reali ai prezzi del 2022) 24,87  EUR 16,72  EUR 17,61  EUR 17,01  EUR 18,71  EUR 19,48  EUR 21,60  EUR ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1060/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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