Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1082/2023

Decisione (UE) 2023/1082 del Consiglio del 30 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 107a sessione per quanto riguarda le modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 («codice HSC del 1994») e del codice internazionale di sicurez

Pubblicato: 30/05/2023 In vigore dal: 30/05/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1082 del Consiglio del 30 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 107a sessione per quanto riguarda le modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 («codice HSC del 1994») e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 («codice HSC del 2000»), del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari («codice polare»), della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW) e del codice STCW, e del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») EN: Council Decision (EU) 2023/1082 of 30 May 2023 on the position to be taken on behalf of the European Uni

Testo normativo

5.6.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 144/60 DECISIONE (UE) 2023/1082 DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2023 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale in occasione della sua 107 a sessione per quanto riguarda le modifiche della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 («codice HSC del 1994») e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 («codice HSC del 2000»), del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari («codice polare»), della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW) e del codice STCW, e del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’azione dell’Unione nel settore dei trasporti marittimi dovrebbe mirare a migliorare la sicurezza marittima e a proteggere l’ambiente marino e la salute umana. (2) Il comitato per la sicurezza marittima dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) dovrebbe adottare, nella sua 107 a sessione («MSC 107»), che si terrà dal 31 maggio al 9 giugno 2023, le modifiche dei capitoli II-2 e XIV della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 («codice HSC del 1994») e del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 («codice HSC del 2000»), del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari («codice polare»), della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW) e del codice STCW, e del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA»). (3) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in occasione della MSC 107, poiché le modifiche dei capitoli II-2 e XIV della SOLAS, dei codici HSC del 1994 e del 2000, del codice polare, della convenzione STCW e del codice STCW, e del codice LSA sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare i regolamenti (UE) n. 1257/2013 ( 1 ) e (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , le direttive 2002/59/CE ( 3 ) , 2009/45/CE ( 4 ) , 2013/53/UE ( 5 ) , 2014/90/UE ( 6 ) e (UE) 2022/993 ( 7 ) del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 97/70/CE del Consiglio ( 8 ) . (4) Le modifiche del capitolo II-2 della SOLAS e dei codici HSC del 1994 e del 2000 vieteranno l’uso di schiume antincendio contenenti acido perfluoroottansulfonico (PFOS) negli interventi antincendio realizzati in mare. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto il PFOS è una sostanza nociva sia per la salute umana che per l’ambiente marino. (5) Le modifiche del capitolo XIV della SOLAS e del codice polare agevoleranno l’applicazione obbligatoria di alcune disposizioni alle navi da pesca e renderanno obbligatorie alcune metodologie al fine di determinare le capacità operative di una nave in presenza di ghiaccio quale elemento essenziale della pianificazione del viaggio. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto miglioreranno le norme di sicurezza per le navi non SOLAS che incrociano nelle acque polari. (6) Le modifiche della convenzione STCW e del codice STCW riguarderanno l’uso di certificati elettronici ai sensi della convenzione STCW e del codice STCW. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche, in quanto la digitalizzazione dei certificati STCW agevolerà il lavoro e ridurrà gli oneri amministrativi per le amministrazioni dello Stato di bandiera, i funzionari preposti al controllo nello Stato di approdo e la gente di mare. Tale digitalizzazione potrebbe inoltre consentire l’individuazione più rapida dei certificati fraudolenti. (7) Le modifiche del codice LSA prevedranno nuovi requisiti per la ventilazione su mezzi di salvataggio per quanto riguarda le imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse. L’Unione dovrebbe sostenere tali modifiche in quanto rafforzano i requisiti di sicurezza relativi alle norme di ventilazione per le imbarcazioni di salvataggio completamente chiuse. (8) L’Unione non è né membro dell’IMO né parte contraente della SOLAS, dei codici HSC del 1994 e del 2000, del codice polare, della convenzione e STCW e del codice STCW, né del codice LSA. Il Consiglio dovrebbe pertanto autorizzare gli Stati membri a esprimere la posizione dell’Unione. (9) È opportuno limitare l’ambito di applicazione della presente decisione al contenuto delle modifiche proposte, nella misura in cui tali modifiche possono incidere sulle norme comuni dell’Unione e rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. La presente decisione non dovrebbe incidere sulla ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 107 a sessione del comitato per la sicurezza marittima («MSC 107») dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) è di approvare le modifiche dei capitoli II-2 e XIV della convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS) del 1974, del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 1994 («codice HSC del 1994»), del codice internazionale di sicurezza per le unità veloci del 2000 («codice HSC del 2000»), del codice internazionale per le navi che incrociano nelle acque polari («codice polare»), della convenzione internazionale sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia del 1978 (STCW) e del codice STCW, e del codice internazionale per i dispositivi di salvataggio («codice LSA») di cui alla circolare n. 4658/Rev.1 dell’IMO. Articolo 2 1.   La posizione da adottare a nome dell’Unione di cui all’articolo 1 riguarda le modifiche interessate nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione e possono incidere sulle norme comuni dell’Unione. Tale posizione è espressa congiuntamente, nell’interesse dell’Unione, dagli Stati membri, che sono tutti membri dell’IMO. 2.   Modifiche di lieve entità della posizione di cui all’articolo 1 possono essere concordate senza ulteriore decisione del Consiglio. Articolo 3 Gli Stati membri sono autorizzati ad accettare, nell’interesse dell’Unione, di essere vincolati dalle modifiche di cui all’articolo 1, nella misura in cui tali modifiche rientrano nella competenza esclusiva dell’Unione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2023 Per il Consiglio Il presidente P. KULLGREN ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE ( GU L 330 del 10.12.2013, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti ( GU L 169 del 25.6.2019, pag. 45 ). ( 3 ) Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ( GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10 ). ( 4 ) Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri ( GU L 163 del 25.6.2009, pag. 1 ). ( 5 ) Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE ( GU L 354 del 28.12.2013, pag. 90 ). ( 6 ) Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 146 ). ( 7 ) Direttiva (UE) 2022/993 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2022, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ( GU L 169 del 27.6.2022, pag. 45 ). ( 8 ) Direttiva 97/70/CE del Consiglio, dell’11 dicembre 1997, che istituisce un regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri ( GU L 34 del 9.2.1998, pag. 1 ).

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