Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione del 2 giugno 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e l'aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2023/1096 della Commissione del 2 giugno 2023 recante modalità di applicazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e l'aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1096 of 2 June 2023 laying down rules for the application of Directive 2013/29/EU of the European Parliament and of the Council as regards the regular collection and updating of data on accidents related to the use of pyrotechnic articles (Text with EEA relevance)
Testo normativo
6.6.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 146/24
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1096 DELLA COMMISSIONE
del 2 giugno 2023
recante modalità di applicazione della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la raccolta e l'aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici
(
1
)
, in particolare l'articolo 43, lettera b),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 43, lettera b), della direttiva 2013/29/UE, la Commissione deve definire le modalità pratiche in materia di raccolta e aggiornamento periodici dei dati sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici, in modo da consentire, per quanto possibile, di delineare un quadro della situazione degli incidenti nell'Unione sulla base di principi informativi comuni. La raccolta, l'aggiornamento e lo scambio periodici e affidabili di tali dati costituiscono pertanto uno strumento importante per la definizione di un quadro chiaro del grado di attuazione effettiva della direttiva per quanto riguarda l'uso legittimo e sicuro degli articoli pirotecnici, e quindi per valutare la necessità eventuale di ulteriori misure di armonizzazione.
(2)
Tutti gli Stati membri hanno già convenuto che, in linea di principio, è utile e fattibile raccogliere dati relativi agli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici. La raccolta di dati relativi ad articoli pirotecnici di altre categorie rispetto a quelle da F1 a F4 costituirebbe tuttavia un onere amministrativo ingiustificato. Inoltre, gli articoli pirotecnici della categoria P1 per i veicoli, fra cui gli airbag e i sistemi di pretensionamento delle cinture di sicurezza, non presentano generalmente rischi di abuso o incidente, in quanto fanno parte dei dispositivi di sicurezza dei veicoli. Considerando che gli Stati membri hanno già trasmesso regolarmente alla Commissione, a titolo volontario, i dati sugli incidenti connessi all'uso di fuochi d'artificio, l'attuale sistema volontario dovrebbe servire da base per determinare le modalità pratiche per la raccolta e l'aggiornamento periodico, da parte di tutti gli Stati membri, dei dati sugli incidenti connessi all'uso di fuochi d'artificio.
(3)
Ai fini della rilevanza e della comparabilità dei dati, i dati minimi obbligatori dovrebbero comprendere informazioni sul numero complessivo di incidenti con feriti o sul numero complessivo di feriti connessi all'uso di articoli pirotecnici, oltre che sul numero di feriti a causa di incidenti per fascia di età e tipologia di lesioni. Per poter comprendere meglio il nesso di causalità e orientare quindi le decisioni politiche nazionali o dell'Unione, dovrebbero essere forniti dati ulteriori, se disponibili. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi per gli Stati membri, qualora non fosse possibile raccogliere i dati minimi richiesti, dovrebbe essere consentito trasmettere dati estrapolati da campioni rappresentativi.
(4)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per gli articoli pirotecnici,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Dati minimi obbligatori
1. A decorrere dal 1
o
gennaio 2024 gli Stati membri raccolgono, per ogni anno civile, almeno i seguenti dati sugli incidenti verificatisi nel loro territorio in relazione all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4:
(a)
numero totale di incidenti con feriti o numero totale di feriti in connessione con l'uso di articoli pirotecnici;
(b)
numero di feriti suddiviso per le seguenti fasce di età delle vittime:
(i)
da 0 a 12 anni;
(ii)
da 13 a 18 anni;
(iii)
maggiori di 18 anni;
(c)
numero di feriti suddiviso in base alle seguenti categorie tipologiche:
(i)
mani o braccia;
(ii)
volto o testa;
(iii)
occhi;
(iv)
udito;
(v)
altro;
(d)
numero di feriti suddiviso in base al grado di gravità nelle seguenti categorie:
(i)
feriti ricoverati in ospedale;
(ii)
deceduti;
(iii)
altro.
2. Qualora non sia possibile raccogliere alcuni dei dati di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono raccogliere i dati da campioni rappresentativi ed estrapolarli.
3. Gli Stati membri che in un determinato anno non riuscissero a raccogliere i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 raccolgono tutti gli altri dati di cui dispongono sugli incidenti connessi all'uso di articoli pirotecnici delle categorie comprese fra la F1 e la F4.
Articolo 2
Ulteriori dati
Oltre ai dati di cui all'articolo 1, gli Stati membri raccolgono i seguenti dati, se disponibili:
(a)
tipo di articolo pirotecnico che ha causato l'incidente;
(b)
informazioni indicanti se l'incidente è stato causato da un uso scorretto o improprio dell'articolo o da un suo cattivo funzionamento;
(c)
informazioni indicanti se l'articolo è stato messo a disposizione sul mercato illegalmente;
(d)
qualsiasi altra informazione che lo Stato membro ritenga importante ai fini dell'analisi dei dati sugli incidenti.
Articolo 3
Trasmissione delle informazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui agli articoli 1 e 2 per ogni anno civile entro il 1
o
ottobre dell'anno civile successivo.
2. Quando trasmettono i dati a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri indicano quali dati sono stati estrapolati.
3. Quando trasmettono i dati a norma dell'articolo 1, paragrafo 3, gli Stati membri illustrano il motivo per cui nell'anno in questione non è stato possibile raccogliere dati né estrapolarli.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 2 utilizzando il formato elettronico fornito dalla Commissione.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 giugno 2023
Per la Commissione
Thierry BRETON
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 178 del 28.6.2013, pag. 27
.
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