Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1133/2025

Decisione (UE) 2025/1133 del Consiglio, del 26 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all’adesione della Repubblica dell’Iraq all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola

Pubblicato: 26/05/2025 In vigore dal: 26/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1133 del Consiglio, del 26 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all’adesione della Repubblica dell’Iraq all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola EN: Council Decision (EU) 2025/1133 of 26 May 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Council of Members of the International Olive Council with respect to the accession of the Republic of Iraq to the International Agreement on Olive Oil and Table Olives, 2015

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1133 4.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1133 DEL CONSIGLIO del 26 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in relazione all’adesione della Repubblica dell’Iraq all’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato il 18 novembre 2016 a nome dell’Unione in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio ( 1 ) , fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1 o gennaio 2017, conformemente all’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso, ed è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio ( 2 ) . (2) Ai sensi dell’articolo 29 dell’accordo, il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») deve stabilire le condizioni di adesione di un governo all’accordo. (3) Il governo della Repubblica dell’Iraq ha presentato domanda formale di adesione all’accordo. Il Consiglio dei membri sarà pertanto invitato, in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a stabilire le condizioni per l’adesione del governo della Repubblica dell’Iraq per quanto riguarda le quote di partecipazione al Consiglio oleicolo internazionale e il termine per il deposito dello strumento di adesione. (4) Poiché l’Iraq sta sviluppando il settore oleicolo a livello di consumi e intende incrementarne la produzione, l’adesione del paese, a determinate condizioni, potrebbe rafforzare il Consiglio oleicolo internazionale, in particolare in vista del raggiungimento di un’uniformità tra le normative nazionali e internazionali relativamente alle caratteristiche dei prodotti oleicoli, al fine di evitare ogni ostacolo agli scambi. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, in quanto le decisioni che saranno adottate avranno effetti giuridici sull’Unione, incidendo in particolare sull’equilibrio decisionale all’interno del Consiglio dei membri nel caso in cui le decisioni non siano adottate per consenso a norma dell’articolo 10, paragrafo 4, dell’accordo, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale in occasione di una sua sessione futura o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni dello stesso mediante scambio di lettere, per quanto riguarda le condizioni di adesione all’accordo da parte del governo della Repubblica dell’Iraq, figura in allegato. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente C. SIEKIERSKI ( 1 ) Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj) . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola ( GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj) . ALLEGATO L’Unione sosterrà l’adesione del governo della Repubblica dell’Iraq all’accordo in occasione di una sessione futura del Consiglio dei membri o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a condizione che le quote di partecipazione dell’Iraq siano calcolate secondo la formula indicata all’articolo 11 dell’accordo e che il termine per il deposito dello strumento di adesione non sia superiore a un anno e mezzo dalla data della decisione del Consiglio dei membri. Se il deposito dello strumento sarà ritardato, l’Unione potrà pronunciarsi a favore di una proroga del termine per il deposito dello strumento in decisioni successive adottate dal Consiglio dei membri. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1133/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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