Decisione UE In vigore

Decisione UE 1146/2025

Decisione (UE) 2025/1146 del Consiglio, del 27 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029

Pubblicato: 27/05/2025 In vigore dal: 27/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1146 del Consiglio, del 27 maggio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029 EN: Council Decision (EU) 2025/1146 of 27 May 2025 on the position to be adopted on behalf of the European Union within the Port State Control Committee of the Paris Memorandum of Understanding on port State control, during the period 2025-2029

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1146 5.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1146 DEL CONSIGLIO del 27 maggio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo nel periodo 2025-2029 IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») è stato firmato a Parigi il 26 gennaio 1982 e ha efficacia dal 1 o luglio 1982. È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo ( Port State Control Committee – «PSCC») del MOU di Parigi, poiché le sue decisioni sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell’Unione, in particolare sulla direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , per esempio stabilendo l’impegno di ispezione e i tassi medi di carenze e di fermi utilizzati nel profilo di rischio della nave per selezionare le navi da ispezionare, nonché aggiornando le istruzioni e gli orientamenti per gli ispettori che effettuano le ispezioni. (2) La direttiva 2009/16/CE definisce il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, riformulando e consolidando la precedente normativa dell’Unione vigente in questo ambito dal 1995. Il regime giuridico dell’Unione relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo si basa sul MOU di Parigi. Per quanto riguarda gli Stati membri dell’Unione, la direttiva 2009/16/CE introduce efficacemente le procedure, gli strumenti e le attività del MOU di Parigi nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione. (3) Il PSCC del MOU di Parigi si riunisce ogni anno. Alle riunioni adotta decisioni su talune questioni che hanno effetti giuridici. (4) Le regole interne del MOU di Parigi rendono difficile la definizione di una posizione da adottare tempestivamente a nome dell’Unione conformemente all’articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per ogni riunione annuale del PSCC. Risulta pertanto efficace stabilire tale posizione su base pluriennale, sotto forma di principi guida ed orientamenti, insieme a un quadro per la sua definizione annuale. Inoltre, la maggior parte degli argomenti discussi nelle riunioni annuali del PSCC verte su questioni relative al controllo da parte dello Stato di approdo che sono generalmente disciplinate da un solo atto giuridico dell’Unione, vale a dire la direttiva 2009/16/CE. Nelle particolari circostanze relative al MOU di Parigi, è pertanto possibile stabilire una posizione generale da adottare a nome dell’Unione per diverse riunioni del PSCC. (5) L’Unione non è membro del MOU di Parigi. È pertanto necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri che sono membri del MOU di Parigi ad agire conformemente alla posizione da adottare a nome dell’Unione e ad esprimere il loro consenso a essere vincolati dalle decisioni adottate dal PSCC. (6) Le discussioni a livello tecnico e la cooperazione con i paesi terzi che sono membri del MOU di Parigi nell’ambito del PSCC rivestono grande importanza per garantire l’efficacia e il buon funzionamento del MOU di Parigi. (7) La presente decisione si riferisce al periodo 2025-2029. (8) La posizione dell’Unione dovrebbe essere espressa congiuntamente nell’interesse dell’Unione dagli Stati membri dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni annuali del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo («MOU di Parigi») nel periodo 2025-2029, quando il PSCC è chiamato ad adottare decisioni che hanno effetti giuridici, figura nell’allegato I della presente decisione. Articolo 2 La procedura per la definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione nelle riunioni annuali del PSCC del MOU di Parigi nel periodo 2025-2029 figura nell’allegato II della presente decisione. Articolo 3 Gli Stati membri dell’Unione che sono membri del MOU di Parigi esprimono congiuntamente nell’interesse dell’Unione la posizione di cui all’articolo 1. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Essa cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2029. Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente A. SZŁAPKA ( 1 ) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo ( GU L 131 del 28.5.2009, pag. 57 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/16/oj ). ALLEGATO I Posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo PRINCIPI GUIDA Nell’ambito del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo (MOU di Parigi), gli Stati membri vincolati dal MOU di Parigi devono, a nome dell’Unione: a) agire in conformità degli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo mediante una drastica riduzione della presenza di navi inferiori alle norme, applicando rigorosamente le convenzioni e i codici internazionali; b) promuovere l’attuazione di un approccio armonizzato da parte dei membri del MOU di Parigi ai fini dell’efficace applicazione di queste norme internazionali nei confronti delle navi che transitano nelle acque soggette alla loro giurisdizione e che utilizzano i loro porti; c) collaborare nell’ambito del MOU di Parigi per il conseguimento di un regime di ispezione globale e per un’equa ripartizione del volume delle ispezioni, in particolare mediante l’adozione dell’impegno di ispezione annuale elaborato conformemente alla metodologia concordata di cui all’allegato 11 del MOU di Parigi; d) assicurare che le misure adottate nell’ambito del MOU di Parigi siano coerenti con il diritto internazionale e, in particolare, con le convenzioni e i codici internazionali relativi alla sicurezza marittima, alla prevenzione dell’inquinamento e alle condizioni di vita e di lavoro a bordo; e) promuovere lo sviluppo di approcci comuni con gli altri organismi incaricati del controllo da parte dello Stato di approdo; f) assicurare la coerenza con le altre politiche dell’Unione, in particolare nei settori delle relazioni esterne, della sicurezza e dell’ambiente. ORIENTAMENTI Al fine di assicurare il regolare funzionamento di anno in anno del regime dell’Unione per il controllo da parte dello Stato di approdo conformemente alla direttiva 2009/16/CE, gli Stati membri che sono vincolati dal MOU di Parigi si adoperano per sostenere le seguenti azioni da parte del MOU di Parigi: 1. l’adozione dei seguenti elementi del profilo di rischio della nave usati per identificare le navi da ispezionare: a) le liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera secondo la formula elaborata dal MOU di Parigi e di cui all’allegato del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione ( 1 ) . A norma dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2024/3099 recante modifica della direttiva 2009/16/CE, la Commissione adotta un regolamento di esecuzione in sostituzione del regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione che stabilisce la metodologia per l’esame dei parametri di rischio generici. Tale testo sostitutivo rispecchierà le decisioni già adottate, in via di principio, dal MOU di Parigi nel 2019 al fine di modificare la metodologia per calcolare la formula relativa alle liste bianca, grigia e nera degli Stati di bandiera e rinominare queste ultime «elenchi relativi a un livello di prestazione elevato, medio e basso». La Commissione dovrebbe adottare detto regolamento di esecuzione nel 2027; b) l’elenco delle prestazioni per gli organismi riconosciuti conformemente alla metodologia adottata dal comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») nella sua 37 a riunione del maggio 2004 (punto 4.5.2 dell’ordine del giorno); c) il tasso medio di carenze e di fermi ai fini del calcolo del livello di efficienza delle compagnie, in base all’allegato del regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione ( 2 ) ; 2. l’adozione di modifiche o aggiornamenti alle procedure e agli orientamenti del MOU di Parigi aventi effetti giuridici, che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla direttiva 2009/16/CE, in particolare per migliorare la sicurezza marittima, la prevenzione dell’inquinamento e le condizioni di vita e di lavoro a bordo. ( 1 ) Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera ( GU L 241 del 14.9.2010, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione ( GU L 241 del 14.9.2010, pag. 4 ). ALLEGATO II Definizione annuale della posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo Prima di ciascuna riunione annuale del comitato per il controllo da parte dello Stato di approdo («PSCC») del memorandum d’intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo, vengono adottate le misure necessarie affinché la posizione da adottare a nome dell’Unione tenga conto di tutte le informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, nonché di qualsiasi documento da discutere durante la riunione su temi che rientrano nelle competenze dell’Unione, conformemente ai principi guida e agli orientamenti che figurano nell’allegato I. Di conseguenza e sulla base di tali informazioni e documenti, la Commissione trasmette al Consiglio, per esame e approvazione, un documento preparatorio contenente i dettagli della posizione prevista da adottare a nome dell’Unione, con sufficiente anticipo prima della riunione del PSCC. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1146/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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