Decisione UE In vigore

Decisione UE 1196/2019

Decisione (UE) 2019/1196 della Commissione, dell'11 luglio 2019, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust)

Pubblicato: 11/07/2019 In vigore dal: 11/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1196 della Commissione, dell'11 luglio 2019, relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) EN: Commission Decision (EU) 2019/1196 of 11 July 2019 on the participation of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Regulation (EU) 2018/1727 of the European Parliament and of the Council on the European Union Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust)

Testo normativo

12.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187/50 DECISIONE (UE) 2019/1196 DELLA COMMISSIONE dell'11 luglio 2019 relativa alla partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 4, considerando quanto segue: (1) Con lettera del 14 marzo 2019 al presidente del Consiglio, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (nel prosieguo «Regno Unito») ha notificato l'intenzione di partecipare al regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . (2) Poiché la partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 non è subordinata ad alcuna condizione specifica, non occorrono misure transitorie. (3) La partecipazione del Regno Unito al regolamento (UE) 2018/1727 dovrebbe pertanto essere confermata. (4) Il regolamento (UE) 2018/1727 è entrato in vigore l'11 dicembre 2018 e si applica dal 12 dicembre 2019. (5) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l'intenzione di recedere dall'Unione a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). I trattati cesseranno di applicarsi al Regno Unito a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo di recesso o, in mancanza di tale accordo, due anni dopo la notifica, a meno che il Consiglio europeo, d'intesa con il Regno Unito, non decida all'unanimità di prorogare tale termine. (6) L'Unione e il governo del Regno Unito hanno concordato l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ( 2 ) (nel prosieguo «accordo di recesso») nel novembre 2018 ma le procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore non sono ancora state completate. La parte quarta dell'accordo di recesso prevede un periodo di transizione che decorre dalla data di entrata in vigore dell'accordo. Durante il periodo di transizione il diritto dell'Unione continuerà ad applicarsi al Regno Unito in conformità all'accordo di recesso. (7) Il 22 marzo 2019, con decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo ( 3 ) , d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato prorogato fino al 22 maggio 2019 qualora l'accordo di recesso fosse stato approvato dalla Camera dei Comuni entro il 29 marzo 2019 o, in caso contrario, fino al 12 aprile 2019. La Camera dei Comuni non ha approvato l'accordo di recesso entro il 29 marzo 2019. L'11 aprile 2019, con decisione (UE) 2019/584 del Consiglio ( 4 ) , d'intesa con il Regno Unito, il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Su richiesta del Regno Unito, tale termine può essere ulteriormente prorogato con decisione unanime del Consiglio europeo d'intesa con il Regno Unito. Il Regno Unito può inoltre revocare in qualsiasi momento la notifica dell'intenzione di recedere dall'Unione europea. (8) Il regolamento (UE) 2018/1727 si applicherà pertanto nei confronti del Regno Unito e nel Regno Unito soltanto nel caso in cui esso sia uno Stato membro il 12 dicembre 2019 o l'accordo di recesso sia entrato in vigore entro tale data. (9) A norma dell'articolo 4 del protocollo n. 21, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La partecipazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord al regolamento (UE) 2018/1727 è confermata. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, l'11 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138 ). ( 2 ) GU C 144 I del 25.4.2019, pag. 1. ( 3 ) Decisione (UE) 2019/476 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, del 22 marzo 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 80 I del 22.3.2019, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d'intesa con il Regno Unito, dell'11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall'articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell'11.4.2019, pag. 1 ).

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