Decisione (UE) 2025/1213 del Consiglio, del 12 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
Decisione (UE) 2025/1213 del Consiglio, del 12 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
EN: Council Decision (EU) 2025/1213 of 12 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union in the Council of Members of the International Olive Council (IOC) as regards the trade standard for olive oils and olive pomace oils
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1213
19.6.2025
DECISIONE (UE) 2025/1213 DEL CONSIGLIO
del 12 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) in relazione alla norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola («accordo») è stato firmato a nome dell’Unione il 18 novembre 2016 in conformità della decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio
(
1
)
, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. L’accordo è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1
o
gennaio 2017, in conformità dell’articolo 31, paragrafo 2, dello stesso ed è stato concluso dall’Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio
(
2
)
.
(2)
A norma dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l’applicazione delle disposizioni dell’accordo.
(3)
Nel corso della sua 121
a
sessione, che si terrà nel luglio 2025, il Consiglio dei membri deve adottare una decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva.
(4)
La decisione da adottare nel corso della 121
a
sessione del Consiglio dei membri è stata oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell’olio d’oliva. Tale decisione contribuirà all’armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore oltre a istituire un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L’Unione dovrebbe pertanto appoggiare l’adozione di tale decisione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché la decisione da adottare avrà effetti giuridici per l’Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione, in particolare sulle norme di commercializzazione relative all’olio d’oliva adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 75 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
.
(6)
Qualora, in occasione della 121
a
sessione del Consiglio dei membri, l’adozione della decisione sia rinviata perché determinati membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nell’allegato della presente decisione dovrebbe essere assunta a nome dell’Unione nell’ambito di un’eventuale procedura di adozione da parte del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, a norma dell’articolo 10, paragrafo 6, dell’accordo, a condizione che tale procedura sia avviata prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri nel novembre 2025.
(7)
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale.
(8)
Al fine di salvaguardare l’interesse dell’Unione, i rappresentanti dell’Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell’adozione della decisione che modifica la norma commerciale, qualora la posizione da adottare a nome dell’Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 121
a
sessione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 121
a
sessione del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri»), che si terrà nel luglio 2025, o nell’ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2025, figura nell’allegato alla presente decisione.
Articolo 2
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del Consiglio oleicolo internazionale possono essere approvati dai rappresentanti dell’Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale («Consiglio dei membri») senza un’ulteriore decisione del Consiglio, qualora tali adattamenti tecnici risultino da modifiche relative alla revisione della norma commerciale per gli oli d’oliva e gli oli di sansa di oliva.
Articolo 3
Qualora sulla posizione di cui all’articolo 1 possano avere ripercussioni nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate dal Comitato chimica e standardizzazione prima della 121
a
sessione del Consiglio dei membri, i rappresentanti dell’Unione chiederanno che l’adozione della decisione che modifica la norma commerciale applicabile agli oli d’oliva e agli oli di sansa d’oliva sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell’Unione sulla base delle nuove informazioni.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 12 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
A. BODNAR
(
1
)
Decisione (UE) 2016/1892 del Consiglio, del 10 ottobre 2016, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, e all’applicazione provvisoria dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 293 del 28.10.2016, pag. 2
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1892/oj
).
(
2
)
Decisione (UE) 2019/848 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla conclusione a nome dell’Unione europea dell’accordo internazionale del 2015 sull’olio d’oliva e le olive da tavola (
GU L 139 del 27.5.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec/2019/848/oj
).
(
3
)
Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj
).
ALLEGATO
L'Unione europea appoggia le seguenti modifiche alla norma commerciale COI/T.15/NC n. 4 applicabile agli oli d'oliva e agli oli di sansa d'oliva in occasione della 121
a
sessione del Consiglio dei membri che si terrà nel luglio 2025 o nell'ambito di una procedura di adozione di decisioni del Consiglio dei membri mediante scambio di lettere, da avviare prima della prossima sessione ordinaria di novembre 2025:
—
inclusione della revisione 4 del metodo di analisi per la determinazione del contenuto di cere e etil esteri degli acidi grassi mediante gascromatografia con colonna capillare (COI/T.20/Doc. n. 28/Rev. 4);
—
inclusione del metodo per la determinazione del contenuto di digliceridi e trigliceridi (COI/T.20/Doc. n. 32);
—
inclusione di una nota a piè di pagina che modifica il limite degli steroli totali per gli oli di oliva monovarietali ottenuti da olive Koroneiki o Nocellara del Belice, in attesa di ulteriori studi scientifici;
—
eliminazione della rilevazione di tracce di solventi alogenati.
Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino dalle modifiche di cui al primo comma.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1213/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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