Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1217/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione, del 17 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 17/07/2019 In vigore dal: 17/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1217 della Commissione, del 17 luglio 2019, relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1217 of 17 July 2019 on the harmonised standards for personal flotation devices — lifejackets drafted in support of Council Directive 89/686/EEC (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

18.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 192/32 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1217 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2019 relativa alle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), considerando quanto segue: (1) In conformità all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 2 ) , gli Stati membri sono tenuti a presumere la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui all'articolo 3 dei dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all'articolo 8, paragrafo 2, muniti del marchio «CE», per i quali il fabbricante sia in grado di presentare, a richiesta, oltre alla dichiarazione di cui all'articolo 12, l'attestato dell'organismo notificato di cui all'articolo 9 che ne dichiari la conformità alle relative norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, conformità valutata mediante l'esame CE, secondo l'articolo 10, paragrafo 4, lettera a), primo trattino, e lettera b), primo trattino. (2) Nel settembre 2014 la Svezia ha sollevato un'obiezione formale nei confronti della norma EN ISO 12402-2:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-2:2006/A1:2010, della norma EN ISO 12402-3:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-3:2006/A1:2010, e della norma EN ISO 12402-4:2006 «Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2006)» modificata dalla norma EN ISO 12402-4:2006/A1:2010. Nel momento in cui è stata sollevata l'obiezione, i riferimenti delle norme erano stati pubblicati nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 3 ) , dell'11 aprile 2014, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Da ultimo le norme erano state pubblicate nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( 4 ) , del 27 marzo 2018, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Conformemente a tale comunicazione, le norme armonizzate in questione continuano a conferire la presunzione di conformità unicamente con la direttiva 89/686/CEE e soltanto fino al 20 aprile 2019. Tale presunzione di conformità ai sensi della direttiva 89/686/CEE cesserà il 21 aprile 2019. Inoltre, a norma dell'articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , gli Stati membri non devono ostacolare la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disciplinati dalla direttiva 89/686/CEE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato anteriormente al 21 aprile 2019. (3) L'obiezione formale si basava sulla presunzione che le norme di riferimento non fossero conformi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, in particolare al punto 1.1.1 sui principi di progettazione — Ergonomia, al punto 1.2.1 sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni», e al punto 3.4 sulla prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio) relativamente ai giubbotti di salvataggio gonfiabili. (4) L'obiezione formale sollevata dalla Svezia fa riferimento a un incidente sul lavoro in cui un giubbotto di salvataggio gonfiabile munito di dispositivo automatico di gonfiaggio non si è gonfiato quando l'addetto che lo indossava è caduto nell'acqua fredda. Dalle indagini svolte dall'Autorità svedese per l'ambiente di lavoro è risultato che il giubbotto non si è gonfiato perché la cartuccia a gas si era parzialmente staccata e sfilata per effetto dei movimenti del corpo, di fattori ambientali e delle operazioni svolte con il giubbotto indosso. Se la cartuccia a gas si stacca, il giubbotto gonfiabile non è più sicuro e non mantiene le sue proprietà protettive durante l'impiego, non proteggendo quindi più dal rischio di annegamento. All'autorità svedese per l'ambiente di lavoro sono stati segnalati anche altri incidenti o inconvenienti che hanno coinvolto utilizzatori professionali e normali consumatori, oltre che diversi casi in cui è stato riscontrato che la cartuccia a gas del giubbotto di salvataggio gonfiabile era allentata o staccata. Sono state inoltre rinvenute alcune marche di giubbotti di salvataggio gonfiabili non dotate della finestrella dell'indicatore, per cui quando si usa il giubbotto non si ha alcuna indicazione sulla sicurezza del prodotto; oppure, nei casi in cui il giubbotto era munito di finestrella dell'indicatore, talvolta quest'ultima non era visibile all'utilizzatore durante l'uso a causa della sua posizione. (5) Di conseguenza, la Svezia ha ritenuto di individuare una lacuna delle suddette norme armonizzate. Tale lacuna consisterebbe nella mancanza di prescrizioni atte a garantire che la cartuccia a gas del giubbotto salvagente gonfiabile non si stacchi e non si sfili durante l'uso, facendo perdere al giubbotto di salvataggio la sua funzione protettiva, in particolare quando l'utilizzatore è esposto al rischio di annegamento. In mancanza di siffatte prescrizioni, non sarebbe possibile garantire che la funzione protettiva del giubbotto di salvataggio gonfiabile sia mantenuta in tutte le circostanze d'uso ragionevolmente attendibili e per tutti i comportamenti prevedibili dell'utilizzatore, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia destinato ad uso privato o professionale. (6) Il comitato tecnico 162 del Comitato europeo di normazione (CEN) («CEN/TC 162») ha risposto all'obiezione formale presentata dalla Svezia dichiarando che l'incidente in oggetto non era dovuto a una carenza delle norme armonizzate in questione. Secondo la valutazione del comitato, il distacco della cartuccia a gas era dovuto a una progettazione difettosa del giubbotto di sicurezza gonfiabile non rilevata prima che il prodotto fosse immesso sul mercato. Se fosse stata eseguita un'adeguata valutazione del rischio con sessioni di manutenzione e formazione per l'utilizzatore, il giubbotto sarebbe stato dotato di un dispositivo di gonfiaggio diverso e migliore, per prevenire incidenti. (7) La Svezia ha risposto alle informazioni fornite dal CEN/TC 162 asserendo che il problema non sarebbe stato dovuto a un difetto strutturale del giubbotto di salvataggio gonfiabile, in quanto quest'ultimo sarebbe stato progettato secondo le clausole pertinenti delle norme armonizzate in questione, ma al fatto che tali norme non conterrebbero prescrizioni specifiche per una funzione di blocco che impedisca alla cartuccia a gas di staccarsi o di allentarsi durante l'uso, rendendo il giubbotto di salvataggio gonfiabile non idoneo a proteggere l'utilizzatore dall'annegamento. (8) Dopo aver esaminato le norme armonizzate EN ISO 12402-2:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-2:2006/A1:2010), EN ISO 12402-3:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-3:2006/A1:2010) e EN ISO 12402-4:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-4:2006/A1:2010), insieme ai rappresentanti degli Stati membri e dei portatori di interesse del gruppo di lavoro sui dispositivi di protezione individuale, la Commissione ha concluso che le clausole delle norme armonizzate di cui sopra intese a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 1.1.1 sui principi di progettazione — Ergonomia, punto 1.2.1 sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni», e punto 3.4 sulla prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio) non affrontano in modo adeguato i rischi connessi, in particolare il rischio di annegamento nel caso dei giubbotti di salvataggio gonfiabili. Effettivamente le norme armonizzate pertinenti non contengono prescrizioni specifiche atte a garantire che il dispositivo di gonfiaggio funzioni correttamente in tutte le circostanze d'uso ragionevolmente attendibili e per tutti i comportamenti prevedibili dell'utilizzatore, fornendo una protezione adeguata dal rischio di annegamento. Di conseguenza è stato riscontrato che alcuni prodotti progettati e fabbricati in conformità a tali norme hanno causato incidenti o inconvenienti, che hanno coinvolto utilizzatori professionali e normali consumatori. (9) La Commissione ritiene tuttavia che le altre clausole delle norme armonizzate pertinenti, che non costituiscono oggetto dell'obiezione formale, rimangano valide per conferire la presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, per la quale sono state concepite. (10) Tenendo conto delle considerazioni di cui sopra, è opportuno mantenere con limitazioni, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea , i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 12402-2:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-2:2006/A1:2010), EN ISO 12402-3:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-3:2006/A1:2010) e EN ISO 12402-4:2006 (modificata dalla norma EN ISO 12402-4:2006/A1:2010) pubblicati nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 27 marzo 2018, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. Le limitazioni dovrebbero escludere le clausole specifiche di tali norme intese a soddisfare i requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 1.1.1 sui principi di progettazione - Ergonomia, punto 1.2.1 sull'innocuità dei DPI — Assenza di rischi e altri fattori di disturbo «autogeni», e punto 3.4 sulla prevenzione di annegamenti (gilè di sicurezza, giubbe e tute di salvataggio). (11) Perché le limitazioni trovino applicazione prima possibile, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le norme istituito ai sensi dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 I riferimenti delle norme armonizzate per i dispositivi individuali di galleggiamento — giubbotti di salvataggio, elaborate a sostegno della direttiva 89/686/CEE, di cui all'allegato della presente decisione, e pubblicate nella Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 27 marzo 2018, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, sono mantenuti con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12 . ( 2 ) Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale ( GU L 399 del 30.12.1989, pag. 18 ). ( 3 ) GU C 110 dell'11.4.2014, pag. 77 . ( 4 ) GU C 113 del 27.3.2018, pag. 3 . ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/CEE del Consiglio ( GU L 81 del 31.3.2016, pag. 51 ). ALLEGATO Elenco dei riferimenti delle norme armonizzate mantenuti con limitazioni nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea N. Riferimento della norma 1. EN ISO 12402-4:2006 Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 2: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 275 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-2:2006) EN ISO 12402-2:2006/A1:2010 2. EN ISO 12402-3:2006 Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 3: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 150 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-3:2006) EN ISO 12402-3:2006/A1:2010 3. EN ISO 12402-4:2006 Dispositivi individuali di galleggiamento — parte 4: Giubbotti di salvataggio, livello prestazionale 100 — Requisiti di sicurezza (ISO 12402-4:2006) EN ISO 12402-4:2006/A1:2010 Avvertenza : i riferimenti delle norme armonizzate di cui alla tabella sono mantenuti nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con le seguenti limitazioni: a) l'applicazione delle clausole 5.6.1.1, 5.6.1.2 e 5.6.1.4 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 1.1.1; b) l'applicazione delle clausole 5.3.2, 5.3.3, 5.6.1.3, 5.6.1.6 e 5.6.1.7 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 1.2.1; c) l'applicazione delle clausole 5.2, 5.3.1, 5.3.3, 5.3.4 e 5.6.2.5 di ciascuna norma non conferisce una presunzione di conformità ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza di cui alla direttiva 89/686/CEE, allegato II, punto 3.4.

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