Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1217/2025

Decisione (UE) 2025/1217 del Consiglio, del 22 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati

Pubblicato: 22/05/2025 In vigore dal: 22/05/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1217 del Consiglio, del 22 maggio 2025, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati EN: Council Decision (EU) 2025/1217 of 22 May 2025 on the conclusion, on behalf of the European Union, of the United Nations Convention on Transparency in Treaty-based Investor-State Arbitration

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1217 19.6.2025 DECISIONE (UE) 2025/1217 DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2025 relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), vista la proposta della Commissione europea, vista l’approvazione del Parlamento europeo ( 1 ) , considerando quanto segue: (1) A seguito dell’entrata in vigore del trattato di Lisbona, gli investimenti diretti esteri figurano nell’elenco delle questioni attinenti alla politica commerciale comune. A nroma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), l’Unione ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune. (2) Nel parere 2/15 del 16 maggio 2017, la Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE) ha chiarito la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri nel contesto dell’accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore ( 2 ) , asserendo che sottrarre controversie alla competenza giurisdizionale degli Stati membri non può avere carattere puramente ausiliario e non può dunque essere istituito senza il consenso degli stessi. La CGUE ha chiarito la procedura per la conclusione di accordi misti nel parere 1/19 del 6 ottobre 2021 sulla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (convenzione di Istanbul). (3) In conformità della decisione (UE) 2024/2118 del Consiglio ( 3 ) , la convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati («convenzione»), è stata firmata a nome dell’Unione il 7 luglio 2024, con riserva della sua conclusione in data successiva. (4) È auspicabile applicare le norme della commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») alla risoluzione delle controversie tra gli investitori e lo Stato nella misura più ampia possibile. Per quanto riguarda l’Unione, le norme dovrebbero applicarsi al trattato sulla Carta dell’energia ( 4 ) . (5) Si osserva che la seconda nota a piè di pagina dell’articolo 1 delle norme implica che l’Unione, quando agisce in qualità di parte convenuta, dovrebbe applicare l’articolo 7, paragrafo 5, delle norme per impedire la divulgazione di informazioni ritenute contrarie agli interessi essenziali di sicurezza di uno Stato membro. (6) L’Unione non dovrebbe applicare le norme quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato. (7) È opportuno approvare la convenzione a nome dell’Unione. (8) In conformità dei trattati, la Commissione dovrebbe esprimere il consenso dell’Unione a essere vincolata dalla convenzione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La convenzione sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati («convenzione»), come negoziata dalla Commissione sotto l’egida della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), è approvata a nome dell’Unione europea ( 5 ) . Articolo 2 La Commissione designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell’Unione, lo strumento di approvazione previsto all’articolo 7 della convenzione. Articolo 3 Al momento del deposito dello strumento di approvazione a nome dell’Unione, la persona o le persone abilitate in conformità dell’articolo 2 formulano una riserva a norma dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera a ), della convenzione, in base a cui l’Unione non applica le norme UNCITRAL di trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stati basato sui trattati («norme») quando agisce in qualità di parte convenuta in caso di controversia avviata a norma del trattato sulla Carta dell’energia nei confronti di uno Stato membro che non è parte della convenzione, salvo che sia convenuto diversamente con lo Stato membro interessato. Articolo 4 Cinque anni dopo l’entrata in vigore della convenzione per l’Unione, la Commissione presenta una relazione sul funzionamento delle norme nelle controversie in cui l’Unione ha agito in qualità di parte convenuta. Sulla base di tale relazione, il Consiglio, su proposta della Commissione, riesamina la riserva di cui all’articolo 3 e adotta una decisione in merito alla modifica o al ritiro della riserva. Se non è possibile raggiungere un accordo in sede di Consiglio, la riserva di cui all’articolo 3 rimane valida e soggetta a un riesame periodico ogni cinque anni. Il Consiglio adotta una decisione sul ritiro della riserva se tutti gli Stati membri concludono la convenzione o allorché l’articolo 47, paragrafo 3, del trattato sulla Carta dell’energia cessi di produrre effetti per l’Unione. Articolo 5 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BARANOWSKI ( 1 ) Approvazione del 18 dicembre 2024 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). ( 2 ) GU L 294 del 14.11.2019, pag. 3 . ( 3 ) Decisione (UE) 2024/2118 del Consiglio, del 25 giugno 2024, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, della convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell’arbitrato tra investitori e Stato, basato sui trattati ( GU L, 2024/2118, 31.7.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2118/oj ). ( 4 ) GU L 380 del 31.12.1994, pag. 24 . ( 5 ) Il testo della convenzione è pubblicato nella GU L, 2025/1117, 5.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree/2025/1117/oj . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1217/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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