Decisione di esecuzione (UE) 2025/1250 della Commissione, del 19 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania notificata con il numero C(2025) 4049
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1250 della Commissione, del 19 giugno 2025, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania [notificata con il numero C(2025) 4049]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1250 of 19 June 2025 amending Implementing Decision (EU) 2025/638 concerning certain emergency measures relating to infection with peste des petits ruminants virus in Romania (notified under document C(2025) 4049)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1250
24.6.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1250 DELLA COMMISSIONE
del 19 giugno 2025
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania
[notificata con il numero C(2025) 4049]
(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale»)
(
1
)
, in particolare l’articolo 259, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1)
L’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti è una malattia infettiva che colpisce i caprini e gli ovini e che può avere conseguenze gravi sulla popolazione animale interessata e sulla redditività dell’allevamento, perturbando i movimenti delle partite di tali animali e dei relativi prodotti all’interno dell’Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)
In caso di focolaio di infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in caprini o ovini sussiste un grave rischio di diffusione di tale malattia ad altri stabilimenti di caprini o ovini.
(3)
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione
(
2
)
integra le norme relative al controllo delle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (UE) 2016/429 e definite come malattie di categoria A, B e C dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione
(
3
)
. In particolare, in caso di presenza di un focolaio di una malattia di categoria A, compresa l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti, gli articoli 21 e 22 del regolamento delegato (UE) 2020/687 prevedono l’istituzione di una zona soggetta a restrizioni e l’applicazione di determinate misure in tale zona. L’articolo 21, paragrafo 1, del medesimo regolamento delegato stabilisce inoltre che la zona soggetta a restrizioni comprende una zona di protezione, una zona di sorveglianza e, se necessario, ulteriori zone soggette a restrizioni attorno o adiacenti alle zone di protezione e di sorveglianza.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione
(
4
)
, adottata sulla base del regolamento (UE) 2016/429, stabilisce alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania in risposta a un focolaio confermato il 5 marzo 2025 nel distretto di Bihor. Più in particolare, la decisione di esecuzione (UE) 2025/638 stabilisce che le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni che devono essere istituite da tale Stato membro conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687 in seguito alla comparsa di un focolaio della malattia devono comprendere almeno le aree elencate nell’allegato della medesima decisione di esecuzione.
(5)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 definisce anche, nel territorio della Romania, le aree in cui devono essere applicate ulteriori misure analoghe a quelle applicabili alle ulteriori zone soggette a restrizioni, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/687, e dalle quali, per un certo periodo di tempo dopo le date di scadenza delle misure previste nelle zone di protezione e di sorveglianza, devono essere vietati i movimenti di ovini e caprini.
(6)
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 vieta inoltre i movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio della Romania verso altri Stati membri per un certo periodo di tempo.
(7)
Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2025/638 i dati disponibili sulla sorveglianza delle malattie nel distretto di Bihor, come anche nel resto della Romania, restano insufficienti ai fini della valutazione della situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in tale Stato membro.
(8)
Visto il perdurare dell’incertezza e vista la mancanza di informazioni sull’attuale situazione epidemiologica relativa all’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania, è pertanto necessario vietare anche i movimenti di ovini e caprini dall’intero territorio di tale Stato membro attraverso i territori di altri Stati membri per un periodo di tempo sufficiente a impedire l’ulteriore diffusione dell’infezione nell’Unione.
(9)
Data l’urgenza della situazione epidemiologica nell’Unione per quanto riguarda la diffusione dell’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti e la necessità di prevenire la diffusione della malattia dagli stabilimenti interessati in Romania ad altre parti di tale Stato membro o ad altri Stati membri, è opportuno che le misure stabilite dalla presente decisione di esecuzione si applichino quanto prima.
(10)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2025/638 è così modificata:
all’articolo 1, la lettera c) è sostituita dal testo seguente:
«c)
i movimenti di caprini e ovini dall’intero territorio della Romania verso una destinazione situata in un altro Stato membro o attraverso i territori di altri Stati membri siano vietati fino al 30 settembre 2025.»
Articolo 2
La Romania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 19 giugno 2025
Per la Commissione
Olivér VÁRHELYI
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/429/oj
.
(
2
)
Regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (
GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2020/687/oj
).
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all’applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (
GU L 308 del 4.12.2018, pag. 21
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1882/oj
).
(
4
)
Decisione di esecuzione (UE) 2025/638 della Commissione, del 25 marzo 2025, relativa ad alcune misure di emergenza contro l’infezione da virus della peste dei piccoli ruminanti in Romania e recante abrogazione della decisione di esecuzione (UE) 2025/525 (
GU L, 2025/638, 28.3.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/638/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1250/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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