Decisione (UE) 2019/1260 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo
Decisione (UE) 2019/1260 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo
EN: Council Decision (EU) 2019/1260 of 15 July 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the amendment of Appendices 2-C-2 and 2-C-3 of Annex 2-C of the Agreement
Testo normativo
25.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 197/37
DECISIONE (UE) 2019/1260 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio
(
1
)
, l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra
(
2
)
(«accordo», le parti a cui in appresso si fa riferimento «parti»), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1
o
luglio 2011
(
3
)
.
(2)
L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti.
(3)
A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.
(4)
Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio.
(6)
La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
Il presidente
J. LEPPÄ
(
1
)
Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1
o
ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (
GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2
).
(
2
)
GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6
.
(
3
)
Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (
GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA
del xx aprile 2019
relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l'accordo di libero scambio tra la Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d),
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti.
(2)
L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.
(3)
A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio.
(4)
La Corea e l'UE hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3)
(
1
)
, del 20 ottobre 2017.
(5)
La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente.
a)
Poiché i regolamenti dell'ONU si applicano in via obbligatoria nell'UE, per ragioni di semplicità si è deciso di eliminare i riferimenti ai regolamenti dell'UE (per esempio, il regolamento sulla sicurezza generale - GSR) e alle direttive figuranti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti», che viene lasciata vuota.
b)
Tuttavia, in assenza di regolamenti dell'ONU applicabili o se l'ambito di applicazione di tali regolamenti è inadeguato, come per esempio nel caso del «Livello sonoro ammissibile», i regolamenti o le direttive dell'UE sostituiscono o integrano i regolamenti dell'ONU. Per questo motivo è stata introdotta la dicitura «se esistente» nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».
c)
Per quanto riguarda le voci «Livello sonoro ammissibile» e «Dispositivi silenziatori di ricambio», nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» è stato aggiunto il regolamento (UE) n. 540/2014 in quanto abroga la direttiva 70/157/CEE e la sua applicazione è scaglionata nel tempo.
d)
La voce «Emissioni» è stata sostituita da «Emissioni di veicoli leggeri» in quanto il requisito relativo al reg. ONU n. 83 si applica solo ai veicoli delle categorie M1 e N1. Inoltre il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata; tale riferimento viene sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 e (UE) 2018/1832», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».
e)
Per quanto riguarda la voce «Convertitori catalitici di ricambio», il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata e sostituita dai regolamenti «(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti».
f)
Per motivi di chiarezza sono stati inoltre modificati i nomi di alcune voci nella colonna «Oggetto», come nel caso delle due occorrenze di «Frenatura», sostituite con «Frenatura di veicoli pesanti» e «Frenatura di veicoli leggeri».
g)
Per quanto riguarda la voce «Inquinamento prodotto dai motori diesel», il riferimento alla direttiva 72/306/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 692/2008, che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.
h)
Per quanto riguarda la voce «Emissioni di CO
2
- Consumo di carburante», la direttiva 80/1268/CEE è stata sostituita dal «regolamento (CE) n. 692/2008», che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1; nella colonna «Oggetto» figura ora la voce «Emissioni di CO
2
- Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», al fine di rispettare pienamente il campo di applicazione di tale regolamento.
i)
Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», il riferimento alla direttiva 80/1269/CEE è stato soppresso e sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1.
j)
Per quanto riguarda la voce «Emissioni di veicoli pesanti», il riferimento alla direttiva 2005/55/CE è stato sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011 e (UE) 2016/1718», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. Inoltre la voce nella colonna «Oggetto» è stata rinominata «Emissioni di veicoli pesanti» in quanto il regolamento dell'ONU n. 49 si applica ai veicoli pesanti (ossia ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg).
(6)
La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata.
(7)
La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente:
a)
Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Frontale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS (Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore -
Korea Motor Vehicle Safety Standards
).
b)
Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Laterale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS.
c)
L'intera riga relativa al «Gancio di rimorchio» è stata sostituita. Nello specifico, «Gancio di rimorchio» è stato sostituito da «Dispositivi di rimorchio», in quanto «dispositivi di rimorchio» è il concetto ufficiale cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 1005/2010. Inoltre, nella colonna «Requisiti» per i «Dispositivi di rimorchio» figura ora il «regolamento (UE) n. 1005/2010» anziché «77/389/CEE». Infine nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS».
d)
Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», i riferimenti all'articolo 106, punti da 1 a 10, KMVSS sono stati soppressi dalla colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» per le voci «Proiettori», «Proiettori fendinebbia anteriori», «Proiettori di retromarcia», «Luci di ingombro», «Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione», «Luci posteriori», «Luci di arresto», «Luci di arresto montate centralmente in alto», «Indicatori di direzione», «Indicatori di direzione ausiliari» e «Proiettori fendinebbia posteriori», a seguito di una revisione delle KMVSS.
e)
Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Installazione», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora il riferimento agli «Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento agli «Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
f)
Nella tabella, nella colonna «Oggetto» alla voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione» sono state aggiunte le voci «Luci di marcia diurna» e «Luci d'angolo» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».
g)
Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Luci di arresto montate centralmente in alto», in aggiunta alla soppressione dell'articolo 106, punto 8, KMVSS è stato soppresso anche l'articolo 43, paragrafo 3, KMVSS in quanto sostituito dall'«Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS» delle regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti.
h)
Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», è stata aggiunta la voce «Luci di posizione laterali» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione».
i)
Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Dispositivi catadiottrici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 107 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
j)
Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 111 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 11, paragrafo 1, punto 2, e articolo 111 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
k)
Per quanto riguarda la voce «Dispositivi per garantire la visibilità del conducente», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi i riferimenti alle direttive «78/318/CEE» e «78/317/CEE» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti dai riferimenti al «Regolamento (UE) n. 1008/2010» o al «Regolamento (UE) n. 672/2010». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
l)
Per quanto riguarda la voce «Ancoraggi delle cinture di sicurezza», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS», che ha sostituito i precedenti riferimenti all'«Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS.
m)
Per quanto riguarda la voce «Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi, tra gli altri, i riferimenti alle «Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE, capitoli 5 e 9» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti, tra gli altri, dai riferimenti ai «Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
n)
Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli inferiori a 3,5 t», sono stati aggiunti i seguenti riferimenti nella colonna «Requisiti»: «Regolamenti (CE) n. 715/2007» e «(UE) n. 459/2012» in quanto si tratta dei regolamenti applicabili corrispondenti alle KMVSS. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
o)
Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli superiori a 3,5 t», nella colonna «Requisiti» il riferimento, tra l'altro, al «Regolamento (CE) n. 692/2008» è stato soppresso e sostituito, tra l'altro, dal riferimento ai «Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011» in quanto il «Regolamento (CE) n. 692/2008» non riguarda i veicoli pesanti. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate.
p)
Per quanto riguarda la voce «Pneumatici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo, articoli 15, 18 e 19; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS»; questo riferimento ha sostituito il precedente riferimento alla «Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2, e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA». Ciò è dovuto al fatto che il QMSCIPA è stato sostituito dalla «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo».
(8)
La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata.
(9)
A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione.
Articolo 2
All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione.
Fatto a …,
Per il comitato per il commercio
YOO Myung-hee
Ministro del Commercio
Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea
Cecilia MALMSTRÖM
Membro della Commissione europea responsabile per il Commercio
(
1
)
E/ECE/TRANS/505/Rev. 3.
ALLEGATO 1
Appendice 2-C-2
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i)
Oggetto
Requisiti
Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti)
(
1
)
Livello sonoro ammissibile
Reg. ONU
(
2
)
n. 51
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014
Dispositivi silenziatori di ricambio
Reg. ONU n. 59
Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014
Emissioni di veicoli leggeri
Reg. ONU n. 83
Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832
Convertitori catalitici di ricambio
Reg. ONU n. 103
Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008
Serbatoi di carburante
Reg. ONU n. 34
Serbatoi di GPL
Reg. ONU n. 67
Serbatoi di GNC
Reg. ONU n. 110
Dispositivi di protezione posteriore
Reg. ONU n. 58
Sforzo sul comando sterzo
Reg. ONU n. 79
Serrature e cardini delle porte
Reg. ONU n. 11
Segnalatori acustici
Reg. ONU n. 28
Dispositivi per la visione indiretta
Reg. ONU n. 46
Frenatura di veicoli pesanti
Reg. ONU n. 13
Frenatura di veicoli leggeri
Reg. ONU n. 13H
Guarnizioni per freni
Reg. ONU n. 90
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica)
Reg. ONU n. 10
Inquinamento prodotto dai motori diesel
Reg. ONU n. 24
Regolamento (CE) n. 692/2008
Finiture interne
Reg. ONU n. 21
Antifurto
Reg. ONU n. 18
Antifurto e immobilizzatori
Reg. ONU n. 116
Sistemi di allarme per veicoli
Reg. ONU n. 97
Reg. ONU n. 116
Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto
Reg. ONU n. 12
Resistenza dei sedili
Reg. ONU n. 17
Resistenza dei sedili (autobus)
Reg. ONU n. 80
Sporgenze esterne
Reg. ONU n. 26
Tachimetro
Reg. ONU n. 39
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
Reg. ONU n. 14
Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa
Reg. ONU n. 48
Catadiottri
Reg. ONU n. 3
Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto
Reg. ONU n. 7
Luci di marcia diurna
Reg. ONU n. 87
Luci di posizione laterali
Reg. ONU n. 91
Indicatori di direzione
Reg. ONU n. 6
Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore
Reg. ONU n. 4
Proiettori (R
2
e HS
1
)
Reg. ONU n. 1
Proiettori (sigillati)
Reg. ONU n. 5
Proiettori (H
1
, H
2
, H
3
, HB
3
, HB
4
, H
7
e/o H
8
, H
9
, HIR1, HIR2 e/o H
11
)
Reg. ONU n. 8
Proiettori (H
4
)
Reg. ONU n. 20
Proiettori (alogeni sigillati)
Reg. ONU n. 31
Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate
Reg. ONU n. 37
Proiettori con fonte luminosa a scarica
Reg. ONU n. 98
Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate
Reg. ONU n. 99
Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico)
Reg. ONU n. 112
Sistemi di fari direzionali anteriori
Reg. ONU n. 123
Proiettori fendinebbia anteriori
Reg. ONU n. 19
Luci posteriori per nebbia
Reg. ONU n. 38
Proiettori di retromarcia
Reg. ONU n. 23
Luci di stazionamento
Reg. ONU n. 77
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta
Reg. ONU n. 16
Dispositivi di ritenuta per bambini
Reg. ONU n. 44
Campo di visibilità anteriore del conducente
Reg. ONU n. 125
Identificazione di comandi, spie e indicatori
Reg. ONU n. 121
Sistemi di riscaldamento
Reg. ONU n. 122
Poggiatesta (combinati con i sedili)
Reg. ONU n. 17
Poggiatesta
Reg. ONU n. 25
Emissioni di CO
2
- Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
Reg. ONU n. 101
Regolamento (CE) n. 692/2008
Potenza del motore
Reg. ONU n. 85
Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011
Emissioni di veicoli pesanti
Reg. ONU n. 49
Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718
Protezione laterale
Reg. ONU n. 73
Vetri di sicurezza
Reg. ONU n. 43
Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi
Reg. ONU n. 30
Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi
Reg. ONU n. 54
Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio
Reg. ONU n. 64
Rumore di rotolamento
Reg. ONU n. 117
Dispositivi di limitazione della velocità
Reg. ONU n. 89
Dispositivi di attacco
Reg. ONU n. 55
Dispositivi di traino chiusi
Reg. ONU n. 102
Infiammabilità
Reg. ONU n. 118
Autobus
Reg. ONU n. 107
Resistenza della sovrastruttura (autobus)
Reg. ONU n. 66
Urto frontale
Reg. ONU n. 94
Urto laterale
Reg. ONU n. 95
Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose
Reg. ONU n. 105
Protezione antincastro anteriore
Reg. ONU n. 93
(
1
)
Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti).
(
2
)
Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE».
ALLEGATO 2
Appendice 2-C-3
Tabella 1
Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii)
Oggetto
Requisiti
Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti
Protezione degli occupanti in caso di urto
Frontale
Reg. ONU n. 94
Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS
(
1
)
Laterale
Reg. ONU n. 95
Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS
Spostamento indietro del comando di sterzo
Reg. ONU n. 12
Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS
Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto
Reg. ONU n. 12
Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS
Sistemi di sedili
Reg. ONU n. 17
Articolo 97 KMVSS
Poggiatesta
Reg. ONU n. 17,
Reg. ONU n. 25,
RTM 7
Articoli 26 e 99 KMVSS
Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte
Reg. ONU n. 11,
RTM 1
Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS
Urto, quadro strumenti
Reg. ONU n. 21
Articolo 88 KMVSS
Urto, schienale
Reg. ONU n. 21
Articolo 98 KMVSS
Urto, bracciolo
Reg. ONU n. 21
Articolo 100 KMVSS
Urto, parasole
Reg. ONU n. 21
Articolo 101 KMVSS
Impatto, retrovisore interno
Reg. ONU n. 46
Articolo 108 KMVSS
Dispositivi di rimorchio
Regolamento (UE) n. 1005/2010
Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS
Protezione antincastro posteriore
Reg. ONU n. 58
Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS
Sistema di illuminazione e di segnalazione
Installazione
Reg. ONU n. 48
Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS
Proiettori
Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37
Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123
Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS
Proiettori fendinebbia anteriori
Reg. ONU n. 19
Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS
Luci di marcia diurna
Reg. ONU n. 87
Articolo 38-4 KMVSS
Luci d'angolo
Reg. ONU n. 119
Articolo 38-5 KMVSS
Proiettori di retromarcia
Reg. ONU n. 23
Articolo 39 KMVSS
Luci di ingombro
Reg. ONU n. 7
Articolo 40 KMVSS
Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione
Reg. ONU n. 4
Articolo 41 KMVSS
Luci posteriori
Reg. ONU n. 7
Articolo 42 KMVSS
Luci di arresto
Reg. ONU n. 7
Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS
Luci di arresto montate centralmente in alto
Reg. ONU n. 7
Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS
Indicatori di direzione
Reg. ONU n. 6
Articolo 44 KMVSS
Indicatori di direzione ausiliari
Reg. ONU n. 7
Articolo 44 KMVSS
Luci di posizione laterali
Reg. ONU n. 91
Articolo 44-2 KMVSS
Proiettori fendinebbia posteriori
Reg. ONU n. 38
Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS
Dispositivi catadiottrici
Reg. ONU n. 70,
Reg. ONU n. 3
Articolo 49 KMVSS
Visibilità del conducente
Reg. ONU n. 46
Articolo 50 KMVSS, articolo 94
Potenza del motore
Reg. ONU n. 85
Articolo 111 KMVSS
Dispositivi per garantire la visibilità del conducente
Tergicristallo
Regolamento (UE) n. 1008/2010
Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS
Dispositivo di sbrinamento
Regolamento (UE) n. 672/2010
Articolo 109, punto 2, KMVSS
Dispositivo di disappannamento
Regolamento (UE) n. 672/2010
Articolo 109, punto 3, KMVSS
Lavacristallo
Regolamento (UE) n. 1008/2010
Articolo 109, punto 4, KMVSS
Freni per autovetture
Reg. ONU n. 13H
Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS
Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi
Reg. ONU n. 13
Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS
Sistema di frenatura per rimorchi
Reg. ONU n. 13
Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS
Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi
Reg. ONU n. 13
Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS
Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi
Reg. ONU n. 13
Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS
Sforzo sul comando sterzo
Reg. ONU n. 79
Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS
Limitatore di velocità
Reg. ONU n. 89
Articolo 110-2 KMVSS
Tachimetro
Reg. ONU n. 39
Articolo 110 KMVSS
Compatibilità elettromagnetica
Reg. ONU n. 10
Articolo 111-2 KMVSS
Perdita di combustibile in caso di urto
Reg. ONU n. 34,
Reg. ONU n. 94,
Reg. ONU n. 95
Articolo 91 KMVSS
Urto, paraurti
Reg. ONU n. 42
Articolo 93 KMVSS
Ancoraggi delle cinture di sicurezza
Reg. ONU n. 14,
Reg. ONU n. 16
Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS
Ancoraggi dei seggiolini per bambini
Reg. ONU n. 14
Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS
Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote)
Reg. ONU n. 28,
Reg. ONU n. 51
Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente
(
2
)
(MOE)
Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli
Reg. ONU n. 40,
Reg. ONU n. 41,
Reg. ONU n. 47
Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014
Articolo 46 CACA
(
3
)
e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE
Emissioni dei veicoli diesel
(compreso OBD)
Veicoli inferiori a 3,5 t
Reg. ONU n. 83,
Reg. ONU n. 24
Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012
Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE
Veicoli superiori a 3,5 t
Reg. ONU n. 49
Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011
Pneumatici
Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109
Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;
articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo;
articolo 12, paragrafo 1, KMVSS
(
1
)
Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» (
Korea Motor Vehicle Safety Standards
), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» (
Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts
) dal 1
o
luglio 2014.
(
2
)
Ministero dell'Ambiente della Corea.
(
3
)
Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.
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