Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1260/2019

Decisione (UE) 2019/1260 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo

Pubblicato: 15/07/2019 In vigore dal: 15/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1260 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo EN: Council Decision (EU) 2019/1260 of 15 July 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Trade Committee established by the Free Trade Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of Korea, of the other part, as regards the amendment of Appendices 2-C-2 and 2-C-3 of Annex 2-C of the Agreement

Testo normativo

25.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 197/37 DECISIONE (UE) 2019/1260 DEL CONSIGLIO del 15 luglio 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio ( 1 ) , l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ( 2 ) («accordo», le parti a cui in appresso si fa riferimento «parti»), che è stato firmato il 6 ottobre 2010. L'accordo si applica dal 1 o luglio 2011 ( 3 ) . (2) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio che può, tra l'altro, esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che le parti possono decidere in sede di comitato per il commercio di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, fatta salva l'osservanza degli obblighi e degli adempimenti di legge delle parti. (3) A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo, le parti devono riesaminare le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. L'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio. (4) Dal momento in cui l'accordo è divenuto applicabile, le regolamentazioni tecniche di cui all'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo sono cambiate, come alcuni dei prodotti contemplati. Al fine di tenere conto di questi sviluppi l'Unione e la Corea hanno modificato le regolamentazioni tecniche, mantenendo invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio. (6) La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione accluso del comitato per il commercio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, deve essere quella di sostenere l'adozione del progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019 Per il Consiglio Il presidente J. LEPPÄ ( 1 ) Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1 o ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea ei suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ( GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2 ). ( 2 ) GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6 . ( 3 ) Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ( GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1 ). PROGETTO DECISIONE N. 3 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO UE-COREA del xx aprile 2019 relativa alla modifica dell'allegato 2-C, appendici 2-C-2 e 2-C-3, dell'accordo di libero scambio UE-Corea IL COMITATO PER IL COMMERCIO, visto l'accordo di libero scambio tra la Repubblica di Corea («Corea»), da una parte, e l'Unione europea («UE») e i suoi Stati membri, dall'altra (rispettivamente «accordo» e «parti»), in particolare l'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), e l'articolo 15.5, paragrafo 2, nonché l'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio istituito dalle parti può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. (2) L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge. (3) A norma dell'allegato 2-C, articolo 3, lettera d), dell'accordo le parti riesaminano le appendici 2-C-2 e 2-C-3 dell'allegato 2-C almeno ogni tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo al fine di promuovere l'accettazione dei prodotti come indicato alla lettera a) del medesimo articolo, tenendo conto degli sviluppi normativi che possono essersi prodotti a livello internazionale o nell'ambito delle parti. Esso specifica inoltre che le eventuali modifiche alle appendici 2-C-2 e 2-C-3 sono decise dal comitato per il commercio. (4) La Corea e l'UE hanno modificato le regolamentazioni tecniche al fine di mantenere invariato il livello di accesso al mercato di cui all'allegato 2-C, articolo 1, paragrafo 2, dell'accordo. Inoltre i riferimenti all'«UNECE» nelle appendici 2-C-2 e 2-C-3 dovrebbero ora intendersi come riferimenti al «Reg. ONU» in seguito all'accordo relativo all'adozione di regolamenti tecnici armonizzati delle Nazioni Unite applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni di riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali regolamenti delle Nazioni Unite (revisione 3) ( 1 ) , del 20 ottobre 2017. (5) La tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è stata modificata nel modo seguente. a) Poiché i regolamenti dell'ONU si applicano in via obbligatoria nell'UE, per ragioni di semplicità si è deciso di eliminare i riferimenti ai regolamenti dell'UE (per esempio, il regolamento sulla sicurezza generale - GSR) e alle direttive figuranti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti», che viene lasciata vuota. b) Tuttavia, in assenza di regolamenti dell'ONU applicabili o se l'ambito di applicazione di tali regolamenti è inadeguato, come per esempio nel caso del «Livello sonoro ammissibile», i regolamenti o le direttive dell'UE sostituiscono o integrano i regolamenti dell'ONU. Per questo motivo è stata introdotta la dicitura «se esistente» nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti». c) Per quanto riguarda le voci «Livello sonoro ammissibile» e «Dispositivi silenziatori di ricambio», nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» è stato aggiunto il regolamento (UE) n. 540/2014 in quanto abroga la direttiva 70/157/CEE e la sua applicazione è scaglionata nel tempo. d) La voce «Emissioni» è stata sostituita da «Emissioni di veicoli leggeri» in quanto il requisito relativo al reg. ONU n. 83 si applica solo ai veicoli delle categorie M1 e N1. Inoltre il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata; tale riferimento viene sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012, (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154 e (UE) 2018/1832», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti». e) Per quanto riguarda la voce «Convertitori catalitici di ricambio», il riferimento alla direttiva 70/220/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata abrogata e sostituita dai regolamenti «(CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti». f) Per motivi di chiarezza sono stati inoltre modificati i nomi di alcune voci nella colonna «Oggetto», come nel caso delle due occorrenze di «Frenatura», sostituite con «Frenatura di veicoli pesanti» e «Frenatura di veicoli leggeri». g) Per quanto riguarda la voce «Inquinamento prodotto dai motori diesel», il riferimento alla direttiva 72/306/CEE è stato soppresso in quanto detta direttiva è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 692/2008, che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. h) Per quanto riguarda la voce «Emissioni di CO 2 - Consumo di carburante», la direttiva 80/1268/CEE è stata sostituita dal «regolamento (CE) n. 692/2008», che è stato aggiunto nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1; nella colonna «Oggetto» figura ora la voce «Emissioni di CO 2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente», al fine di rispettare pienamente il campo di applicazione di tale regolamento. i) Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», il riferimento alla direttiva 80/1269/CEE è stato soppresso e sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. j) Per quanto riguarda la voce «Emissioni di veicoli pesanti», il riferimento alla direttiva 2005/55/CE è stato sostituito dai riferimenti ai «regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011 e (UE) 2016/1718», che sono stati aggiunti nella colonna «Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti» della tabella 1. Inoltre la voce nella colonna «Oggetto» è stata rinominata «Emissioni di veicoli pesanti» in quanto il regolamento dell'ONU n. 49 si applica ai veicoli pesanti (ossia ai veicoli con una massa di riferimento superiore a 2 610 kg). (6) La tabella 2 dell'appendice 2-C-2 rimane invariata. (7) La tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è stata modificata nel modo seguente: a) Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Frontale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS (Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore - Korea Motor Vehicle Safety Standards ). b) Per quanto riguarda la voce «Protezione degli occupanti in caso di urto»«Laterale», il riferimento all'«Articolo 102 KMVSS» è stato sostituito dal riferimento all'«Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS» nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti», a seguito di una revisione delle KMVSS. c) L'intera riga relativa al «Gancio di rimorchio» è stata sostituita. Nello specifico, «Gancio di rimorchio» è stato sostituito da «Dispositivi di rimorchio», in quanto «dispositivi di rimorchio» è il concetto ufficiale cui fa riferimento il regolamento (UE) n. 1005/2010. Inoltre, nella colonna «Requisiti» per i «Dispositivi di rimorchio» figura ora il «regolamento (UE) n. 1005/2010» anziché «77/389/CEE». Infine nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 20, punti 1, 2 e 4 KMVSS». d) Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», i riferimenti all'articolo 106, punti da 1 a 10, KMVSS sono stati soppressi dalla colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» per le voci «Proiettori», «Proiettori fendinebbia anteriori», «Proiettori di retromarcia», «Luci di ingombro», «Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione», «Luci posteriori», «Luci di arresto», «Luci di arresto montate centralmente in alto», «Indicatori di direzione», «Indicatori di direzione ausiliari» e «Proiettori fendinebbia posteriori», a seguito di una revisione delle KMVSS. e) Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Installazione», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora il riferimento agli «Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento agli «Articoli 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 e 47 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS. f) Nella tabella, nella colonna «Oggetto» alla voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione» sono state aggiunte le voci «Luci di marcia diurna» e «Luci d'angolo» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione». g) Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Luci di arresto montate centralmente in alto», in aggiunta alla soppressione dell'articolo 106, punto 8, KMVSS è stato soppresso anche l'articolo 43, paragrafo 3, KMVSS in quanto sostituito dall'«Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS» delle regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti. h) Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione», è stata aggiunta la voce «Luci di posizione laterali» a seguito di una revisione delle KMVSS e per rispecchiare i requisiti di installazione aggiornati relativi al «Sistema di illuminazione e di segnalazione». i) Per quanto riguarda la voce «Sistema di illuminazione e di segnalazione»«Dispositivi catadiottrici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 49 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 49, paragrafi 1 e 2, e articolo 107 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS. j) Per quanto riguarda la voce «Potenza del motore», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 111 KMVSS», che ha sostituito il precedente riferimento all'«Articolo 11, paragrafo 1, punto 2, e articolo 111 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS. k) Per quanto riguarda la voce «Dispositivi per garantire la visibilità del conducente», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi i riferimenti alle direttive «78/318/CEE» e «78/317/CEE» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti dai riferimenti al «Regolamento (UE) n. 1008/2010» o al «Regolamento (UE) n. 672/2010». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate. l) Per quanto riguarda la voce «Ancoraggi delle cinture di sicurezza», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS», che ha sostituito i precedenti riferimenti all'«Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3, 4 e 5 e articolo 103, paragrafi 1, 2, 3 KMVSS». Ciò è dovuto a una revisione delle KMVSS. m) Per quanto riguarda la voce «Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli», nella colonna «Requisiti» sono stati soppressi, tra gli altri, i riferimenti alle «Direttive 2002/51/CE, 2003/77/CE, 97/24/CE, capitoli 5 e 9» in quanto dette direttive sono state abrogate; tali riferimenti vengono sostituiti, tra gli altri, dai riferimenti ai «Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014». Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate. n) Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli inferiori a 3,5 t», sono stati aggiunti i seguenti riferimenti nella colonna «Requisiti»: «Regolamenti (CE) n. 715/2007» e «(UE) n. 459/2012» in quanto si tratta dei regolamenti applicabili corrispondenti alle KMVSS. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate. o) Per quanto riguarda la voce «Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD)»«Veicoli superiori a 3,5 t», nella colonna «Requisiti» il riferimento, tra l'altro, al «Regolamento (CE) n. 692/2008» è stato soppresso e sostituito, tra l'altro, dal riferimento ai «Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011» in quanto il «Regolamento (CE) n. 692/2008» non riguarda i veicoli pesanti. Le regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti rimangono invariate. p) Per quanto riguarda la voce «Pneumatici», nella colonna «Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti» figura ora «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo, articoli 15, 18 e 19; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS»; questo riferimento ha sostituito il precedente riferimento alla «Legge sulla gestione della qualità, la sicurezza e il controllo dei prodotti industriali (QMSCIPA) (articoli 19, 20, 21); articolo 2, paragrafo 2, e articolo 19 delle norme di attuazione del QMSCIPA». Ciò è dovuto al fatto che il QMSCIPA è stato sostituito dalla «Legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo». (8) La tabella 2 dell'appendice 2-C-3 rimane invariata. (9) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del comitato per il commercio, tra una riunione e l'altra il comitato per il commercio può adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta, previo accordo di entrambe le parti. La procedura scritta dovrebbe consistere in uno scambio di note tra i presidenti del Comitato per il commercio, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-2 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 1 della presente decisione. Articolo 2 All'allegato 2-C dell'accordo, la tabella 1 dell'appendice 2-C-3 è sostituita dalla tabella 1 dell'allegato 2 della presente decisione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte per via diplomatica, con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi e adempimenti di legge necessari per l'entrata in vigore della presente decisione. Fatto a …, Per il comitato per il commercio YOO Myung-hee Ministro del Commercio Ministero del Commercio, dell'industria e dell'energia della Repubblica di Corea Cecilia MALMSTRÖM Membro della Commissione europea responsabile per il Commercio ( 1 ) E/ECE/TRANS/505/Rev. 3. ALLEGATO 1 Appendice 2-C-2 Tabella 1 Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto i) Oggetto Requisiti Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti (se esistenti) ( 1 ) Livello sonoro ammissibile Reg. ONU ( 2 ) n. 51 Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 Dispositivi silenziatori di ricambio Reg. ONU n. 59 Direttiva 70/157/CEE, regolamento (UE) n. 540/2014 Emissioni di veicoli leggeri Reg. ONU n. 83 Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008, (UE) n. 459/2012 (UE) 2016/427, (UE) 2016/646, (UE) 2017/1151, (UE) 2017/1154, (UE) 2018/1832 Convertitori catalitici di ricambio Reg. ONU n. 103 Regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 692/2008 Serbatoi di carburante Reg. ONU n. 34 Serbatoi di GPL Reg. ONU n. 67 Serbatoi di GNC Reg. ONU n. 110 Dispositivi di protezione posteriore Reg. ONU n. 58 Sforzo sul comando sterzo Reg. ONU n. 79 Serrature e cardini delle porte Reg. ONU n. 11 Segnalatori acustici Reg. ONU n. 28 Dispositivi per la visione indiretta Reg. ONU n. 46 Frenatura di veicoli pesanti Reg. ONU n. 13 Frenatura di veicoli leggeri Reg. ONU n. 13H Guarnizioni per freni Reg. ONU n. 90 Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) Reg. ONU n. 10 Inquinamento prodotto dai motori diesel Reg. ONU n. 24 Regolamento (CE) n. 692/2008 Finiture interne Reg. ONU n. 21 Antifurto Reg. ONU n. 18 Antifurto e immobilizzatori Reg. ONU n. 116 Sistemi di allarme per veicoli Reg. ONU n. 97 Reg. ONU n. 116 Comportamento del dispositivo di sterzo in caso di urto Reg. ONU n. 12 Resistenza dei sedili Reg. ONU n. 17 Resistenza dei sedili (autobus) Reg. ONU n. 80 Sporgenze esterne Reg. ONU n. 26 Tachimetro Reg. ONU n. 39 Ancoraggi delle cinture di sicurezza Reg. ONU n. 14 Installazione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa Reg. ONU n. 48 Catadiottri Reg. ONU n. 3 Luci di ingombro, luci di posizione anteriori, luci di posizione posteriori e luci di arresto Reg. ONU n. 7 Luci di marcia diurna Reg. ONU n. 87 Luci di posizione laterali Reg. ONU n. 91 Indicatori di direzione Reg. ONU n. 6 Dispositivo di illuminazione della targa d'immatricolazione posteriore Reg. ONU n. 4 Proiettori (R 2 e HS 1 ) Reg. ONU n. 1 Proiettori (sigillati) Reg. ONU n. 5 Proiettori (H 1 , H 2 , H 3 , HB 3 , HB 4 , H 7 e/o H 8 , H 9 , HIR1, HIR2 e/o H 11 ) Reg. ONU n. 8 Proiettori (H 4 ) Reg. ONU n. 20 Proiettori (alogeni sigillati) Reg. ONU n. 31 Lampade a incandescenza destinate a unità ottiche omologate Reg. ONU n. 37 Proiettori con fonte luminosa a scarica Reg. ONU n. 98 Fonti luminose a scarica destinate a unità ottiche omologate Reg. ONU n. 99 Proiettori (fascio anabbagliante asimmetrico) Reg. ONU n. 112 Sistemi di fari direzionali anteriori Reg. ONU n. 123 Proiettori fendinebbia anteriori Reg. ONU n. 19 Luci posteriori per nebbia Reg. ONU n. 38 Proiettori di retromarcia Reg. ONU n. 23 Luci di stazionamento Reg. ONU n. 77 Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta Reg. ONU n. 16 Dispositivi di ritenuta per bambini Reg. ONU n. 44 Campo di visibilità anteriore del conducente Reg. ONU n. 125 Identificazione di comandi, spie e indicatori Reg. ONU n. 121 Sistemi di riscaldamento Reg. ONU n. 122 Poggiatesta (combinati con i sedili) Reg. ONU n. 17 Poggiatesta Reg. ONU n. 25 Emissioni di CO 2 - Consumo di carburante dei veicoli passeggeri con al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente Reg. ONU n. 101 Regolamento (CE) n. 692/2008 Potenza del motore Reg. ONU n. 85 Regolamenti (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 582/2011 Emissioni di veicoli pesanti Reg. ONU n. 49 Regolamenti (CE) n. 595/2009, (UE) n. 582/2011, (UE) 2016/1718 Protezione laterale Reg. ONU n. 73 Vetri di sicurezza Reg. ONU n. 43 Pneumatici dei veicoli a motore e loro rimorchi Reg. ONU n. 30 Pneumatici dei veicoli commerciali e loro rimorchi Reg. ONU n. 54 Ruote/pneumatici di scorta per uso provvisorio Reg. ONU n. 64 Rumore di rotolamento Reg. ONU n. 117 Dispositivi di limitazione della velocità Reg. ONU n. 89 Dispositivi di attacco Reg. ONU n. 55 Dispositivi di traino chiusi Reg. ONU n. 102 Infiammabilità Reg. ONU n. 118 Autobus Reg. ONU n. 107 Resistenza della sovrastruttura (autobus) Reg. ONU n. 66 Urto frontale Reg. ONU n. 94 Urto laterale Reg. ONU n. 95 Veicoli destinati al trasporto di merci pericolose Reg. ONU n. 105 Protezione antincastro anteriore Reg. ONU n. 93 ( 1 ) Quando la terza colonna (Regolamentazioni tecniche UE corrispondenti) è vuota, si intende che la regolamentazione corrispondente è identica al regolamento dell'ONU che figura nella seconda colonna (Requisiti). ( 2 ) Abbreviazione di «Regolamento dell'ONU», precedentemente «UNECE». ALLEGATO 2 Appendice 2-C-3 Tabella 1 Elenco di cui all'allegato 2-C, articolo 3, lettera a), punto ii) Oggetto Requisiti Regolamentazioni tecniche coreane corrispondenti Protezione degli occupanti in caso di urto Frontale Reg. ONU n. 94 Articolo 102, paragrafi 1 e 3, KMVSS ( 1 ) Laterale Reg. ONU n. 95 Articolo 102, paragrafo 1, KMVSS Spostamento indietro del comando di sterzo Reg. ONU n. 12 Articolo 89, paragrafo 1, punto 2, KMVSS Protezione del conducente nei confronti del sistema del comando di sterzo in caso di urto Reg. ONU n. 12 Articolo 89, paragrafo 1, punto 1, KMVSS Sistemi di sedili Reg. ONU n. 17 Articolo 97 KMVSS Poggiatesta Reg. ONU n. 17, Reg. ONU n. 25, RTM 7 Articoli 26 e 99 KMVSS Serrature di porte e componenti di ritenuta di porte Reg. ONU n. 11, RTM 1 Articolo 104, paragrafo 2, KMVSS Urto, quadro strumenti Reg. ONU n. 21 Articolo 88 KMVSS Urto, schienale Reg. ONU n. 21 Articolo 98 KMVSS Urto, bracciolo Reg. ONU n. 21 Articolo 100 KMVSS Urto, parasole Reg. ONU n. 21 Articolo 101 KMVSS Impatto, retrovisore interno Reg. ONU n. 46 Articolo 108 KMVSS Dispositivi di rimorchio Regolamento (UE) n. 1005/2010 Articolo 20, paragrafo 1, KMVSS Protezione antincastro posteriore Reg. ONU n. 58 Articolo 19, paragrafo 4, e articolo 96 KMVSS Sistema di illuminazione e di segnalazione Installazione Reg. ONU n. 48 Articoli 38, 38-2, 38-3, 38-4, 38-5, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44-2, 45, 45-2, 47 e 49 KMVSS Proiettori Regg. ONU nn. 1, 2, 5, 8, 20, 31, 37 Regg. ONU nn. 98, 99, 112, 113, 123 Articolo 38 e articolo 48, paragrafo 3, KMVSS Proiettori fendinebbia anteriori Reg. ONU n. 19 Articolo 38-2, paragrafo 1, KMVSS Luci di marcia diurna Reg. ONU n. 87 Articolo 38-4 KMVSS Luci d'angolo Reg. ONU n. 119 Articolo 38-5 KMVSS Proiettori di retromarcia Reg. ONU n. 23 Articolo 39 KMVSS Luci di ingombro Reg. ONU n. 7 Articolo 40 KMVSS Dispositivi di illuminazione delle targhe d'immatricolazione Reg. ONU n. 4 Articolo 41 KMVSS Luci posteriori Reg. ONU n. 7 Articolo 42 KMVSS Luci di arresto Reg. ONU n. 7 Articolo 43, paragrafo 1, KMVSS Luci di arresto montate centralmente in alto Reg. ONU n. 7 Articolo 43, paragrafo 2, KMVSS Indicatori di direzione Reg. ONU n. 6 Articolo 44 KMVSS Indicatori di direzione ausiliari Reg. ONU n. 7 Articolo 44 KMVSS Luci di posizione laterali Reg. ONU n. 91 Articolo 44-2 KMVSS Proiettori fendinebbia posteriori Reg. ONU n. 38 Articolo 38-2, paragrafo 2, KMVSS Dispositivi catadiottrici Reg. ONU n. 70, Reg. ONU n. 3 Articolo 49 KMVSS Visibilità del conducente Reg. ONU n. 46 Articolo 50 KMVSS, articolo 94 Potenza del motore Reg. ONU n. 85 Articolo 111 KMVSS Dispositivi per garantire la visibilità del conducente Tergicristallo Regolamento (UE) n. 1008/2010 Articolo 51, paragrafo 2, e articolo 109, punto 1, KMVSS Dispositivo di sbrinamento Regolamento (UE) n. 672/2010 Articolo 109, punto 2, KMVSS Dispositivo di disappannamento Regolamento (UE) n. 672/2010 Articolo 109, punto 3, KMVSS Lavacristallo Regolamento (UE) n. 1008/2010 Articolo 109, punto 4, KMVSS Freni per autovetture Reg. ONU n. 13H Articolo 15 e articolo 90, punto 1, KMVSS Sistema di frenatura, tranne autovetture e rimorchi Reg. ONU n. 13 Articolo 15 e articolo 90, punto 2, KMVSS Sistema di frenatura per rimorchi Reg. ONU n. 13 Articolo 15 e articolo 90, punto 3, KMVSS Sistema antibloccaggio (ABS), tranne rimorchi Reg. ONU n. 13 Articolo 15 e articolo 90, punto 4, KMVSS Sistema antibloccaggio (ABS) per rimorchi Reg. ONU n. 13 Articolo 15 e articolo 90, punto 5, KMVSS Sforzo sul comando sterzo Reg. ONU n. 79 Articolo 14 e articolo 89, paragrafo 2, KMVSS Limitatore di velocità Reg. ONU n. 89 Articolo 110-2 KMVSS Tachimetro Reg. ONU n. 39 Articolo 110 KMVSS Compatibilità elettromagnetica Reg. ONU n. 10 Articolo 111-2 KMVSS Perdita di combustibile in caso di urto Reg. ONU n. 34, Reg. ONU n. 94, Reg. ONU n. 95 Articolo 91 KMVSS Urto, paraurti Reg. ONU n. 42 Articolo 93 KMVSS Ancoraggi delle cinture di sicurezza Reg. ONU n. 14, Reg. ONU n. 16 Articolo 27, paragrafi 1, 2, 3 e 4, e articolo 103 KMVSS Ancoraggi dei seggiolini per bambini Reg. ONU n. 14 Articolo 27-2 e articolo 103-2 KMVSS Emissioni sonore da clacson, emissioni sonore in stazionamento e rumore di passaggio dei veicoli (4 ruote) Reg. ONU n. 28, Reg. ONU n. 51 Articoli 35 e 53 KMVSS, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del ministero dell'Ambiente ( 2 ) (MOE) Emissioni e rumore (tranne rumore di passaggio dei veicoli a 3 o a 4 ruote) dei motocicli Reg. ONU n. 40, Reg. ONU n. 41, Reg. ONU n. 47 Regolamenti (UE) n. 168/2013 e (UE) n. 134/2014 Articolo 46 CACA ( 3 ) e articolo 62 dell'ordinanza del MOE, articolo 30 NVCA e articolo 29 dell'ordinanza del MOE Emissioni dei veicoli diesel (compreso OBD) Veicoli inferiori a 3,5 t Reg. ONU n. 83, Reg. ONU n. 24 Regolamenti (CE) n. 715/2007, (CE) n. 692/2008 e (UE) n. 459/2012 Articolo 46 CACA e articolo 62 dell'ordinanza del MOE Veicoli superiori a 3,5 t Reg. ONU n. 49 Regolamenti (CE) n. 595/2009 e (UE) n. 582/2011 Pneumatici Regg. ONU nn. 30, 54, 75, 106, 117, 108, 109 Articoli 15, 18, e 19 della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 3, paragrafo 4, e articolo 26 delle norme di attuazione della legge sul controllo di sicurezza degli apparecchi elettrici e dei prodotti di consumo; articolo 12, paragrafo 1, KMVSS ( 1 ) Precedentemente «Norme coreane in materia di sicurezza dei veicoli a motore» ( Korea Motor Vehicle Safety Standards ), rinominate «Regole sulle prestazioni e sulle norme relative ai veicoli a motore e loro parti» ( Rules on the Performances and Standards of Korean Motor Vehicles and Parts ) dal 1 o luglio 2014. ( 2 ) Ministero dell'Ambiente della Corea. ( 3 ) Legge sulla conservazione dell'aria pulita della Corea.

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