Decisione (UE) 2019/1261 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati
Decisione (UE) 2019/1261 del Consiglio, del 15 luglio 2019, relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati
EN: Council Decision (EU) 2019/1261 of 15 July 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Joint Committee established by the Framework Agreement on Partnership and Cooperation between the European Union and its Member States, of the one part, and the Republic of the Philippines, of the other part, as regards the adoption of decisions on the rules of procedure of the Joint Committee and on the terms of reference of the specialised subcommittees
Testo normativo
25.7.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 197/49
DECISIONE (UE) 2019/1261 DEL CONSIGLIO
del 15 luglio 2019
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in merito all'adozione di decisioni riguardanti il regolamento interno del comitato misto e il mandato dei sottocomitati specializzati
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte
(
1
)
, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), è entrato in vigore il 1
o
marzo 2018.
(2)
L'articolo 48, paragrafo 1, dell'accordo istituisce un comitato misto per garantire il buon funzionamento e la corretta attuazione dell'accordo («comitato misto»).
(3)
A norma dell'articolo 48, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato misto adotta il proprio regolamento interno e, a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, può istituire sottocomitati specializzati.
(4)
Al fine di garantire l'efficace attuazione dell'accordo, è opportuno adottare quanto prima il regolamento interno del comitato misto.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto.
(6)
La posizione dell'Unione in sede di comitato misto dovrebbe pertanto sostenere l'adozione degli acclusi progetti di decisioni del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato misto è sostenere l'adozione dei progetti di decisioni del comitato misto acclusi alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2017, pag. 3
.
PROGETTO
DECISIONE N. 1/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE UE-FILIPPINE
del …
che adotta il suo regolamento interno
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte
(
1
)
, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo è entrato in vigore il 1
o
marzo 2018.
(2)
È opportuno pertanto adottare il regolamento interno del comitato misto,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
1. È adottato il regolamento interno del comitato misto, che figura nell'allegato.
2. La presente decisione ha efficacia dal giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato misto
Il presidente
(
1
)
GU L 343 del 22.12.2017, pag. 3
.
ALLEGATO
Regolamento interno del comitato misto
Articolo 1
Compiti e composizione
1. Il comitato misto adempie ai compiti di cui all'articolo 48 dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in seguito denominate individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti».
2. Il comitato misto è composto da rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.
Articolo 2
Riunioni
1. Il comitato misto si riunisce di norma ogni due anni. Le riunioni del comitato misto sono convocate dal presidente. Le riunioni si tengono alternativamente a Manila e a Bruxelles, in una data fissata di comune accordo. Su richiesta di una delle parti possono essere tenute, di comune accordo, sessioni speciali del comitato misto.
2. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni del comitato misto possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
3. I rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni del comitato misto in via esclusiva e riservata, a meno che le parti non decidano diversamente.
Articolo 3
Presidenza
La parte che ospita la prima riunione del comitato misto assume la presidenza a partire dalla data di tale riunione fino al 31 dicembre dello stesso anno. Il comitato misto è presieduto a turno per un periodo di due anni da quel momento.
Articolo 4
Partecipanti
1. I membri della delegazione di ciascuna parte sono rappresentanti delle parti a livello di alti funzionari.
2. Ciascuna parte informa l'altra parte circa l'effettiva composizione della propria delegazione 21 giorni lavorativi prima della riunione.
3. Il presidente garantisce che tutti i partecipanti alle riunioni del comitato misto siano rappresentanti delle parti debitamente designati. Eventuali dubbi sulla composizione della delegazione sono esposti al presidente.
4. Previo accordo, le parti possono invitare terzi a partecipare a una riunione per fornire informazioni su un particolare argomento, ove ritenuto necessario. Ciascuna parte deve informare l'altra parte almeno 21 giorni lavorativi prima della riunione dell'intenzione di invitare un terzo.
Articolo 5
Segretariato
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna e un rappresentante del ministero degli Esteri della Repubblica delle Filippine svolgono congiuntamente le funzioni di segretari del comitato misto. Tutte le comunicazioni del presidente o a lui destinate sono inoltrate ai segretari. La corrispondenza destinata al presidente o da lui inviata può essere trasmessa in qualunque forma scritta, compresa la posta elettronica.
Articolo 6
Ordine del giorno delle riunioni
1. Il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione. L'ordine del giorno provvisorio è trasmesso, unitamente ai documenti pertinenti, almeno 21 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Il comitato misto adotta l'ordine del giorno. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
Articolo 7
Verbale
1. I due segretari preparano congiuntamente un progetto di sintesi dei risultati/delle conclusioni della riunione.
2. Il capo delegazione di ciascuna parte approva e firma il progetto di sintesi in due copie. Ciascuna parte riceve un originale dell'atto di sintesi approvato e firmato.
Articolo 8
Decisioni e raccomandazioni
1. Il comitato misto può adottare decisioni o formulare raccomandazioni al fine di conseguire gli obiettivi dell'accordo. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate di comune accordo dalle parti. Le decisioni e le raccomandazioni sono adottate in seguito al completamento, a opera delle parti, delle rispettive procedure interne in conformità delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
2. Il comitato misto può decidere di adottare decisioni o raccomandazioni mediante procedura scritta. In tal caso, le parti concordano un termine per la durata della procedura. Se, allo scadere di tale termine, nessuna parte si è opposta alla proposta di decisione o di raccomandazione, il presidente del comitato misto dichiara la decisione o la raccomandazione adottata senza obiezioni.
Articolo 9
Spese
1. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per la partecipazione alle riunioni del comitato misto, per quanto riguarda sia i costi del personale e le spese di viaggio e soggiorno, sia le spese postali e per le telecomunicazioni.
2. Ciascuna parte si fa carico delle spese sostenute per l'interpretazione durante le riunioni e la traduzione.
3. La parte che ospita la riunione si fa carico delle spese relative all'organizzazione delle riunioni e alla riproduzione dei documenti.
Articolo 10
Sottocomitati specializzati
1. A norma dell'articolo 48, paragrafo 3, dell'accordo, il comitato misto può istituire sottocomitati specializzati che lo assistano nello svolgimento dei suoi compiti. I sottocomitati specializzati riferiscono al comitato misto in via esclusiva dopo ciascuna riunione.
2. Il comitato misto definisce il mandato di ciascun sottocomitato specializzato.
3. Il comitato misto può decidere di modificare il mandato o di sopprimere qualsiasi sottocomitato specializzato esistente.
4. I sottocomitati specializzati possono formulare raccomandazioni e sottoporle all'approvazione del comitato misto.
PROGETTO
DECISIONE N. 2/… DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO QUADRO DI PARTENARIATO E COOPERAZIONE UE-FILIPPINE
del …
che istituisce sottocomitati specializzati e ne adotta il mandato
IL COMITATO MISTO,
visto l'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra («accordo»), in particolare l'articolo 48, paragrafo 3,
visto l'articolo 10 del regolamento interno del comitato misto,
considerando quanto segue:
(1)
Per consentire discussioni a livello di esperti in settori fondamentali che rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo è opportuno istituire sottocomitati specializzati.
(2)
A norma dell'articolo 8 del suo regolamento, il comitato misto può decidere di adottare decisioni mediante procedura scritta,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo unico
Sono istituiti i sottocomitati specializzati elencati nell'allegato I. Il mandato dei sottocomitati specializzati è definito conformemente all'allegato II.
Fatto a …,
Per il comitato misto
Il presidente
ALLEGATO I
Comitato misto istituito dall'accordo quadro di partenariato e cooperazione UE-Filippine
Sottocomitati specializzati
[…]
ALLEGATO II
Mandato dei sottocomitati specializzati istituiti a norma dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, in seguito denominate individualmente «la parte» o congiuntamente «le parti».
Articolo 1
I sottocomitati specializzati discutono di argomenti o progetti specifici connessi al settore pertinente della cooperazione.
Articolo 2
I sottocomitati specializzati operano sotto l'autorità del comitato misto. Essi riferiscono e trasmettono le sintesi dei loro risultati/delle loro conclusioni al presidente del comitato misto entro 30 giorni lavorativi dopo ciascuna riunione.
Articolo 3
1. I sottocomitati specializzati sono composti da rappresentanti delle parti. I capi delegazione dei sottocomitati specializzati pertinenti si informano reciprocamente della rappresentanza di entrambe le parti nei sottocomitati specializzati prima della riunione.
2. Previo accordo scritto dei capi delegazione pertinenti dei sottocomitati specializzati, i sottocomitati specializzati possono invitare terzi alle rispettive riunioni e consultarli su punti specifici all'ordine del giorno, ove opportuno. Ciascuna parte deve informare l'altra parte almeno 10 giorni lavorativi prima della riunione dell'intenzione di invitare un terzo. La scelta del terzo o dei terzi è approvata dalle parti prima della riunione.
Articolo 4
I sottocomitati specializzati sono presieduti e, in linea di principio, ospitati dalla parte che esercita la presidenza del comitato misto.
Articolo 5
Un rappresentante del servizio europeo per l'azione esterna o della pertinente direzione generale della Commissione europea e un rappresentante della pertinente agenzia capofila del governo della Repubblica delle Filippine svolgono congiuntamente le funzioni di segretari dei sottocomitati specializzati.
Articolo 6
1. I sottocomitati specializzati si riuniscono ogni qualvolta le circostanze lo richiedano, su richiesta scritta di una delle parti e previo accordo di entrambe. Ogni riunione si svolge alla data e nel luogo concordati dalle parti. Ove le parti siano d'accordo, le riunioni dei sottocomitati possono essere tenute in via eccezionale mediante videoconferenza o teleconferenza.
2. Quando una parte richiede una riunione di un sottocomitato specializzato, il segretario dell'altra parte risponde entro 21 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3. Tenendo conto dell'articolo 3, paragrafo 2, per quanto riguarda i terzi, ciascuna parte informa il presidente della composizione prevista della propria delegazione a tempo debito prima della riunione.
Articolo 7
1. Il presidente comunica il progetto di ordine del giorno alle parti al più tardi 21 giorni lavorativi prima della riunione.
2. Ciascuna delle parti può chiedere al presidente di iscrivere un punto all'ordine del giorno di una riunione di un sottocomitato specializzato. L'iscrizione all'ordine del giorno di punti che non figurino nell'ordine del giorno provvisorio è possibile previo accordo delle parti.
Articolo 8
1. I segretari preparano congiuntamente un progetto di sintesi dei risultati/delle conclusioni.
2. Il capo delegazione di ciascuna parte approva e firma il progetto di sintesi in due copie prima della fine di ogni riunione. Ciascuna parte riceve un originale dell'atto di sintesi approvato e firmato.
3. I rappresentanti delle parti partecipano alle riunioni dei comitati specializzati in via esclusiva e riservata, a meno che le parti non decidano diversamente.
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