Decisione UE In vigore Imposte_Indirette

Decisione UE 1273/2024

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni

Pubblicato: 07/05/2024 In vigore dal: 07/05/2024 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2024/1273 della Commissione, del 7 maggio 2024, che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni EN: Commission Implementing Decision (EU) 2024/1273 of 7 May 2024 terminating the investigation of the possible circumvention, by imports of biodiesel consigned from the People’s Republic of China and the United Kingdom, whether declared as originating in the People’s Republic of China and the United Kingdom or not, of the countervailing measures concerning imports of biodiesel originating in Indonesia, and terminating the registration of imports

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2024/1273 8.5.2024 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/1273 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2024 che chiude l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che pone termine alla registrazione delle importazioni LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell’Unione europea ( 1 ) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, considerando quanto segue: 1. PROCEDURA (1) Il 17 agosto 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione ( 2 ) sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e ha disposto la registrazione di tali importazioni. A tal fine la Commissione ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione ( 3 ) nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (2) L’inchiesta è stata aperta a seguito di una domanda presentata dall’European Biodiesel Board («richiedenti»). (3) La domanda conteneva elementi di prova a dimostrazione di una modificazione della configurazione degli scambi riguardanti le esportazioni nell’Unione dall’Indonesia e dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, in seguito all’istituzione delle misure compensative in vigore, e del fatto che questa modificazione derivava da una pratica per la quale non vi era una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, vale a dire la spedizione del prodotto in esame nell’Unione attraverso la Repubblica popolare cinese e il Regno Unito. Gli elementi di prova dimostravano inoltre che tale pratica comprometteva gli effetti riparatori delle misure compensative in vigore sul prodotto in esame in termini sia quantitativi sia di prezzi e che il prodotto oggetto dell’inchiesta e/o parti di esso beneficiano ancora della sovvenzione. Gli elementi di prova forniti sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l’apertura dell’inchiesta. (4) La Commissione ha informato dell’apertura dell’inchiesta i richiedenti, i produttori esportatori noti della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito e gli importatori, nonché i rappresentanti della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito. I produttori del prodotto in esame della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito sono stati informati della possibilità di chiedere un’esenzione se fossero stati in grado di dimostrare che non erano coinvolti in pratiche di elusione a norma dell’articolo 23, paragrafo 3, del regolamento di base. (5) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale. 2. PRODOTTO IN ESAME (6) Il prodotto oggetto della possibile elusione è costituito da esteri monoalchilici di acidi grassi e/o da gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, classificati alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 con i codici NC ex 1516 20 98 (codici TARIC 1516209821, 1516209829 e 1516209830), ex 1518 00 91 (codici TARIC 1518009121, 1518009129 e 1518009130), ex 1518 00 95 (codice TARIC 1518009510), ex 1518 00 99 (codici TARIC 1518009921, 1518009929 e 1518009930), ex 2710 19 43 (codici TARIC 2710194321, 2710194329 e 2710194330), ex 2710 19 46 (codici TARIC 2710194621, 2710194629 e 2710194630), ex 2710 19 47 (codici TARIC 2710194721, 2710194729 e 2710194730), 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17, ex 3824 99 92 (codici TARIC 3824999210, 3824999212 e 3824999220), 3826 00 10 ed ex 3826 00 90 (codici TARIC 3826009011, 3826009019 e 3826009030) e originari dell’Indonesia («prodotto in esame»). Questo è il prodotto cui si applicano le misure attualmente in vigore. (7) Il prodotto oggetto dell’inchiesta è lo stesso descritto nel considerando precedente, attualmente classificato con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, ma spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato originario della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito o no (codici TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 e 3826009032) («prodotto oggetto dell’inchiesta»). 3. RITIRO DELLA DOMANDA E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (8) Con lettera del 19 gennaio 2024 i richiedenti hanno informato la Commissione di voler ritirare la domanda. (9) Il ritiro di una denuncia antisovvenzioni è disciplinato dall’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento di base, in forza del quale «[i]n caso di ritiro della denuncia, il procedimento può essere chiuso, a meno che la chiusura sia contraria all’interesse dell’Unione». Come rilevato dal Tribunale nella sentenza Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio ( 4 ) , le istituzioni dell’Unione dispongono di un ampio potere discrezionale per proseguire o chiudere un’inchiesta a seguito di un ritiro. (10) Dall’inchiesta non erano emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe stata contraria all’interesse dell’Unione. (11) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno chiudere l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito. Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare osservazioni. 4. OSSERVAZIONI SULLA DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI (12) In seguito alla divulgazione delle informazioni, la Commissione ha ricevuto osservazioni dai richiedenti e da Valero Energy Limited, un miscelatore del Regno Unito. (13) Nelle loro osservazioni, i richiedenti affermavano che le presunte pratiche fraudolente, sia in Cina che nel Regno Unito, sono evidenti nel settore del biodiesel e che la lotta contro tali pratiche è intrinsecamente nell’interesse dell’Unione. È stato fatto riferimento all’articolo 325, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») ( 5 ) , che obbliga l’Unione a «[combattere] contro la frode e le altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell’Unione stessa mediante misure […] che siano dissuasive e tali da permettere una protezione efficace negli Stati membri e nelle istituzioni, organi e organismi dell’Unione». A tale riguardo, i richiedenti hanno chiesto alla Commissione di impegnarsi al massimo per contrastare tali presunte pratiche fraudolente e di divulgare una sintesi delle pratiche fraudolente individuate durante i procedimenti antielusione. (14) La Commissione ha osservato che l’inchiesta in questione è svolta a norma dell’articolo 23 del regolamento di base, che ha lo scopo di indagare la possibile elusione dei dazi compensativi, non la lotta contro la frode in generale. L’articolo 325 TFUE prevede altri meccanismi per combattere contro la frode e la Commissione se ne avvale, ove opportuno. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta dei richiedenti. (15) Valero Energy Limited ha sostenuto l’intenzione della Commissione di chiudere l’inchiesta. 5. CONCLUSIONE (16) La Commissione ha pertanto ritenuto opportuno chiudere l’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito. È pertanto opportuno porre termine alla registrazione di tali importazioni prevista dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione. (17) La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento di base, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È chiusa l’inchiesta volta a determinare se le importazioni nell’Unione di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, in forma pura o incorporati in miscela, attualmente classificati con i codici NC ex 1516 20 98, ex 1518 00 91, ex 1518 00 95, ex 1518 00 99, ex 2710 19 43, ex 2710 19 46, ex 2710 19 47, ex 2710 20 11, ex 2710 20 16, ex 3824 99 92, ex 3826 00 10 ed ex 3826 00 90, spediti dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere dal fatto che siano o no dichiarati originari della Repubblica popolare cinese e del Regno Unito (codici TARIC 1516209822, 1516209823, 1516209831, 1516209832, 1518009122, 1518009123, 1518009131, 1518009132, 1518009510, 1518009511, 1518009922, 1518009923, 1518009931, 1518009932, 2710194322, 2710194323, 2710194331, 2710194332, 2710194622, 2710194623, 2710194631, 2710194632, 2710194722, 2710194723, 2710194731, 2710194732, 2710201122, 2710201123, 2710201131, 2710201132, 2710201622, 2710201623, 2710201631, 2710201632, 2710201691, 2710201692, 3824999211, 3824999213, 3824999215, 3824999216, 3826001021, 3826001022, 3826001051, 3826001052, 3826001090, 3826001091, 3826009012, 3826009013, 3826009031 e 3826009032) eludano le misure imposte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092. Articolo 2 Le autorità doganali sono invitate a porre termine alla registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2024 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55 . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 della Commissione, del 28 novembre 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia ( GU L 317 del 9.12.2019, pag. 42 ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1637 della Commissione del 16 agosto 2023 che apre un’inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure compensative istituite dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2092 sulle importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia mediante importazioni di biodiesel spedito dalla Repubblica popolare cinese e dal Regno Unito, a prescindere che sia dichiarato o no originario della Repubblica popolare cinese o del Regno Unito, e che dispone la registrazione di tali importazioni ( GU L 204 del 17.8.2023, pag. 3 ). ( 4 ) Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2013, Philips Lighting Poland e Philips Lighting/Consiglio , T-469/07, ECLI:EU:T:2013:370, punto 87. ( 5 ) GU C 326 del 26.10.2012, pag. 188 . ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/1273/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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