Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1284/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 29/07/2019 In vigore dal: 29/07/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1284 della Commissione, del 29 luglio 2019, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1284 of 29 July 2019 on the recognition of the legal and supervisory framework of Hong Kong as equivalent to the requirements of Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council on credit rating agencies (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

30.7.2019 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 201/43 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1284 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2019 sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito ( 1 ) , in particolare l'articolo 5, paragrafo 6, considerando quanto segue: (1) L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009 conferisce alla Commissione il potere di deliberare in materia di equivalenza se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti derivanti da detto regolamento e sono soggetti a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. (2) La presente decisione di equivalenza mira a consentire alle agenzie di rating del credito di Hong Kong, nella misura in cui non rivestono importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri, di presentare domanda di certificazione presso l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA»). La presente decisione di equivalenza offre all'ESMA la possibilità di valutare caso per caso dette agenzie di rating del credito e di concedere un'esenzione da taluni dei requisiti organizzativi per le agenzie di rating del credito attive nell'Unione europea, compreso il requisito della presenza fisica nell'Unione europea. (3) Per essere considerato equivalente, il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo deve soddisfare almeno le tre condizioni stabilite all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. (4) Il 28 aprile 2014 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione 2014/249/UE ( 2 ) , rilevando il soddisfacimento di queste tre condizioni e considerando il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito come equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 in vigore all'epoca. (5) In base alla prima condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito dei paesi terzi devono essere soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un'efficace vigilanza e a un'effettiva applicazione su base continuativa. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong dispone che le agenzie di rating del credito e i loro analisti che forniscono servizi di rating del credito a Hong Kong debbano disporre di una licenza per la fornitura di detti servizi e siano soggetti alla vigilanza della Securities and Futures Commission (Commissione titoli e future - SFC) di Hong Kong. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong conferisce alla SFC un vasto insieme di poteri che le consente di verificare se le agenzie di rating del credito rispettano gli obblighi di legge. La SFC può imporre sia ai soggetti regolamentati che a quelli non regolamentati di produrre documentazione e informazioni relative alle indagini, compresi i registri commerciali, i documenti bancari, i tabulati telefonici e di internet e informazioni sulla titolarità effettiva. Tale obbligo si applica sia alle persone oggetto delle indagini, che alle persone che la SFC ha motivo ragionevole di ritenere siano in possesso di informazioni rilevanti per l'indagine. Inoltre, qualora si tema la distruzione o la rimozione di elementi di prova, la fuga delle persone oggetto delle indagini o altro, la SFC ha il potere di accedere a locali privati di soggetti regolamentati e non regolamentati con un mandato di perquisizione emesso da un'autorità giudiziaria. La SFC dispone altresì di un'intera gamma di competenze per intentare, tra le altre, azioni penali, civili, amministrative, in particolare dispone del potere amministrativo di infliggere sanzioni disciplinari alle persone titolari di licenza o registrate presso la SFC, di imporre limitazioni alle attività economiche di persone titolari di licenza o registrate, di revocare o sospendere la licenza o la registrazione ottenute da una persona titolare di licenza o registrata, di ammonire, obbligare o sanzionare una persona titolare di licenza o registrata. La SFC dispone del potere di adire il giudice competente per provvedimenti inibitori o correttivi. Oltre a ispezioni in loco, la SFC svolge attività di vigilanza a distanza, interagendo con le agenzie di rating del credito titolari di licenza, al fine di comprendere i loro modelli e piani d'impresa e i rischi ad essi inerenti, con l'obiettivo di individuare e valutare i rischi generati dalle loro attività economiche. Le informazioni sulle agenzie di rating del credito titolari di licenza sono raccolte in fascicoli trasmessi alla SFC, che comprendono, tra l'altro, i conti annuali certificati e le relazioni annuali di controllo e di revisione. La SFC dà seguito ai reclami e alle violazioni autodichiarate. L'accordo di cooperazione concluso tra l'ESMA e la SFC prevede uno scambio d'informazioni relativo alle misure esecutive e alle misure di vigilanza prese nei confronti di agenzie di rating transfrontaliere. (6) In base alla seconda condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, le agenzie di rating del credito di un paese terzo devono essere soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 del regolamento (CE) n. 1060/2009 e all'allegato I del medesimo regolamento. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede particolari obblighi in materia di governo societario. Il consiglio di amministrazione e i funzionari responsabili delle attività regolamentate hanno la responsabilità primaria di assicurare il mantenimento di adeguati standard di condotta e il rispetto di opportune procedure da parte dell'agenzia di rating del credito. Le agenzie di rating devono disporre di due funzionari responsabili, entrambi approvati dalla SFC, e almeno uno di essi deve essere un amministratore esecutivo ai sensi del Securities and Futures Ordinance , decreto su titoli e future. Sono in vigore disposizioni più ampie in materia di conflitti d'interesse che obbligano le agenzie di rating del credito a individuare ed eliminare o gestire i conflitti di interesse e ad organizzarsi in maniera tale da garantire che i propri interessi economici non mettano a rischio l'indipendenza e l'accuratezza dei rating creditizi, nonché il rispetto dei requisiti organizzativi, in particolare in materia di esternalizzazione, conservazione dei documenti e riservatezza. In termini di requisiti organizzativi, le agenzie di rating devono soddisfare requisiti quali quelli relativi alle politiche e procedure atte a garantire il rispetto degli obblighi di legge e una funzione permanente ed efficace di controllo della conformità. Le agenzie di rating sono altresì obbligate a istituire una funzione di revisione per rivedere periodicamente le metodologie e i modelli di rating e le relative modifiche significative. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong prevede un vasto insieme di obblighi d'informazione, ad esempio la pubblicazione dei rating e la pubblicazione annuale delle informazioni sulle attività di rating e ausiliarie. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong è pertanto considerato equivalente al regolamento relativo alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda la gestione dei conflitti d'interesse, i requisiti organizzativi, la qualità dei rating e delle metodologie di rating, la pubblicazione dei rating del credito e la comunicazione generale e periodica delle attività di rating del credito. Sembra quindi che il quadro di Hong Kong preveda un livello di protezione equivalente sotto il profilo dell'integrità, della trasparenza, della correttezza gestionale delle agenzie di rating del credito e dell'affidabilità delle loro attività. (7) In base alla terza condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009, il regime normativo del paese terzo deve impedire alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate. Non esiste alcuna disposizione di legge che abiliti la SFC o qualsiasi altra autorità pubblica a influenzare il contenuto dei rating del credito o le relative metodologie. (8) Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong soddisfa ancora le tre condizioni stabilite originariamente all'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1060/2009. Tuttavia, il regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) ha introdotto requisiti supplementari per le agenzie di rating del credito registrate nell'Unione, rendendo più rigoroso il regime giuridico e di vigilanza per dette agenzie. I requisiti supplementari comprendono norme giuridicamente vincolanti per le agenzie di rating del credito in materia di prospettive di rating, gestione dei conflitti di interesse, obblighi di riservatezza, qualità delle metodologie di rating, presentazione e pubblicazione dei rating del credito. (9) A norma dell'articolo 2, secondo comma, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 462/2013, a decorrere dal 1 o giugno 2018 si applicano i requisiti supplementari per valutare l'equivalenza dei quadri giuridici e di vigilanza dei paesi terzi. (10) In questo contesto, il 13 luglio 2017 la Commissione ha chiesto la consulenza dell'ESMA sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza, tra gli altri, di Hong Kong, per quanto concerne i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013, nonché la sua valutazione dell'importanza sostanziale di eventuali differenze. (11) Nella consulenza tecnica pubblicata il 17 novembre 2017 l'ESMA ha indicato che il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong relativo alle agenzie di rating del credito comprende disposizioni sufficienti a soddisfare i requisiti supplementari introdotti dal regolamento (UE) n. 462/2013. (12) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce, all'articolo 3, paragrafo 1, lettera w), la definizione di prospettiva di rating e il regolamento (CE) n. 1060/2009 adesso estende alle prospettive di rating alcuni requisiti applicabili ai rating del credito. Sebbene il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong non riconosca esplicitamente le prospettive di rating come elemento separato e distinto rispetto al rating del credito, la SFC, data l'ampia portata del termine «rating del credito» ai sensi del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong, si attende che la produzione delle prospettive di rating sia conforme a tutti gli obblighi previsti per i rating del credito. (13) Al fine di migliorare la percezione dell'indipendenza delle agenzie di rating del credito rispetto alle entità valutate, il regolamento (UE) n. 462/2013, all'articolo 6, paragrafo 4, e agli articoli 6 bis e 6 ter del regolamento (CE) n. 1060/2009, estende le norme in materia di conflitti di interesse ai conflitti dovuti agli azionisti o ai soci che detengono posizioni significative all'interno dell'agenzia di rating del credito. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di adottare disposizioni opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse e per garantire che esse non siano influenzate da relazioni d'affari. Sebbene la legislazione di Hong Kong non faccia esplicito riferimento agli azionisti, se potenzialmente sussiste un conflitto di interessi è fatto divieto all'agenzia di rating del credito di svolgere tale attività. (14) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nuove disposizioni per garantire che le informazioni riservate siano utilizzate esclusivamente per fini connessi alle attività di rating del credito e siano protette da frode, furto o abuso. A tal fine, l'articolo 10, paragrafo 2 bis , del regolamento (CE) n. 1060/2009 impone alle agenzie di rating del credito di trattare tutti i rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati come informazioni privilegiate fino al momento della pubblicazione. Stabilendo obblighi dettagliati, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di adottare procedure e meccanismi per proteggere le informazioni riservate relative agli emittenti. Esiste pertanto un quadro credibile di protezione contro l'abuso delle informazioni riservate. (15) Il regolamento (UE) n. 462/2013 mira ad aumentare il livello di trasparenza e qualità delle metodologie di rating. Esso introduce nell'allegato I, sezione D, parte I, punto 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo per le agenzie di rating del credito di offrire all'entità valutata l'opportunità di indicare eventuali errori materiali prima della pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating. Attribuendo una maggiore priorità alla comunicazione senza indugio dei rating al mercato, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong non impone alle agenzie di rating del credito l'obbligo inderogabile di informare l'entità valutata in merito al rating del credito prima della sua pubblicazione. Le agenzie di rating del credito sono invece tenute solamente a informare l'entità valutata, ove ciò sia fattibile e appropriato, in merito alle informazioni essenziali e alle considerazioni principali su cui si baserà il rating. (16) Il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce all'articolo 8, paragrafo 5 bis , paragrafo 6, lettere a bis ) e a ter ), e paragrafo 7 del regolamento (CE) n. 1060/2009, salvaguardie che garantiscono che eventuali modifiche alle metodologie di rating non le rendano meno rigorose. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di comunicare integralmente al pubblico ogni modifica sostanziale alle sue metodologie. Inoltre, ove ciò sia fattibile e appropriato, impone alle agenzie di rating del credito di comunicare tali modifiche sostanziali prima della loro applicazione. In caso di modifiche alle metodologie, ai modelli o alle ipotesi principali di rating utilizzati nella preparazione di uno qualsiasi dei suoi rating, l'agenzia di rating del credito è tenuta a comunicare immediatamente quali rating ne saranno probabilmente influenzati tramite gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la distribuzione dei rating interessati. (17) Il regolamento (UE) n. 462/2013 rafforza i requisiti relativi alla presentazione e alla pubblicazione dei rating del credito. A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'allegato I, sezione D, parte I, punto 2 bis, del regolamento (CE) n. 1060/2009, l'agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle principali ipotesi di rating, di indicazioni chiare e facilmente comprensibili che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati nel processo di rating del credito. Il regime giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone obblighi volti a garantire che le agenzie di rating del credito forniscano indicazioni sufficienti per consentire agli utenti di comprendere i rating del credito. Esse sono inoltre tenute a fornire informazioni sulle loro attività economiche all'autorità di vigilanza su base semestrale. (18) Al fine di rafforzare la concorrenza e limitare la portata dei conflitti di interesse nel settore delle agenzie di rating del credito, il regolamento (UE) n. 462/2013 introduce nell'allegato I, sezione E, parte II, del regolamento (CE) n. 1060/2009 l'obbligo che le provvigioni addebitate dalle agenzie di rating del credito per le attività di rating del credito e i servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Esso impone alle agenzie di rating del credito di fornire talune informazioni finanziarie. Il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong impone alle agenzie di rating del credito di conservare i documenti aziendali conformemente a tutti gli obblighi di legge per un determinato periodo, di rendere pubblica la natura generale degli accordi sui compensi conclusi con le entità valutate e di dichiarare il reddito aggregato derivante dalla fornitura di servizi di rating del credito, conferendo all'autorità di vigilanza il potere di richiedere tali informazioni. Per quanto riguarda le misure volte a tutelare i clienti e garantire che siano trattati in modo equo, esiste un obbligo generale di trattare i clienti in modo equo. (19) Il principio di proporzionalità e un approccio basato sul rischio guidano la Commissione nella valutazione del regime normativo dei paesi terzi. Alla luce dei fattori esaminati congiuntamente e della consulenza tecnica fornita dall'ESMA, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito soddisfa le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1060/2009 e dovrebbe continuare ad essere considerato equivalente al quadro giuridico e di vigilanza istituito dal medesimo regolamento. (20) Per motivi di certezza del diritto è opportuno adottare una nuova decisione di esecuzione e abrogare la decisione di esecuzione 2014/249/UE. (21) La Commissione, assistita dall'ESMA, dovrebbe continuare a monitorare periodicamente l'evoluzione delle disposizioni giuridiche e di vigilanza applicabili alle agenzie di rating del credito, gli sviluppi del mercato e l'efficacia della cooperazione in materia di vigilanza in relazione al controllo e all'applicazione delle norme a Hong Kong per garantire la conformità su base continuativa. (22) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato europeo dei valori mobiliari, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Ai fini dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1060/2009, il quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong per le agenzie di rating del credito è considerato equivalente ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009. Articolo 2 La decisione di esecuzione 2014/249/UE è abrogata. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1 . ( 2 ) Decisione di esecuzione 2014/249/UE della Commissione, del 28 aprile 2014, sul riconoscimento dell'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di Hong Kong ai requisiti del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito ( GU L 132 del 3.5.2014, pag. 76 ). ( 3 ) Regolamento (UE) n. 462/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, che modifica il regolamento (CE) n. 1060/2009 relativo alle agenzie di rating del credito ( GU L 146 del 31.5.2013, pag. 1 ).

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