Decisione (UE) 2025/1315 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni
Decisione (UE) 2025/1315 del Consiglio, del 17 giugno 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni
EN: Council Decision (EU) 2025/1315 of 17 June 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union concerning the nomination of a Union representative to the Board of the Fund for Responding to Loss and Damage
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1315
2.7.2025
DECISIONE (UE) 2025/1315 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2025
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 209, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La partecipazione dell’Unione in seno ad organizzazioni internazionali o relativi organi direttivi, secondo necessità, deve essere decisa caso per caso, tenendo conto delle norme che disciplinano la composizione di tali organizzazioni od organi direttivi e delle specifiche competenze dell’Unione in questione.
(2)
L’Unione è parte della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e dell’accordo di Parigi
(
1
)
adottato nell’ambito dell’UNFCCC e il 30 novembre 2023 ha partecipato alle decisioni che approvano l’istituzione di un Fondo di risposta alle perdite e ai danni («Fondo») e di uno strumento di gestione per tale fondo («strumento di gestione») adottate dalla Conferenza delle parti dell’UNFCCC e della Conferenza delle parti che funge da riunione delle parti dell’accordo di Parigi.
(3)
A norma del paragrafo 17 dello strumento di gestione, il consiglio di amministrazione del Fondo («consiglio di amministrazione») sarà composto, tra l’altro, di 12 membri provenienti da paesi sviluppati. Conformemente al paragrafo 8 dello strumento di gestione, le parti dell’UNFCCC e dell’accordo di Parigi sono state invitate, attraverso i rispettivi gruppi regionali e circoscrizioni, a presentare quanto prima al segretariato dell’UNFCCC le eventuali candidature a membri del consiglio di amministrazione.
(4)
I preparativi per convocare la prima riunione del consiglio di amministrazione devono essere avviati quanto prima dopo che sono state presentate tutte le candidature dei membri votanti.
(5)
Sulla base di una posizione dell’Unione concordata dal Consiglio e di una posizione comune degli Stati membri concordata dai loro rappresentanti nel febbraio 2024, l’Unione ha concordato con altri paesi parte sviluppati che l’UE e gli Stati membri nomineranno sette membri e sette supplenti per essere rappresentati in seno al consiglio di amministrazione.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione e la ripartizione dei seggi tra i rappresentanti dell’Unione e quelli degli Stati membri parallelamente alla posizione comune raggiunta dai rappresentanti degli Stati membri nel maggio 2025, poiché la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione avrà effetti giuridici. La presente decisione riguarda solo la nomina iniziale dei membri del consiglio di amministrazione e lascia impregiudicate le posizioni dell’Unione e degli Stati membri sull’assegnazione dei seggi nei gruppi, panel o consigli di amministrazione di fondi multilaterali o altre iniziative, o il rinnovo del mandato dei rappresentanti dell’Unione e degli Stati membri in seno al consiglio di amministrazione e in altri gruppi, panel o consigli di amministrazione che saranno istituiti in linea con le procedure applicabili. L’assegnazione dei seggi tra i rappresentanti di paesi sviluppati nella composizione del consiglio di amministrazione non costituisce un precedente per altre decisioni che saranno adottate al momento del rinnovo del mandato dei membri del consiglio di amministrazione o in altri consessi internazionali.
(7)
Il seggio dell’Unione, detenuto da un rappresentante della Commissione, in seno al consiglio di amministrazione non influisce sulla questione se e in che misura sia necessaria una posizione dell’Unione relativamente alle questioni esaminate dal consiglio di amministrazione, o sulle procedure di adozione di tale posizione, e deve osservare il principio di leale cooperazione. Il rappresentante dell’Unione interverrà e voterà esclusivamente in nome e per conto dell’Unione mentre i rappresentanti degli Stati membri interverranno e voteranno in nome e per conto dello Stato membro in linea con le norme applicabili. La presente decisione non modifica la ripartizione delle competenze tra l’Unione e gli Stati membri in relazione a materie che sono oggetto di altre decisioni adottate dal consiglio di amministrazione. In particolare, a norma dell’articolo 4, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, nel settore della cooperazione allo sviluppo e dell’aiuto umanitario, l’Unione ha competenza per condurre azioni e una politica comune, senza che l’esercizio di tale competenza possa avere per effetto di impedire agli Stati membri di esercitare la loro. La presente decisione non può essere interpretata come volta a implicare un esercizio della competenza dell’Unione su materie disciplinate dal Fondo per le quali l’Unione non ha ancora esercitato le sue competenze concorrenti e che restano pertanto di competenza degli Stati membri.
(8)
La proposta di includere un seggio dell’Unione nel consiglio di amministrazione non pregiudica la capacità degli Stati membri ivi rappresentati di esprimere sostegno a qualsiasi posizione dell’Unione debitamente concordata, o alla propria posizione, su questioni di loro competenza, nel rispetto del principio di leale cooperazione.
(9)
La Commissione deve riferire periodicamente al Consiglio in merito ai lavori del consiglio di amministrazione, in linea con il principio di leale cooperazione sancito nei trattati.
(10)
La posizione da adottare a nome dell’Unione in merito alla composizione del consiglio di amministrazione non incide sulla rappresentanza dell’UE e degli Stati membri nell’UNFCCC.
(11)
Gli impegni di finanziamento dell’Unione nei riguardi del Fondo devono essere preparati secondo le procedure applicabili a norma del diritto dell’Unione, nel rispetto delle prerogative delle istituzioni interessate,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni e alla ripartizione dei seggi tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri è ‘allegata alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2025
Per il Consiglio
Il presidente
P. HENNIG-KLOSKA
(
1
)
GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4
-
Posizione da adottare per quanto riguarda la nomina di un rappresentante dell’Unione in seno al consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni
1)
L’Unione, rappresentata dalla Commissione, sollecita un seggio nel consiglio di amministrazione del Fondo di risposta alle perdite e ai danni («consiglio di amministrazione») istituito dalle parti della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’accordo di Parigi.
2)
La ripartizione concordata dai rappresentanti della Commissione e degli Stati membri dei seggi in seno al consiglio di amministrazione, ossia sette membri e sette supplenti, per il primo mandato di tre anni del consiglio di amministrazione avviene in base allo schema riportato in appresso:
Membro
Francia
Italia
Germania
Commissione
Portogallo
Danimarca
Austria
Supplente
Francia
Italia
Germania
Irlanda
Spagna
Finlandia/ Svezia
Lussemburgo/ Slovenia
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1315/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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