Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1409/2023

Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto

Pubblicato: 04/07/2023 In vigore dal: 04/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto EN: Commission Decision (EU) 2023/1409 of 4 July 2023 instructing the Central Administrator of the Union Registry to return to the Member States and the United Kingdom the Union surplus at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol

Testo normativo

5.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 170/100 DECISIONE (UE) 2023/1409 DELLA COMMISSIONE del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni ( 1 ) , in particolare l’articolo 4, considerando quanto segue: (1) L’Unione ha concluso l’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’emendamento di Doha ha istituito un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, dal 1 o gennaio 2013 al 31 dicembre 2020. (2) Conformemente all’articolo 4 della decisione (UE) 2015/1339, tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell’Unione dopo che quest’ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell’Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno. (3) Dopo aver trasferito la quota di proventi applicabile al Fondo di adattamento, nel registro dell’Unione permane un’eccedenza netta dell’Unione pari a 2 215 147 885 unità di quantità assegnate. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito ( 3 ) conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339. (4) La Commissione dovrebbe ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire le unità agli Stati membri e al Regno Unito, DECIDE: Articolo unico La Commissione ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire ai conti di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito le unità di quantità assegnate di cui all’allegato. Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023 Per la Commissione Frans TIMMERMANS Vicepresidente esecutivo ( 1 ) GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE ( GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13 ). ( 3 ) GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 59 . ALLEGATO Stato membro Unità di quantità assegnate dell’Unione in eccedenza assegnate Belgio 21 010 620 Bulgaria 129 595 427 Cechia 136 916 575 Danimarca 13 496 692 Germania 200 540 800 Estonia 52 162 070 Irlanda 11 665 373 Grecia 16 329 385 Spagna 60 009 461 Francia 102 390 482 Croazia 7 379 327 Italia 81 862 104 Cipro 1 611 575 Lettonia 41 199 008 Lituania 72 359 623 Lussemburgo 2 472 803 Ungheria 110 193 391 Malta 315 853 Paesi Bassi 31 245 242 Austria 13 779 438 Polonia 306 866 601 Portogallo 13 660 512 Romania 503 842 880 Slovenia 3 376 854 Slovacchia 77 068 229 Finlandia 8 895 367 Svezia 13 580 833 Regno Unito 181 321 357

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