Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
Decisione (UE) 2023/1409 della Commissione del 4 luglio 2023 che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
EN: Commission Decision (EU) 2023/1409 of 4 July 2023 instructing the Central Administrator of the Union Registry to return to the Member States and the United Kingdom the Union surplus at the end of the second commitment period of the Kyoto Protocol
Testo normativo
5.7.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 170/100
DECISIONE (UE) 2023/1409 DELLA COMMISSIONE
del 4 luglio 2023
che ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire agli Stati membri e al Regno Unito l’eccedenza dell’Unione alla fine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni
(
1
)
, in particolare l’articolo 4,
considerando quanto segue:
(1)
L’Unione ha concluso l’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. L’emendamento di Doha ha istituito un secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto, dal 1
o
gennaio 2013 al 31 dicembre 2020.
(2)
Conformemente all’articolo 4 della decisione (UE) 2015/1339, tutte le unità di quantità assegnate rilasciate per il secondo periodo di impegno disponibili nel registro dell’Unione dopo che quest’ultima ha assolto al suo obbligo ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
e una volta effettuati eventuali trasferimenti di unità di quantità assegnate ai sensi degli atti di esecuzione adottati in base all’articolo 10, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 525/2013 («eccedenza dell’Unione») saranno restituite agli Stati membri alla fine del secondo periodo di impegno.
(3)
Dopo aver trasferito la quota di proventi applicabile al Fondo di adattamento, nel registro dell’Unione permane un’eccedenza netta dell’Unione pari a 2 215 147 885 unità di quantità assegnate. Tali unità dovrebbero essere restituite agli Stati membri e al Regno Unito
(
3
)
conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, della decisione (UE) 2015/1339.
(4)
La Commissione dovrebbe ordinare all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire le unità agli Stati membri e al Regno Unito,
DECIDE:
Articolo unico
La Commissione ordina all’amministratore centrale del registro dell’Unione di restituire ai conti di Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito le unità di quantità assegnate di cui all’allegato.
Fatto a Bruxelles, il 4 luglio 2023
Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo
(
1
)
GU L 207 del 4.8.2015, pag. 1
.
(
2
)
Regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (
GU L 165 del 18.6.2013, pag. 13
).
(
3
)
GU C 384 I del 12.11.2019, pag. 59
.
ALLEGATO
Stato membro
Unità di quantità assegnate dell’Unione in eccedenza assegnate
Belgio
21 010 620
Bulgaria
129 595 427
Cechia
136 916 575
Danimarca
13 496 692
Germania
200 540 800
Estonia
52 162 070
Irlanda
11 665 373
Grecia
16 329 385
Spagna
60 009 461
Francia
102 390 482
Croazia
7 379 327
Italia
81 862 104
Cipro
1 611 575
Lettonia
41 199 008
Lituania
72 359 623
Lussemburgo
2 472 803
Ungheria
110 193 391
Malta
315 853
Paesi Bassi
31 245 242
Austria
13 779 438
Polonia
306 866 601
Portogallo
13 660 512
Romania
503 842 880
Slovenia
3 376 854
Slovacchia
77 068 229
Finlandia
8 895 367
Svezia
13 580 833
Regno Unito
181 321 357
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