Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1430/2025

Decisione (UE) 2025/1430 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (RED II), (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 08/07/2025 In vigore dal: 08/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1430 del Consiglio, dell'8 luglio 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (RED II), (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Council Decision (EU) 2025/1430 of 8 July 2025 on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Annex IV (Energy) to the EEA Agreement (RED II) (Text with EEA relevance)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1430 17.7.2025 DECISIONE (UE) 2025/1430 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE (RED II) (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 194, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell’accordo sullo Spazio economico europeo ( 1 ) , in particolare l’articolo 1, paragrafo 3, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L’accordo sullo Spazio economico europeo ( 2 ) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1 o gennaio 1994. (2) A norma dell’articolo 98 dell’accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l’altro, l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE. (3) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione ( 3 ) e la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (4) Diverse disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001 richiedono adattamenti sostanziali che riflettano le specificità dell’accordo SEE e degli Stati EFTA. (5) Poiché l’obiettivo vincolante in materia di energie rinnovabili dell’Unione non si applica agli Stati EFTA, l’obiettivo dell’Unione di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/2001 non dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA. Detto articolo è stato pertanto adattato di conseguenza. Gli Stati EFTA hanno tuttavia fissato su base volontaria i loro obiettivi indicativi in materia di energie rinnovabili, come stabilito nella dichiarazione degli Stati EFTA acclusa alla decisione del Comitato misto SEE. Di conseguenza gli Stati EFTA non dovrebbero far parte della piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili, né rientrare nei trasferimenti statistici tra Stati membri. L’articolo 8 della direttiva (UE) 2018/2001 non dovrebbe pertanto applicarsi agli Stati EFTA. (6) Considerata la localizzazione geografica remota e le conseguenti sfide dell’Islanda per quanto riguarda il calcolo del consumo finale lordo di energia in relazione alla quantità di energia consumata per l’aviazione, si dovrebbe applicare all’Islanda la stessa soglia concessa a Cipro e a Malta all’articolo 7 della direttiva (UE) 2018/2001. (7) Per quanto riguarda le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16 della direttiva (UE) 2018/2001, la decisione del Comitato misto SEE dovrebbe tenere conto degli obblighi particolari della Norvegia di consultare la popolazione Sami, al fine di garantire che i periodi per le procedure di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 possano essere prorogati fino a un anno. (8) Gli Stati EFTA dovrebbero seguire la politica dell’Unione per quanto attiene al rispetto reciproco delle garanzie di origine con i paesi terzi di cui all’articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001. Di conseguenza, non dovrebbero riconoscere le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l’Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo e che siano soddisfatti i criteri stabiliti in detto articolo. L’articolo 19, paragrafo 11, della direttiva (UE) 2018/2001 è stato pertanto adattato di conseguenza. (9) Poiché la Norvegia e l’Islanda dispongono di quote elevate di energia elettrica rinnovabile e la Norvegia impiega tale energia elettrica principalmente a fini di riscaldamento mentre l’Islanda copre il fabbisogno di riscaldamento grazie a fonti geotermiche rinnovabili o all’energia elettrica rinnovabile, è appropriato adattare i metodi di calcolo relativi all’utilizzo del riscaldamento e del raffrescamento di cui all’articolo 23 della direttiva (UE) 2018/2001. (10) Non è inoltre attualmente possibile per il Liechtenstein applicare gli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001 sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti, né i requisiti di sostenibilità per i combustibili rinnovabili, poiché tale politica in materia è disciplinata a livello dell’unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera. Si dovrebbe pertanto concedere una deroga temporanea al Liechtenstein, tenendo conto il paese applica nell’ambito di detta unione regionale un sistema di aumento dei biocarburanti sulla base di un meccanismo di compensazione del CO 2 con l’obiettivo del 23 % applicabile dal 2024. La deroga dovrebbe applicarsi solo fino a quando la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , non sarà stata integrata nell’accordo SEE. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE. (12) La posizione dell’Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare, a nome dell’Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2025 Per il Consiglio Il presidente S. LOSE ( 1 ) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2894/oj . ( 2 ) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3 , ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/1994/1/oj . ( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento ( GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/759/oj ). ( 4 ) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj), quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11 , e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37 . ( 5 ) Direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio ( GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj ). PROGETTO DECISIONE N. … DEL COMITATO MISTO SEE del … che modifica l’allegato IV (Energia) dell’accordo SEE IL COMITATO MISTO SEE, visto l’accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l’articolo 98, considerando quanto segue: (1) Occorre integrare nell’accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica l’allegato VII della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia di calcolo della quantità di energia rinnovabile usata per il raffrescamento e il teleraffrescamento ( 1 ) . (2) Occorre integrare nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( 2 ) , quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11 , e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37 . (3) La direttiva (UE) 2018/2001 abroga la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , che è integrata nell’accordo SEE e deve quindi esserne espunta. (4) Gli Stati EFTA non sono inclusi nell’obiettivo generale vincolante dell’Unione per quanto riguarda la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia dell’Unione nel 2030. L’articolo 3 della direttiva (UE) 2018/2001 dovrebbe applicarsi agli Stati EFTA, fatta eccezione per le disposizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, della stessa. Gli Stati EFTA dovrebbero fissare invece obiettivi nazionali indicativi in materia di energie rinnovabili per il 2030 e non dovrebbero quindi applicare l’articolo 8 relativo alla piattaforma dell’Unione per lo sviluppo delle rinnovabili e ai trasferimenti statistici. Questo non preclude la possibilità di negoziati futuri fra gli Stati EFTA e l’Unione per quanto riguarda la cooperazione sugli obiettivi in materia di energie rinnovabili dopo il 2030. (5) Gli Stati EFTA possono applicare regimi di sostegno a norma dell’articolo 4 della direttiva (UE) 2018/2001 al fine di realizzare o superare i rispettivi obiettivi nazionali indicativi in materia di energie rinnovabili. (6) L’articolo 7, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2018/2001 contempla un’esenzione per Cipro e Malta sotto forma di una soglia inferiore per quanto riguarda il calcolo del consumo finale lordo di energia, in relazione alla quantità di energia consumata per l’aviazione. L’Islanda è un’isola remota situata a grande distanza dai paesi limitrofi. Data questa situazione geografica specifica, si dovrebbe applicare all’Islanda la medesima soglia prevista per Cipro e Malta. (7) Nei casi in cui la Norvegia sia tenuta a consultare la popolazione Sami, è necessario garantire che i periodi relativi al processo di rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 16, paragrafi 4, 5 e 6, della direttiva (UE) 2018/2001 possano essere prorogati fino a un anno. (8) La Norvegia e l’Islanda dispongono di quote elevate di energia elettrica rinnovabile. La Norvegia fa un uso predominante di energia elettrica rinnovabile per il riscaldamento, mentre l’Islanda soddisfa un’ampia parte del suo fabbisogno di riscaldamento per mezzo di fonti geotermiche rinnovabili e ricorre all’elettricità rinnovabile laddove le fonti geotermiche non siano disponibili. È pertanto appropriato adattare i metodi di calcolo relativi all’utilizzo del riscaldamento e del raffrescamento di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 per quanto riguarda gli Stati EFTA. (9) Tenuto conto dell’unione regionale del Liechtenstein con la Svizzera, nella quale i combustibili sono regolamentati e forniti dalle autorità elvetiche, rappresentando così l’unica fonte di approvvigionamento di carburanti per il trasporto in Liechtenstein, è opportuno concedere una deroga temporanea agli articoli da 25 a 31 della direttiva (UE) 2018/2001, che contengono norme sulle energie rinnovabili nel settore dei trasporti e in materia di sostenibilità per i combustibili rinnovabili. Il Liechtenstein segue il sistema svizzero di aumento dei biocarburanti sulla base di un meccanismo di compensazione del CO 2 , equivalente in termini di ambizione alla sostituzione e agli effetti di risparmio degli obiettivi relativi ai biocarburanti. Le emissioni di CO 2 derivate dai carburanti per i veicoli a combustione devono essere compensate da misure nazionali e all’estero. L’articolo 37 dell’ordinanza CO 2 del Liechtenstein (LR 814.065.1) e gli articoli 9 e 10 della legge CO 2 (LR 814.065) dispongono che, a decorrere dal 2024, il 23 % delle emissioni di CO 2 deve essere compensato. Tale deroga dovrebbe applicarsi alla direttiva (UE) 2018/2001 nella versione in vigore prima della modifica apportata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 ( 4 ) . La deroga è rigorosamente limitata nel tempo e dovrebbe applicarsi solamente fino al raggiungimento di un accordo sull’integrazione nell’accordo SEE della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. L’accordo dovrebbe considerarsi raggiunto una volta che sia stata integrata nell’accordo SEE la direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. (10) Il Liechtenstein è stato esonerato dal regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo alle statistiche dell’energia ( 5 ) , considerata l’impossibilità di comunicare i dati originali sul «consumo di energia primaria» o sul «consumo energetico finale». Il Liechtenstein può riformulare i dati statistici in dati sul consumo di energia primaria e sul consumo finale di energia se richiesto nell’ambito della direttiva (UE) 2018/2001. (11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato IV dell’accordo SEE, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nell’allegato IV dell’accordo SEE, il testo del punto 41 (Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è sostituito da quanto segue: « 32018 L 2001 : Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili ( GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 ), quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11 , e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37 , modificata da: — 32022 R 0759 : Regolamento delegato (UE) 2022/759 della Commissione, del 14 dicembre 2021 ( GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1 ). Le decisioni relative al riconoscimento dei sistemi volontari per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio sono indicate nel capitolo XVII dell’allegato II. Ai fini del presente accordo, le disposizioni della direttiva si intendono adattate come segue: a) l’articolo 3, paragrafi 1, 5 e 6, l’articolo 5, paragrafi 4 e 5, e l’articolo 8 non si applicano agli Stati EFTA; b) all’articolo 3: i) al paragrafo 2 è aggiunto il seguente comma: “Ogni Stato EFTA fissa un obiettivo nazionale indicativo in materia di energie rinnovabili espresso come quota delle energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2030, nell’ambito del rispettivo piano nazionale integrato per l’energia e il clima ai sensi degli articoli da 3 a 5 e da 9 a 14 del regolamento (UE) 2018/1999. Nell’elaborare le proposte dei piani nazionali integrati per l’energia e il clima, gli Stati EFTA possono prendere in considerazione la formula riportata nell’allegato II di tale regolamento.” ; ii) al paragrafo 4 è aggiunto il seguente comma: “A decorrere dal 1 o gennaio 2026, la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia di ciascuno Stato EFTA non è inferiore alla quota base di riferimento indicata nella terza colonna della tabella riportata nell’allegato I, parte A. Gli Stati EFTA adottano le misure necessarie a garantire il rispetto di tale quota base di riferimento.” ; c) all’articolo 4: i) al paragrafo 1 è aggiunta la seguente frase: “Al fine di conseguire o superare i rispettivi obiettivi nazionali indicativi in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della presente direttiva, gli Stati EFTA possono istituire dei regimi di sostegno.” ; ii) al paragrafo 3, le parole “il diritto dell’Unione applicabile in materia di mercato interno dell’energia elettrica” sono sostituite dalle parole “la legislazione sul mercato interno dell’energia elettrica applicabile a norma dell’accordo SEE”; d) all’articolo 5, paragrafo 2, le parole “del diritto dell’Unione sul mercato interno dell’energia elettrica” sono sostituite dalle parole “della legislazione sul mercato interno dell’energia elettrica applicabile a norma dell’accordo SEE”; e) all’articolo 4, paragrafo 9, all’articolo 6, paragrafo 1, all’articolo 21, paragrafo 7, e all’articolo 22, paragrafo 7, anziché “articoli 107 e 108 TFUE” leggasi “articoli 61 e 62 dell’accordo SEE”; f) all’articolo 7, paragrafo 5, terzo comma, la parola “, Islanda” è inserita dopo la parola “Cipro”; g) all’articolo 16, paragrafi 4 e 5, dopo le parole “circostanze straordinarie” sono inserite le parole “o nei casi in cui la Norvegia sia tenuta a consultare la popolazione Sami”; h) all’articolo 16, paragrafo 6, dopo il termine “impianto” sono inserite le parole “o nei casi in cui la Norvegia sia tenuta a consultare la popolazione Sami”; i) all’articolo 19, paragrafo 11, sono aggiunti i commi seguenti: “Gli Stati membri non riconoscono le garanzie di origine rilasciate da un paese terzo a meno che l’Unione abbia concluso un accordo con tale paese terzo sul reciproco riconoscimento delle garanzie di origine rilasciate nell’Unione e sistemi di garanzie di origine compatibili siano stati introdotti in tale paese terzo, e gli Stati EFTA abbiano concluso un accordo sostanzialmente equivalente con detto paese terzo, e soltanto qualora vi sia importazione o esportazione diretta di energia. Gli Stati EFTA si adoperano al fine di concludere gli accordi di cui al primo comma.” ; j) all’articolo 19, paragrafo 12, e all’articolo 36, paragrafo 3, le parole “al diritto dell’Unione” e “del diritto dell’Unione” sono sostituite dalle parole “all’accordo SEE” e “dell’accordo SEE”; k) all’articolo 20, paragrafo 3, dopo le parole “l’obiettivo complessivo dell’Unione fissato all’articolo 3, paragrafo 1, della presente direttiva” sono inserite le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i rispettivi obiettivi nazionali indicativi in materia di energie rinnovabili di cui all’articolo 3, paragrafo 2”; l) all’articolo 23, paragrafo 1, le parole “e calcolato secondo la metodologia indicata all’articolo 7” non si applicano agli Stati EFTA; m) all’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), dopo le parole “aumento medio annuo”, sono inserite le parole “o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, qualora la loro quota di energia rinnovabile nel settore del riscaldamento e raffrescamento sia superiore al 60 %, si può considerare la quota in questione come realizzazione dell’aumento medio annuo”; n) all’articolo 29, paragrafo 1, lettera a), le parole “per contribuire al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile degli Stati membri e degli obiettivi stabiliti all’articolo 3, paragrafo 1, e” non si applicano agli Stati EFTA; o) gli articoli da 25 a 31 non si applicano al Liechtenstein fino all’integrazione nell’accordo SEE della direttiva (UE) 2018/2001, modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413; p) all’allegato I, lettera A, è aggiunto quanto segue: Quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2005 (S 2005 ) Obiettivo per la quota di energia da fonti rinnovabili nel consumo finale lordo di energia, 2020 (S 2020 ) “Islanda 55,0  % 64 % Norvegia 58,2  % 67,5  % Liechtenstein 7 % 24 %” q) all’allegato IV, punto 6, lettere b), c) e d), le parole “legislazione nazionale e dell’Unione” sono sostituite da “legislazione nazionale e della legislazione applicabile a norma dell’accordo SEE”.» Articolo 2 Fanno fede i testi del regolamento delegato (UE) 2022/759 e della direttiva (UE) 2018/2001, quale rettificata in GU L 311 del 25.9.2020, pag. 11 , e in GU L 41 del 22.2.2022, pag. 37 , nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il … purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all’articolo 103, paragrafo 1, dell’accordo SEE ( *1 ) . Articolo 4 La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a …, Per il Comitato misto SEE Il presidente I segretari del Comitato misto SEE ( 1 ) GU L 139 del 18.5.2022, pag. 1 . ( 2 ) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82 . ( 3 ) GU L 140 del 5.6.2009, pag. 16 . ( 4 ) GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj . ( 5 ) GU L 304 del 14.11.2008, pag. 1 . ( *1 ) [Non è stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l’esistenza di obblighi costituzionali.] Dichiarazione degli Stati EFTA relativa alla decisione n. … che integra nell’accordo la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio [da adottare con la decisione e da pubblicare nella GU] L’integrazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio nell’accordo SEE estende agli Stati EFTA il quadro normativo comune per la promozione dell’energia proveniente da fonti rinnovabili. Gli Stati EFTA non sono inclusi nell’obiettivo principale di energie rinnovabili dell’UE. Gli Stati EFTA hanno tuttavia stabilito i seguenti rispettivi obiettivi nazionali indicativi in materia di energie rinnovabili. — L’Islanda ha fissato un obiettivo nazionale indicativo in materia di energie rinnovabili espresso come quota delle energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia dell’80 % nel 2030. L’obiettivo nazionale indicativo in materia di energie rinnovabili dell’Islanda è basato sull’analisi e sulle previsioni per il 2030 effettuate dall’agenzia nazionale per l’ambiente e l’energia. I comparti dell’elettricità e del riscaldamento in Islanda sono basati al 100 % sulle fonti di energie rinnovabili idraulica e geotermica. L’obiettivo indicativo islandese in materia di energie rinnovabili per il 2030 è di sedici punti percentuali superiore all’obiettivo nazionale della quota di energie provenienti da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia nel 2020. — Il 6 novembre 2020 il parlamento del Liechtenstein (Landtag) ha adottato la strategia per l’energia per il 2030, nella quale si fissa un obiettivo nazionale del 30 % relativamente alla quota di energia proveniente da fonti rinnovabili. L’obiettivo in parola è perseguito come segue: circa il 17 % delle fonti energetiche rinnovabili nazionali (principalmente fotovoltaico e, ove possibile, eolico e su scala minore la biomassa) e circa il 13 % da fonti energetiche rinnovabili importate (elettrocarburanti, idrogeno rinnovabile). La comunicazione in merito al raggiungimento degli obiettivi avviene con cadenza annuale e fa parte della relazione di monitoraggio destinata al Landtag. — La Norvegia ha fissato un obiettivo nazionale indicativo in materia di energie rinnovabili espresso come quota delle energie rinnovabili sul consumo finale lordo di energia del 77,5 % nel 2030. L’obiettivo nazionale indicativo in materia di energie rinnovabili della Norvegia è basato sull’analisi e sulle previsioni per il 2030 nonché su valutazioni interne effettuate dal ministero norvegese dell’Energia. Il punto di partenza della Norvegia è molto elevato, in quanto il paese è stato un pioniere della transizione verso le energie rinnovabili. Nel contempo questo significa che sono già in essere le misure più efficienti sotto il profilo dei costi e agevolmente disponibili. L’obiettivo indicativo norvegese in materia di energie rinnovabili per il 2030 è di dieci punti percentuale superiore all’obiettivo nazionale della quota di energie provenienti da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia, ossia il 67,5 % nel 2020. ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1430/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1430/2025 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decreto del Presidente della Repubblica 73/2026
Modifica del regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'a…

Altre normative del 2025

IRES e IRAP – errori contabili rilevanti – costo – mancata rilevazione – art. 4 del d.lgs… Interpello AdE 192 L’interpello è stato rettificato con la risposta n. 308 del 9 dicembre 2025 Interpello AdE 308 Rettifica la risposta n. 81 pubblicata il 25 marzo 2025 Interpello AdE 81 Superbonus – Interventi eseguiti da una ONLUS nel 2025, con la possibilità di optare per … Interpello AdE 39 Approvazione del modello DST (Digital Services Tax) per la dichiarazione dell’imposta sui… Provvedimento AdE S.N.