Decisione UE In vigore

Decisione UE 1529/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1529 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Finlandia di non applicazione del requisito di utilizzo dell’ETCS Baseline più recente negli impianti a terra di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione notificata con il numero C(2025) 5123

Pubblicato: 29/07/2025 In vigore dal: 29/07/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1529 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Finlandia di non applicazione del requisito di utilizzo dell’ETCS Baseline più recente negli impianti a terra di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 5123] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1529 of 29 July 2025 laying down rules for the application of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council as regards a request from Finland not to apply the requirement to use the latest ETCS Baseline in the trackside installation set out in Commission Implementing Regulation (EU) 2023/1695 (notified under document C(2025) 5123)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1529 31.7.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1529 DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 2025 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda della Finlandia di non applicazione del requisito di utilizzo dell’ETCS Baseline più recente negli impianti a terra di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 5123] (I testi in lingua finlandese e svedese sono i soli facenti fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) Il 6 giugno 2024 la Finlandia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione ( 2 ) al binario pilota EKA fino al 2035 («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797. (2) A norma dell’allegato I, punto 7.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695, un sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra deve essere conforme alla specifica tecnica di interoperabilità in vigore al momento della richiesta di autorizzazione di messa in servizio dell’infrastruttura. Ciò richiederebbe l’installazione del sistema europeo di controllo dei treni («ETCS») conforme alle specifiche della Baseline 4 sul binario pilota EKA. (3) Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nell’installazione di un sottosistema controllo-comando e segnalamento a terra in conformità delle specifiche del sistema Baseline 3, versione 2.1, sull’area del binario pilota EKA ETCS nella tratta Lielahti-Siuro-Kokemäki-Pori/Rauma ja Pori/Mäntyluoto/Tahkoluoto. La tratta comprende circa 190 chilometri di linea a binario unico e 18 stazioni («progetto di binario pilota EKA»). (4) Secondo i documenti presentati dalla Finlandia, la conformità all’allegato I, punto 7.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 comporterebbe un costo aggiuntivo di almeno 16,3 milioni di EUR. Ciò è dovuto al fatto che l’attuazione dell’ETCS Baseline più recente richiederebbe una modifica del contratto firmato e una riprogettazione della soluzione tecnica da attuare, che ritarderebbero l’attuazione del progetto di due anni e mezzo a causa della necessità di notificare nel registro dell’infrastruttura (RINF) ( 3 ) con cinque anni di anticipo la modifica delle funzionalità ETCS richieste dai veicoli che circolano su questa linea ( 4 ) . Ritardare l’attuazione del progetto potrebbe inoltre comportare una perdita di cofinanziamento nell’ambito del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia. (5) La Finlandia suggerisce di applicare, quale disposizione alternativa, il regolamento (UE) 2016/919 della Commissione ( 5 ) e tutte le successive modifiche, secondo il quale è necessario attuare solo l’ETCS Baseline 3. La Finlandia intende installare il sistema ETCS Baseline 3, versione 2.1. Per il futuro, la Finlandia si impegna a installare l’ETCS Baseline 4 entro il 2035, fatta salva una nuova analisi della redditività economica a sostegno di questa installazione. (6) La Finlandia si è impegnata a valutare la fattibilità economica di un aggiornamento dell’ETCS a terra alla Baseline 4 sul progetto di binario pilota EKA al più tardi nel 2030, con la possibilità di introdurre su questa linea la futura norma radio per il futuro sistema di comunicazione mobile per le ferrovie. La Finlandia dovrebbe informare la Commissione in merito ai risultati dell’analisi economica nel 2030 e, su base biennale, alla fine del 2032 e del 2034 in merito ai progressi compiuti nell’attuazione dell’ETCS Baseline 4 su questa linea, a condizione che sia stata presa una decisione in merito. (7) Sulla base della giustificazione della domanda fornita dalla Finlandia e delle disposizioni alternative proposte, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda il progetto di binario pilota EKA di cui trattasi. La domanda dovrebbe quindi essere accolta. (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda della Finlandia di non applicare l’allegato I, punto 7.2.4.2, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 al progetto di binario pilota EKA è accolta, a condizione che siano applicate le misure alternative proposte dalla Finlandia e che nel 2030 sia effettuata una nuova valutazione della futura fattibilità economica dell’installazione dell’ETCS Baseline 4 sul binario pilota EKA. Articolo 2 La Repubblica di Finlandia è destinataria della presente decisione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2035. Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 2025 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj . ( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 ( GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj ). ( 3 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/777 della Commissione, del 16 maggio 2019, relativo alle specifiche comuni per il registro dell’infrastruttura ferroviaria, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1694 della Commissione, del 10 agosto 2023 (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/777/2023-09-28 ). ( 4 ) Come richiesto dall’allegato I, punto 7.2.9, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario, quale modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/776 della Commissione del 16 maggio 2019, dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/387 della Commissione, del 9 marzo 2020, e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/420 della Commissione, del 16 marzo 2020 (ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/2020-03-11 ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1529/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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