Decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
Decisione (UE) 2025/1541 del Consiglio, del 18 luglio 2025, relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
EN: Council Decision (EU) 2025/1541 of 18 July 2025 on the signing, on behalf of the European Union, of the Agreement between the European Union, of the one part, and the Republic of Ecuador, of the other part, on cooperation between the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and the Ecuadorian authorities competent for combating serious crime and terrorism
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1541
25.7.2025
DECISIONE (UE) 2025/1541 DEL CONSIGLIO
del 18 luglio 2025
relativa alla firma, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 88, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
stabilisce che l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) può trasferire i dati personali a un’autorità di un paese terzo sulla base, tra l’altro, di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone.
(2)
Il 15 maggio 2023 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica dell’Ecuador per un accordo sullo scambio di dati personali tra Europol e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo.
(3)
I negoziati per l’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo («accordo») si sono conclusi positivamente e il testo dell’accordo è stato siglato il 3 marzo 2025.
(4)
L’accordo istituisce relazioni di cooperazione tra Europol e le autorità competenti dell’Ecuador e consente il trasferimento tra di esse di dati personali e non personali, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione e dei suoi cittadini.
(5)
L’accordo garantisce il pieno rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta»), compreso il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, riconosciuto all’articolo 7 della Carta, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, riconosciuto all’articolo 8 della Carta, e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuto all’articolo 47 della Carta. L’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Europol ai sensi dell’accordo.
(6)
L’accordo non interessa né pregiudica il trasferimento di dati personali o altre forme di cooperazione tra le autorità responsabili per la salvaguardia della sicurezza nazionale.
(7)
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2016/794 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione.
(8)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(9)
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato un parere il 17 luglio 2025.
(10)
È pertanto opportuno firmare l’accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica dell’Ecuador, dall’altra, sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e le autorità ecuadoriane competenti per la lotta contro le forme gravi di criminalità e il terrorismo, con riserva della sua conclusione
(
3
)
.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 18 luglio 2025
Per il Consiglio
Il presidente
M. BJERRE
(
1
)
Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione nell’attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (
GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2016/794/oj
).
(
2
)
Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (
GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj
).
(
3
)
Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1541/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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