Decisione UE In vigore

Decisione UE 1545/2018

Decisione (PESC) 2018/1545 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq)

Pubblicato: 15/10/2018 In vigore dal: 15/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (PESC) 2018/1545 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) EN: Council Decision (CFSP) 2018/1545 of 15 October 2018 amending Decision (CFSP) 2017/1869 on the European Union Advisory Mission in support of Security Sector Reform in Iraq (EUAM Iraq)

Testo normativo

16.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 259/31 DECISIONE (PESC) 2018/1545 DEL CONSIGLIO del 15 ottobre 2018 che modifica la decisione (PESC) 2017/1869, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 42, paragrafo 4, e l'articolo 43, paragrafo 2, vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, considerando quanto segue: (1) Il 16 ottobre 2017 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2017/1869 ( 1 ) , che ha istituito una missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq). (2) A seguito della revisione strategica dell'EUAM Iraq, il comitato politico e di sicurezza ha raccomandato di modificare il mandato dell'EUAM Iraq e di prorogarlo di diciotto mesi. (3) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione (PESC) 2017/1869. (4) L'EUAM Iraq sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e ostacolare il conseguimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione enunciati nell'articolo 21 del trattato sull'Unione europea, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La decisione (PESC) 2017/1869 è così modificata: 1) gli articoli 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «Articolo 2 Obiettivi Gli obiettivi strategici dell'EUAM Iraq sono: 1) fornire consulenza e competenze alle autorità irachene a livello strategico per individuare e definire i requisiti necessari all'attuazione coerente degli aspetti inerenti alla dimensione civile della riforma del settore della sicurezza nell'ambito del programma di sicurezza nazionale iracheno e dei piani collegati; 2) analizzare, valutare e individuare le possibilità a livello nazionale, regionale e provinciale di un potenziale ulteriore impegno dell'Unione volto a rispondere alle esigenze della riforma del settore della sicurezza civile, fornendo informazioni e facilitando la pianificazione e l'attuazione da parte dell'Unione e degli Stati membri; 3) assistere la delegazione dell'Unione nel coordinare il sostegno dell'Unione e degli Stati membri nel campo della riforma del settore della sicurezza, garantendo la coerenza dell'azione dell'Unione. Articolo 3 Compiti 1.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 1), l'EUAM Iraq: a) rafforza la consulenza strategica relativa allo sviluppo di strategie nazionali di contrasto e prevenzione del terrorismo (inclusa la lotta all'estremismo violento) e della criminalità organizzata, compresa la definizione di politiche e piani d'azione per l'elaborazione e l'attuazione di tali strategie, garantendo un approccio inclusivo; b) assiste la direzione responsabile della pianificazione del ministero dell'Interno nel programmare e seguire l'attuazione delle riforme istituzionali del dipartimento, nell'ambito dell'attuazione della strategia nazionale di sicurezza; c) sostiene un'attuazione armonizzata delle strategie nazionali e contribuisce alla gestione e al funzionamento dell'architettura della riforma del settore della sicurezza nell'ambito dei sistemi del programma di riforma del settore della sicurezza e del quadro generale; d) definisce e sostiene l'attuazione a livello strategico di una strategia globale di lotta alla criminalità organizzata con particolare riguardo alla gestione delle frontiere, alla criminalità finanziaria, segnatamente alla corruzione, al riciclaggio e al traffico di beni appartenenti al patrimonio culturale; e) fornisce consulenza per facilitare l'inclusione dei concetti inerenti ai diritti umani e alla parità di genere in tutte le strategie e le politiche nazionali, in particolare nei piani di attuazione del ministero dell'Interno e attraverso l'ufficio dell'ispettore generale, la direzione generale delle risorse umane e la direzione responsabile della formazione del ministero dell'Interno; f) sostiene l'adozione di concetti di vigilanza a livello di ministero dell'Interno nonché di quelli correlati alla lotta alla corruzione finanziaria e amministrativa; g) contribuisce al processo di riforma istituzionale presso il ministero dell'Interno, promuovendo un maggiore coordinamento istituzionale, fornendo strumenti concettuali per migliorare le capacità di pianificazione, attuazione e valutazione a livello strategico e fornendo consulenza sulla gestione degli aspetti della riforma che riguardano le risorse umane; h) fornisce consulenza per estendere l'azione fuori Baghdad, coadiuvando le autorità nella valutazione delle esigenze delle istituzioni a livello provinciale e regionale e nell'individuazione delle opportunità per la loro integrazione nel processo di riforma e le relative sfide; i) crea e mantiene un legame effettivo con attori internazionali di primo piano che partecipano alla riforma del settore della sicurezza civile, in particolare le Nazioni Unite, la NATO, la coalizione internazionale e gli Stati Uniti d'America. 2.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 2), l'EUAM Iraq: a) mantiene e aggiorna la mappa delle attività in corso e di quelle programmate a sostegno della riforma del settore della sicurezza e individua insegnamenti da trarre e lacune su scala nazionale; b) individua le esigenze e le opportunità a medio e lungo termine relative a un'eventuale cooperazione futura dell'Unione a sostegno della riforma del settore della sicurezza, tra l'altro a livello regionale e provinciale, allo scopo di informare e appoggiare l'ulteriore pianificazione dell'Unione in vista di un eventuale impegno futuro, anche con la NATO, nel pieno rispetto dei principi di inclusione, reciprocità e autonomia decisionale dell'Unione. La pianificazione sarà coordinata con la NATO in Iraq, in vista di una maggiore coerenza tra le rispettive attività in uno spirito di mutuo rafforzamento, con l'obiettivo di creare sinergie e ottenere assistenza in ambiti quali la logistica, garantendo al contempo la piena trasparenza e la titolarità degli Stati membri; c) individua, in coordinamento con i donatori internazionali, progetti a impatto rapido che potrebbero essere realizzati attraverso strumenti dell'Unione oppure mediante impegni presi a livello bilaterale dagli Stati membri, come la gestione delle frontiere presso l'aeroporto di Baghdad. 3.   Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 3), l'EUAM Iraq: a) sostiene la cooperazione e il coordinamento delle parti interessate nazionali e internazionali, concentrandosi sui tre livelli previsti dalla strategia di riforma del settore della sicurezza; b) mantiene il ruolo di coordinatore principale nell'ambito del sistema legislativo di sicurezza nazionale e nel sistema di strategia in materia di difesa e sicurezza interna; c) porta avanti il dialogo con il comitato di sostegno sulla riforma del settore della sicurezza come previsto dallo status di partner privilegiato; d) continua a operare in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione sulla riforma del settore della sicurezza civile, nonché in materia di lotta al terrorismo e intelligence, e con gli Stati membri presenti a Baghdad, attraverso riunioni regolari a livello sia di capomissione che di esperti; e) sostiene, in stretto coordinamento con la delegazione dell'Unione, l'integrazione dei principi del quadro strategico dell'UE a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq. 4.   Nel conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 2, punto 3), l'EUAM Iraq sostiene il coordinamento con le Nazioni Unite, in particolare con il programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo, e con altri attori internazionali sul terreno, tra cui la NATO, la coalizione internazionale e gli Stati Uniti d'America, allo scopo di promuovere sinergie e coerenza nel pieno rispetto del quadro istituzionale dell'Unione.»; 2) all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 16 ottobre 2017 al 17 ottobre 2018 è pari a 17 300 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse all'EUAM Iraq per il periodo dal 18 ottobre 2018 al 17 aprile 2020 è pari a 64 800 000 EUR. L'importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.»; 3) all'articolo 17, il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: «Essa si applica fino al 17 aprile 2020.». Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018 Per il Consiglio La presidente F. MOGHERINI ( 1 ) Decisione (PESC) 2017/1869 del Consiglio, del 16 ottobre 2017, relativa alla missione consultiva dell'Unione europea a sostegno della riforma del settore della sicurezza in Iraq (EUAM Iraq) ( GU L 266 del 17.10.2017, pag. 12 ).

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