Decisione di esecuzione (UE) 2025/1546 della Commissione, del 30 luglio 2025, che rifiuta la protezione nell'Unione alla denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Atto di Ginevra
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1546 della Commissione, del 30 luglio 2025, che rifiuta la protezione nell'Unione alla denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Atto di Ginevra
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1546 of 30 July 2025 on refusing protection in the Union of the Appellation of Origin ГЖЕЛЬ (GZHEL) registered in the International Register of Appellations of Origin and Geographical Indications of the Geneva Act
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1546
31.7.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1546 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 2025
che rifiuta la protezione nell'Unione alla denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) iscritta nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dell'Atto di Ginevra
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2019/1753 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, relativo all'azione dell'Unione a seguito della sua adesione all'atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(
1
)
, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)
A norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, dell'Atto di Ginevra dell'accordo di Lisbona del 2015 sulle denominazioni di origine e le indicazioni geografiche
(
2
)
(«Atto di Ginevra»), le autorità competenti di ciascuna parte contraente possono depositare una domanda di registrazione internazionale di una denominazione di origine o di un'indicazione geografica presso l'Ufficio internazionale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), che la iscrive nel registro internazionale a norma dell'articolo 6 del medesimo Atto di Ginevra. A norma dell'articolo 9 dell'Atto di Ginevra, le altre parti contraenti proteggono sul proprio territorio le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche registrate, nel quadro del proprio ordinamento giuridico, fatti salvi eventuali rifiuti, rinunce, invalidazioni o cancellazioni.
(2)
A norma dell'articolo 6, paragrafo 4, dell'Atto di Ginevra, il 3 ottobre 2024 l'Ufficio internazionale dell'OMPI («Ufficio internazionale») ha notificato alla Commissione che il nome ГЖЕЛЬ (GZHEL), oggetto della domanda presentata dalla Federazione russa, è stato iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche a norma dell'Atto di Ginevra. Il nome designa prodotti in ceramica ornamentali e funzionali (porcellana, maiolica, argilla refrattaria, terracotta) provenienti dal villaggio di Turygino, distretto di Ramenskiy, nella regione di Mosca.
(3)
Poiché a tutt'oggi non esiste una protezione a livello dell'Unione per le indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali, la registrazione internazionale della denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) non è stata pubblicata. A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1753, devono essere pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
affinché possano essere presentate eventuali opposizioni solo le registrazioni internazionali notificate dall'Ufficio internazionale che si riferiscono a un prodotto per il quale è prevista una protezione delle indicazioni geografiche a livello dell'Unione. Il regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche che designano prodotti artigianali e industriali, diventerà applicabile a decorrere dal 1
o
dicembre 2025 per disporre che le registrazioni di indicazioni geografiche relative a prodotti artigianali e industriali di paesi terzi notificate dall'OMPI siano pubblicate nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
e valutate ai fini della concessione della protezione.
(4)
In conformità all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1753, è pertanto opportuno rifiutare la protezione nell'Unione del nome ГЖЕЛЬ (GZHEL), che designa prodotti in ceramica ornamentali e funzionali, iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale a norma dell'Atto di Ginevra.
(5)
A ciò si aggiunga che a norma dell'articolo 5 vicies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio
(
4
)
, le istituzioni competenti costituite secondo il diritto dell'Unione, compresa la Commissione, non sono autorizzate ad accettare nuove domande di registrazione di indicazioni geografiche presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia o da persone giuridiche stabilite in Russia.
(6)
Inoltre in conformità all'articolo 5 vicies, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 833/2014, l'Unione, allorché agisce a norma della convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, si adopera al massimo per provvedere affinché l'OMPI o gli uffici per la proprietà intellettuale costituiti secondo il diritto dell'Unione non accettino nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia.
(7)
Dato che la denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) è stata notificata all'Unione ai fini della protezione successivamente alla sua iscrizione nel registro internazionale, non è possibile provvedere affinché l'OMPI non accetti nuove domande per diritti di proprietà intellettuale presentate da cittadini russi o da persone fisiche residenti in Russia, o da persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia. Non dovrebbe essere tuttavia concessa nell'Unione la protezione richiesta per i diritti di proprietà intellettuale, e in particolare per le indicazioni geografiche, in relazione alla Russia.
(8)
Finché sono in vigore le misure restrittive nei confronti delle domande e della protezione dei diritti di proprietà intellettuale riguardanti cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia o persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia, la Commissione dovrebbe agire nel senso di precludere la concessione di tale protezione della denominazione di origine o dell'indicazione geografica.
(9)
Poiché diversi Stati membri, ossia Cechia, Francia, Ungheria, Portogallo e Slovacchia, sono parti contraenti dell'Atto di Ginevra, e tenuto conto del fatto che gli Stati membri non sono competenti a decidere in merito alla protezione nazionale di una denominazione di origine, trattandosi di una competenza esclusiva dell'Unione dai tempi dell'adesione dell'Unione all'Atto di Ginevra nel 2019, è necessario chiarire che il rifiuto per quanto riguarda la denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) si applica all'intero territorio dell'Unione. Inoltre, in considerazione della competenza esclusiva dell'Unione in materia e del ruolo che la Commissione esercita nell'ambito dell'Atto di Ginevra di autorità competente per l'Unione e per gli Stati membri che sono parti contraenti dell'Atto di Ginevra, tale rifiuto dovrebbe essere notificato all'OMPI a nome dell'Unione e a nome della Cechia, della Francia, dell'Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia.
(10)
Benché non siano competenti ad adottare decisioni sulla protezione nazionale delle denominazioni di origine registrate a norma dell'Atto di Ginevra, al fine di garantire una protezione coerente di tali denominazioni in tutto il territorio dell'Unione la Bulgaria e l'Italia, che sono firmatarie dell'accordo di Lisbona ma che non hanno ancora aderito all'Atto di Ginevra dovrebbero, in caso di adesione all'Atto di Ginevra, notificare all'OMPI il rifiuto della protezione della denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) entro un anno da tale adesione.
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La protezione del nome ГЖЕЛЬ (GZHEL), iscritto come denominazione di origine nel registro internazionale, è rifiutata nell'Unione.
Articolo 2
Il rifiuto della protezione di cui all'articolo 1 si applica all'intero territorio dell'Unione. Esso è notificato all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale («OMPI») a nome dell'Unione nonché a nome della Cechia, della Francia, dell'Ungheria, del Portogallo e della Slovacchia in quanto parti contraenti dell'Atto di Ginevra.
Articolo 3
La Bulgaria e l'Italia notificano all'OMPI il rifiuto della protezione relativa alla denominazione di origine ГЖЕЛЬ (GZHEL) entro un anno dalla loro adesione all'Atto di Ginevra.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Essa è notificata all'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale.
Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 2025
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(
1
)
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1753/oj
.
(
2
)
GU L 271 del 24.10.2019, pag. 15
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2019/1754/oj
.
(
3
)
Regolamento (UE) 2023/2411 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali e che modifica i regolamenti (UE) 2017/1001 e (UE) 2019/1753 (
GU L, 2023/2411, 27.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2411/oj
).
(
4
)
Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (
GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2014/833/oj
).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1546/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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