Decisione UE In vigore

Decisione UE 1549/2018

Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, del 11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Pubblicato: 11/10/2018 In vigore dal: 11/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1549 del Consiglio, del 11 ottobre 2018, relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia EN: Council Decision (EU) 2018/1549 of 11 October 2018 on the signing, on behalf of the Union, of the Arrangement between the European Union, of the one part, and the Kingdom of Norway, the Republic of Iceland, the Swiss Confederation and the Principality of Liechtenstein, of the other part, on the participation by those States in the European Agency for the operational management of large-scale IT systems in the area of freedom, security and justice

Testo normativo

17.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/1 DECISIONE (UE) 2018/1549 DEL CONSIGLIO del 11 ottobre 2018 relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 74, l'articolo 77, paragrafo 2, lettere a) e b), l'articolo 78, paragrafo 2, lettera e), l'articolo 79, paragrafo 2, lettera c), l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d), l'articolo 85, paragrafo 1, l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), l'articolo 88, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) ha istituito l'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («agenzia»). (2) Il regolamento (UE) n. 1077/2011 prevede che, conformemente alle pertinenti disposizioni dei rispettivi accordi di associazione, debbano essere presi accordi per specificare in particolare la natura, la portata e le modalità di partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac, comprese disposizioni sui contributi finanziari, sul personale e sul diritto di voto. (3) Il 24 luglio 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare i negoziati con il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein in vista di un accordo sulle modalità della loro partecipazione all'agenzia. I negoziati si sono conclusi positivamente e l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia («accordo») è stato siglato il 15 giugno 2018. (4) Il testo dell'accordo, scaturito dai negoziati, contiene le specifiche necessarie per rendere possibile la partecipazione ai lavori dell'agenzia dei paesi associati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e alle misure relative a Eurodac. (5) Come specificato nel considerando 33 del regolamento (UE) n. 1077/2011, il Regno Unito partecipa al regolamento ed è da esso vincolato. L'Irlanda ha chiesto di partecipare al regolamento (UE) n. 1077/2011 a seguito della sua adozione in conformità del protocollo n. 19 sull'acquis di Schengen integrato nel quadro dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE. È opportuno pertanto che il Regno unito e l'Irlanda diano attuazione all'articolo 37, del regolamento (UE) n. 1077/2011 prendendo parte alla presente decisione. Il Regno Unito e l'Irlanda partecipano pertanto alla presente decisione. (6) Come specificato al considerando 32 del regolamento (UE) n. 1077/2011, la Danimarca non partecipa al regolamento stesso né è da esso vincolata. La Danimarca non partecipa pertanto alla presente decisione. Dato che la presente decisione, nella misura in cui si riferisce al sistema di informazione Schengen (SIS II), istituito dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) e dalla decisione 2007/533/GAI del Consiglio ( 3 ) , al sistema di informazione visti (VIS), istituito con decisione n. 2004/512/CE del Consiglio ( 4 ) , e al sistema di ingressi/uscite (EES), istituito dal regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , si basa sull'acquis di Schengen, ai sensi dell'articolo 4 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca decide entro sei mesi a decorrere dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nell'ordinamento interno. A norma dell'articolo 3 dell'accordo tra la Comunità europea e il Regno di Danimarca in merito ai criteri e ai meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in Danimarca oppure in uno degli altri Stati membri dell'Unione europea e in merito a Eurodac per il confronto delle impronte digitali per l'efficace applicazione della convenzione di Dublino ( 6 ) , la Danimarca deve notificare alla Commissione se intende o no attuare il contenuto della presente decisione per quanto concerne Eurodac e DubliNet. (7) È opportuno firmare l'accordo a nome dell'Unione, con riserva della sua conclusione in una data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e il Regno di Norvegia, la Repubblica d'Islanda, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein, dall'altra, sulla partecipazione di tali Stati all'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, con riserva della conclusione di detto accordo ( 7 ) . Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, il 11 ottobre 2018 Per il Consiglio Il presidente J. MOSER ( 1 ) Regolamento (UE) n. 1077/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, che istituisce un'agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia ( GU L 286 dell'1.11.2011, pag. 1 ). ( 2 ) Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4 ). ( 3 ) Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ( GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63 ). ( 4 ) Decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ( GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione d'applicazione dell'accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 ( GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20 ). ( 6 ) GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 38 . ( 7 ) Il testo dell'accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.

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