Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1551/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio del 25 luglio 2023 che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 25/07/2023 In vigore dal: 25/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1551 del Consiglio del 25 luglio 2023 che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2023/1551 of 25 July 2023 authorising Germany to introduce a special measure derogating from Articles 218 and 232 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

27.7.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 188/42 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1551 DEL CONSIGLIO del 25 luglio 2023 che autorizza la Germania a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l’articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Con lettera protocollata dalla Commissione il 10 novembre 2022 la Germania ha chiesto un’autorizzazione ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della direttiva 2006/112/CE al fine di introdurre la fatturazione elettronica obbligatoria per tutte le operazioni effettuate tra soggetti passivi stabiliti sul territorio nazionale («misura speciale»). (2) Con lettera protocollata dalla Commissione l’8 febbraio 2023 la Germania ha precisato la data richiesta per l’entrata in vigore della misura speciale, ossia il 1 o gennaio 2025. (3) Conformemente all’articolo 395, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Germania con lettere del 22 febbraio 2023. Con lettera del 23 febbraio 2023, la Commissione ha comunicato alla Germania che disponeva di tutti i dati necessari per la valutazione della domanda. (4) La Germania intende adottare la misura speciale quale primo passo verso l’attuazione di un sistema di segnalazione basato sulle operazioni. Tale sistema di comunicazione apporterebbe vantaggi nella lotta contro la frode e l’evasione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA). Esso consentirebbe alle autorità fiscali di identificare in una fase più precoce le catene di frodi all’IVA. Inoltre, esso consentirebbe alla autorità fiscali di verificare tempestivamente e automaticamente la coerenza fra l’IVA dichiarata e l’IVA dovuta. Il sistema di segnalazione basato sulle operazioni consentirebbe di individuare e controllare precocemente tali discrepanze. La Germania si aspetta inoltre che un accesso tempestivo ai dati di fatturazione eviterà alle autorità fiscali di dover richiedere le fatture con modalità maggiormente burocratiche, accelerando e agevolando in tal modo la lotta contro le frodi all’IVA. (5) La Germania ritiene che l’introduzione della misura speciale non risulterà molto onerosa per i soggetti passivi, in quanto, in Germania, la fatturazione elettronica costituisce già una pratica comune in molti settori dell’economia ed è obbligatoria nell’ambito degli appalti pubblici. La misura speciale risulterebbe inoltre vantaggiosa per i soggetti passivi attraverso la digitalizzazione dei processi e la riduzione dei loro oneri amministrativi. Infine, il ricorso alle fatture elettroniche consentirebbe risparmi a lungo termine grazie alla soppressione delle fatture cartacee, riducendo in tal modo i costi di emissione, invio, trattamento e archiviazione delle fatture. (6) L’8 dicembre 2022 la Commissione ha adottato la proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale. La Commissione propone di modificare l’articolo 218 e a sopprimere l’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE. È pertanto possibile che sarà adottata una direttiva volta a modificare tali articoli, la quale consentirebbe agli Stati membri di istituire la fatturazione elettronica obbligatoria ed eliminare la necessità di richiedere ulteriori misure speciali di deroga alla direttiva 2006/112/CE. Pertanto, a decorrere dalla data alla quale gli Stati membri sarebbero tenuti ad applicare le disposizioni nazionali che recepiscono la direttiva volta a modificare tali articoli, la presente decisione dovrebbe cessare di applicarsi. (7) Data l’estensione dell’ambito di applicazione e la novità della misura speciale, è importante valutarne l’impatto sulla lotta alla frode e all’evasione dell’IVA nonché sui soggetti passivi. La Germania, se ritiene necessario prorogare la misura speciale, dovrebbe pertanto presentare alla Commissione, insieme alla domanda di proroga, una relazione contenente una valutazione dell’efficacia della misura nella lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e nella semplificazione della riscossione dell’IVA. (8) La misura speciale non dovrebbe incidere sul diritto dei consumatori di ricevere fatture in formato cartaceo nel caso di operazioni intracomunitarie. (9) La misura speciale dovrebbe essere limitata nel tempo in modo da poter valutare se sia idonea ed efficace rispetto agli obiettivi. (10) La misura speciale è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto è limitata nel tempo e nella portata. Inoltre la misura speciale non comporta il rischio che la frode si sposti in altri settori o in altri Stati membri. (11) La misura speciale non inciderà sull’importo complessivo del gettito fiscale riscosso nella fase del consumo finale e non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell’Unione provenienti dall’IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga all’articolo 218 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata ad accettare soltanto le fatture emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio della Germania sotto forma di documenti o messaggi in formato elettronico. Articolo 2 In deroga all’articolo 232 della direttiva 2006/112/CE, la Germania è autorizzata a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti nel territorio tedesco non sia subordinato all’accordo del destinatario stabilito nel medesimo territorio. Articolo 3 La Germania notifica alla Commissione le misure nazionali di esecuzione della misura speciale di cui agli articoli 1 e 2. Articolo 4 1.   Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della notificazione. 2.   La presente decisione si applica dal 1 o gennaio 2025 fino alla prima delle due date seguenti: a) 31 dicembre 2027; o b) la data a decorrere dalla quale gli Stati membri devono applicare le disposizioni nazionali che sono tenuti ad adottare qualora sia adottata una direttiva che modifica la direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda le norme IVA per l’era digitale, in particolare i relativi articoli 218 e 232. 3.   Se ritiene necessaria una proroga della misura speciale di cui agli articoli 1 e 2, la Germania presenta alla Commissione una richiesta di proroga corredata di una relazione che valuta in che misura le misure nazionali di cui all’articolo 3 sono risultate efficaci ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione dell’imposta. Tale relazione valuta altresì l’incidenza di tali misure sui soggetti passivi e, in particolare, se tali misure aumentino gli oneri amministrativi e i costi che ne derivano. Articolo 5 La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2023 Per il Consiglio Il presidente L. PLANAS PUCHADES ( 1 ) GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1 .

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