Decisione UE In vigore

Decisione UE 1553/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi notificata con il numero C(2018) 5370 (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Pubblicato: 15/10/2018 In vigore dal: 15/10/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1553 della Commissione, del 15 ottobre 2018, relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi [notificata con il numero C(2018) 5370] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1553 of 15 October 2018 on conditions for the recognition of electronic phytosanitary certificates issued by the national plant protection organisations of third countries (notified under document C(2018) 5370) (Text with EEA relevance.)

Testo normativo

17.10.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 260/22 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1553 DELLA COMMISSIONE del 15 ottobre 2018 relativa alle condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi [notificata con il numero C(2018) 5370] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l'articolo 13, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci di cui all'allegato V, parte B, introdotti nel territorio doganale dell'Unione in provenienza da un paese terzo, sono accompagnati dall'originale del certificato fitosanitario ufficiale prescritto a partire dalla data della loro entrata nell'Unione. L'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) contiene il modello di certificato fitosanitario prescritto. (2) La direttiva 2000/29/CE stabilisce che i certificati fitosanitari elettronici possono essere riconosciuti purché siano rispettate le condizioni specifiche stabilite dalla Commissione. (3) Il sistema TRACES, istituito dalla decisione 2004/292/CE della Commissione ( 2 ) in conformità alla direttiva 90/425/CEE del Consiglio ( 3 ) , è lo strumento web della Commissione per la certificazione delle prescrizioni sanitarie e fitosanitarie concernenti gli scambi all'interno dell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante e per l'importazione nell'Unione di animali, sperma ed embrioni, prodotti alimentari, mangimi e piante. Esso consente di eseguire elettronicamente tutto il processo di certificazione e facilita lo scambio di informazioni tra i partner commerciali interessati e le autorità di controllo. (4) Il sistema TRACES consente di caricare le copie dei certificati fitosanitari in formato cartaceo rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi. I sistemi di certificazione nazionali degli Stati membri possono avere funzionalità simili. (5) Il Centro delle Nazioni Unite per l'agevolazione degli scambi commerciali e del commercio elettronico (UN/CEFACT) ha elaborato norme tecniche per semplificare le procedure delle transazioni, contribuendo così alla crescita del commercio mondiale. Tali norme riguardano l'applicazione degli strumenti del commercio senza supporto cartaceo e descrivono i formati dei dati per lo scambio di informazioni. Il linguaggio di marcatura estensibile (eXtensible Markup Language - XML) è un formato standard di messaggio universalmente accettato per l'organizzazione e la descrizione dei dati di documenti come i certificati fitosanitari. (6) Il rispetto delle norme UN/CEFACT e l'utilizzo del formato XML dovrebbero quindi costituire una condizione essenziale per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici nell'Unione. (7) Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari e istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web, che sono necessari per diffondere un certo livello di fiducia nei mezzi di identificazione elettronica. (8) Il regolamento (UE) n. 910/2014 stabilisce i requisiti di sicurezza necessari che devono essere soddisfatti attraverso tecnologie differenti. Esso fissa in particolare i requisiti per i prestatori di servizi fiduciari qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici qualificati e i prestatori di servizi fiduciari non qualificati che forniscono firme e sigilli elettronici avanzati. Entrambi i prestatori sono in grado di identificare in modo inequivocabile il firmatario o il creatore di un sigillo. (9) Al fine di mantenere un adeguato livello di sicurezza dei mezzi di identificazione elettronica e delle certificazioni elettroniche, digitalizzare il processo di certificazione in conformità alla comunicazione della Commissione del 6 maggio 2015 intitolata «Strategia per il mercato unico digitale in Europa» ( 5 ) e armonizzare le norme di tutti gli Stati membri, è opportuno che le condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici siano conformi alle norme stabilite dal regolamento (UE) n. 910/2014, in particolare alle norme per le firme, le validazioni temporali e i sigilli elettronici qualificati e per le firme e i sigilli elettronici avanzati. (10) Al fine di consentire una graduale attuazione della presente decisione ed evitare perturbazioni degli scambi commerciali, è tuttavia opportuno riconoscere per un periodo di tempo limitato i certificati fitosanitari elettronici che soddisfano i criteri stabiliti dal regolamento (UE) n. 910/2014 per le firme e i sigilli elettronici. (11) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto La presente decisione stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi. Articolo 2 Condizioni per il riconoscimento dei certificati fitosanitari elettronici rilasciati dalle organizzazioni nazionali per la protezione delle piante dei paesi terzi 1.   Un certificato fitosanitario contenente le informazioni incluse nel modello di certificato fitosanitario figurante nell'allegato della convenzione internazionale per la protezione delle piante (IPPC) è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico a condizione che siano rispettate tutte le seguenti prescrizioni: a) è rilasciato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante di un paese terzo con uno dei seguenti sistemi: i) il sistema TRACES, ii) un sistema di certificazione nazionale di uno Stato membro, iii) un sistema di certificazione elettronica del paese terzo in grado di condividere dati con il sistema TRACES o un sistema di certificazione nazionale di uno Stato membro; b) si basa sulla norma UN/CEFACT e utilizza il formato XML; c) è firmato dal funzionario autorizzato con una firma elettronica avanzata o qualificata, quale definita rispettivamente ai punti 11 e 12 dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014; d) reca un sigillo elettronico avanzato o qualificato, quale definito rispettivamente ai punti 26 e 27 dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio; e) utilizza una validazione temporale elettronica qualificata, quale definita all'articolo 3, punto 34, del regolamento (UE) n. 910/2014. 2.   Se il certificato fitosanitario elettronico è rilasciato in conformità al paragrafo 1, lettera a), punto iii), gli Stati membri e la Commissione progettano il loro sistema ricevente in modo tale che riconosca lo scambio di dati attraverso il sigillo elettronico qualificato o avanzato dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio o la firma elettronica qualificata o avanzata del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio. In tal caso non si applica la condizione di cui al paragrafo 1, lettera c). 3.   In deroga alle prescrizioni di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), e per un periodo di 12 mesi che termina il 15 ottobre 2019, un certificato fitosanitario è riconosciuto come certificato fitosanitario elettronico se è firmato dal funzionario autorizzato mediante una firma elettronica, quale definita all'articolo 3, punto 10, del regolamento (UE) n. 910/2014, e se reca il sigillo elettronico, quale definito all'articolo 3, punto 25, del regolamento (UE) n. 910/2014, dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio oppure la firma elettronica del rappresentante legale dell'organizzazione nazionale per la protezione delle piante responsabile del rilascio. Articolo 3 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2018 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2004/292/CE della Commissione, del 30 marzo 2004, relativa all'applicazione del sistema TRACES recante modifica della decisione 92/486/CEE ( GU L 94 del 31.3.2004, pag. 63 ). ( 3 ) Direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ( GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29 ). ( 4 ) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE ( GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73 ). ( 5 ) COM(2015) 192 final.

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