Decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)
Decisione (UE) 2019/1570 del Consiglio, del 16 settembre 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)
EN: Council Decision (EU) 2019/1570 of 16 September 2019 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Fishery Committee for the Eastern Central Atlantic (CECAF)
Testo normativo
20.9.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 242/20
DECISIONE (UE) 2019/1570 DEL CONSIGLIO
del 16 settembre 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'Unione è membro del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace), un comitato regionale per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), istituito a norma dell'articolo VI, paragrafo 2, dello Statuto della FAO.
(2)
L'Unione è membro della FAO.
(3)
Il Copace intende promuovere la conservazione, la gestione e lo sviluppo efficaci delle risorse marine vive nella sua zona di competenza. A norma dell'articolo 6, lettera h), del suo statuto riveduto, il Copace fornisce consulenze sulle misure di conservazione e gestione (raccomandazioni). Dato il suo ruolo consultivo, le raccomandazioni del Copace non sono vincolanti per i suoi membri.
(4)
Come indicato nella comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea «Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani» e nelle conclusioni del Consiglio su tale comunicazione congiunta, la promozione di misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e, se del caso, migliorarne la governance e rafforzare la cooperazione in aree strategiche degli oceani per colmare le lacune nella governance regionale, è fondamentale per l'azione dell'Unione in tali consessi.
(5)
La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Una strategia europea per la plastica nell'economia circolare» fa riferimento a misure specifiche intese a ridurre l'inquinamento da plastica e l'inquinamento marino, come pure la perdita o l'abbandono in mare di attrezzi da pesca.
(6)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel Copace per il periodo 2019-2023, poiché il Copace è chiamato ad adottare atti non vincolanti tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione. La maggior parte delle decisioni del Consiglio che definiscono la posizione dell'Unione nelle ORGP di cui l'Unione è membro dovrà essere rivista prima delle riunioni annuali del 2024 di tali ORGP. Pertanto, al fine di promuovere la coerenza tra le posizioni dell'Unione in tutte le ORGP e negli organismi regionali per la pesca (ORP) e di semplificare le procedure di revisione, è opportuno che la presente decisione sia rivista prima della sessione del Copace del 2024.
(7)
In considerazione del carattere evolutivo delle risorse alieutiche nella zona Copace e della conseguente necessità che la posizione dell'Unione tenga conto dei nuovi sviluppi, in particolare dei nuovi dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti presentate prima o durante le sessioni del Copace, è opportuno stabilire procedure, secondo il principio di una leale cooperazione tra le istituzioni dell'Unione sancito dall'articolo 13, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, per la definizione annuale della posizione dell'Unione per il periodo 2019-2023,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace) è stabilita nell'allegato I.
Articolo 2
La definizione annuale della posizione dell'Unione da adottare nelle sessioni del Copace è effettuata in conformità dell'allegato II.
Articolo 3
La posizione dell'Unione stabilita nell'allegato I è valutata e, se del caso, riveduta dal Consiglio su proposta della Commissione, prima della sessione del Copace del 2024.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2019
Per il Consiglio
La presidente
T. TUPPURAINEN
ALLEGATO I
Posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale (Copace)
1.
PRINCIPI
Nell'ambito del Copace, l'Unione:
a)
agisce in conformità agli obiettivi e ai principi perseguiti dall'Unione nell'ambito della politica comune della pesca (PCP), in particolare attraverso l'approccio precauzionale, e agli obiettivi connessi al rendimento massimo sostenibile di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1380/2013, per promuovere l'attuazione di un approccio alla gestione della pesca basato sugli ecosistemi, evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, eliminare progressivamente i rigetti in mare e ridurre al minimo l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini e i loro habitat, nonché per garantire, attraverso la promozione di un settore unionale della pesca economicamente sostenibile e competitivo, un equo tenore di vita a quanti dipendono dalle attività di pesca, nel rispetto degli interessi dei consumatori;
b)
si adopera per un coinvolgimento adeguato dei portatori di interessi nella fase di preparazione delle misure del Copace adottate in seno al Copace conformemente al suo statuto riveduto;
c)
garantisce che le misure adottate in seno al Copace siano conformi al diritto internazionale e segnatamente alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982, dell'accordo delle Nazioni Unite relativo alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori del 1995, dell'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 1993 e dell'accordo FAO del 2009 sulle misure di competenza dello Stato di approdo;
d)
promuove posizioni coerenti con le migliori pratiche delle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e degli organismi regionali per la pesca nella stessa regione e garantisce la promozione del coordinamento tra le ORGP e le organizzazioni competenti quali le organizzazioni subregionali di gestione della pesca e le convenzioni marittime regionali e, a seconda dei casi, la cooperazione con le organizzazioni internazionali nell'ambito dei loro mandati, inclusi meccanismi di cooperazione tra le ORGP che gestiscono la pesca di specie diverse dal tonno simili a quelli del cosiddetto processo di Kobe per le ORGP che gestiscono la pesca del tonno;
e)
persegue coerenza e sinergia con le politiche condotte dall'Unione nel quadro delle sue relazioni bilaterali in materia di pesca con i paesi terzi e garantisce la coerenza con altre politiche, in particolare nell'ambito delle relazioni esterne, dell'occupazione, dell'ambiente, degli scambi commerciali, dello sviluppo, della ricerca e dell'innovazione;
f)
garantisce il rispetto degli impegni internazionali assunti dall'Unione;
g)
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 relative alla comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della politica comune della pesca
(
1
)
;
h)
mira a creare condizioni di parità per la flotta dell'Unione nella zona di competenza del Copace, sulla base degli stessi principi e delle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione, nonché a promuovere l'attuazione uniforme di tali principi e norme;
i)
agisce conformemente alle conclusioni del Consiglio
(
2
)
sulla comunicazione congiunta dell'Alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione
Governance internazionale degli oceani: un'agenda per il futuro dei nostri oceani
(
3
)
e promuove misure volte a sostenere e aumentare l'efficacia del Copace e, ove necessario, migliorarne la governance e l'operato, sostenendo in particolare la riforma del Copace affinché diventi un'ORGP a pieno titolo, come contributo alla gestione sostenibile degli oceani in tutte le loro dimensioni.
2.
ORIENTAMENTI
L'Unione si adopera, ove del caso, per sostenere l'adozione delle azioni seguenti da parte del Copace:
a)
misure di conservazione e di gestione delle risorse marine vive nella zona di competenza del Copace basate sui migliori pareri scientifici disponibili;
b)
misure relative alle attività di monitoraggio, controllo e sorveglianza nella zona di competenza del Copace, incluse quelle intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare le attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN);
c)
misure destinate a ridurre al minimo l'impatto negativo delle attività di pesca e di acquacoltura sulla biodiversità marina e sugli ecosistemi marini e i relativi habitat, comprese misure volte a ridurre l'inquinamento marino e a impedire lo scarico di plastica in mare e ridurre l'impatto sulla biodiversità e sugli ecosistemi marini delle materie plastiche presenti in mare, misure di protezione degli ecosistemi marini vulnerabili nella zona di competenza del Copace conformemente agli orientamenti internazionali della FAO per la gestione delle attività di pesca d'altura e misure intese a evitare e ridurre quanto più possibile le catture indesiderate, in particolare di specie marine vulnerabili, e a eliminare progressivamente i rigetti in mare;
d)
misure per ridurre l'impatto degli attrezzi da pesca abbandonati, persi o altrimenti dismessi (ALDFG) nell'oceano e facilitare l'individuazione e il recupero di tali attrezzi;
e)
approcci comuni con altri organismi regionali per la pesca e organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare quelli che partecipano alla gestione delle attività di pesca nella stessa zona;
f)
raccomandazioni, se opportuno e nella misura consentita dai pertinenti documenti costitutivi, che incoraggino l'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca dell'Organizzazione internazionale del lavoro (ILO);
g)
misure tecniche supplementari basate sul parere degli organi ausiliari e dei gruppi di lavoro del Copace.
(
1
)
7087/12 REV 1 ADD 1 COR 1.
(
2
)
7348/1/17 REV 1 del 24.3.2017.
(
3
)
JOIN(2016) 49 final del 10.11.2016.
ALLEGATO II
Definizione su base annuale della posizione che dovrà essere assunta dall'Unione nelle sessioni del Comitato per la pesca nell'Atlantico centro-orientale
Prima di ogni sessione del Copace, e quando tale organo è chiamato ad adottare decisioni tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'UE, vengono prese le disposizioni necessarie affinché la posizione che deve essere espressa a nome dell'Unione tenga conto dei più recenti dati scientifici e delle altre informazioni pertinenti trasmesse alla Commissione, conformemente ai principi e agli orientamenti di cui all'allegato I.
A tal fine e sulla base di tali informazioni, la Commissione trasmette al Consiglio, con congruo anticipo prima di ogni sessione del Copace, un documento scritto che illustra in dettaglio la proposta definizione della posizione dell'Unione, per esame e approvazione dei singoli punti della posizione che sarà espressa a nome dell'Unione.
Qualora, nel corso di una sessione del Copace sia impossibile raggiungere un accordo, anche sul posto, la questione è sottoposta al Consiglio o ai suoi organi preparatori affinché la posizione dell'Unione prenda in considerazione nuovi elementi.
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