Decisione (UE) 2018/1573 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Decisione (UE) 2018/1573 del Consiglio, del 15 ottobre 2018, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
EN: Council Decision (EU) 2018/1573 of 15 October 2018 establishing the position to be taken on behalf of the European Union within the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Ghana, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, as regards the adoption of a Decision of the EPA Committee concerning the accession of the Republic of Croatia to the European Union
Testo normativo
19.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 262/57
DECISIONE (UE) 2018/1573 DEL CONSIGLIO
del 15 ottobre 2018
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207 e l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
(
1
)
(«accordo»),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo è stato firmato a nome dell'Unione il 28 luglio 2016 a norma della decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio
(
2
)
ed è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 15 dicembre 2016.
(2)
Il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») è stato firmato il 9 dicembre 2011 ed è entrato in vigore il 1
o
luglio 2013.
(3)
La Repubblica di Croazia ha aderito all'accordo l'8 novembre 2017 depositando il proprio atto di adesione.
(4)
A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione.
(5)
È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa alle modifiche dell'accordo necessarie a seguito dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea in sede di comitato APE istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, riguardo all'adozione di una decisione del comitato APE, nel corso della sua riunione annuale, relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, è basata sul progetto di decisione del comitato APE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Dopo l'adozione la decisione del comitato APE è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
.
Fatto a Lussemburgo, il 15 ottobre 2018
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
GU L 287 del 21.10.2016, pag. 3
.
(
2
)
Decisione (UE) 2016/1850 del Consiglio, del 21 novembre 2008, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra (
GU L 287 del 21.10.2016, pag. 1
).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO APE
istituito dall'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra
del …
relativa all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea
IL COMITATO APE,
visto l'accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra («accordo»), firmato a Bruxelles il 28 luglio 2016 e applicato a titolo provvisorio dal 15 dicembre 2016, in particolare gli articoli 76, 77 e 81,
visti il trattato relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («Unione») e l'atto di adesione all'accordo depositato dalla Repubblica di Croazia l'8 novembre 2017,
considerando quanto segue:
(1)
L'accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Ghana.
(2)
A norma dell'articolo 77 dell'accordo, il comitato APE può decidere le misure di adeguamento eventualmente necessarie a seguito dell'adesione di nuovi Stati membri all'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica di Croazia, in qualità di parte dell'accordo, prende atto e procede all'adozione, alla stregua degli altri Stati membri dell'Unione, dei testi dell'accordo nonché degli allegati, dei protocolli e delle dichiarazioni a esso acclusi.
Articolo 2
L'articolo 81 dell'accordo è sostituito dal seguente:
«Articolo 81
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.»
Articolo 3
L'Unione trasmette al Ghana la versione in lingua croata dell'accordo.
Articolo 4
1. Le disposizioni dell'accordo si applicano alle merci esportate dal Ghana nella Repubblica di Croazia o dalla Repubblica di Croazia nel Ghana purché esse risultino conformi alle norme di origine in vigore nel territorio delle parti dell'accordo e, al 15 dicembre 2016, fossero in transito o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o in una zona franca nel Ghana o nella Repubblica di Croazia.
2. Nei casi di cui al paragrafo 1, il trattamento preferenziale è concesso purché, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore.
Articolo 5
Il Ghana si impegna a non introdurre rivendicazioni, richieste o misure correttive e a non modificare o revocare eventuali concessioni a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio («GATT») del 1994 o dell'articolo XXI dell'accordo generale sugli scambi di servizi («GATS»), in relazione all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della firma.
Gli articoli 3 e 4 tuttavia si applicano a decorrere dal 15 dicembre 2016.
Fatto a …,
Per il Ghana
Per l'Unione europea
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