Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio del 3 agosto 2023 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea
Decisione (PESC) 2023/1599 del Consiglio del 3 agosto 2023 relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea
EN: Council Decision (CFSP) 2023/1599 of 3 August 2023 on a European Union Security and Defence Initiative in support of West African countries of the Gulf of Guinea
Testo normativo
4.8.2023
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 196/25
DECISIONE (PESC) 2023/1599 DEL CONSIGLIO
del 3 agosto 2023
relativa a un’iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)
Il 23 gennaio 2023 il Consiglio ha proceduto a uno scambio di opinioni sul Sahel e sui paesi costieri dell’Africa occidentale, confermando che tale regione rimane una priorità per l’Unione nonostante il peggioramento della situazione politica e di sicurezza. Il Consiglio ha convenuto di sviluppare un concetto di gestione della crisi al fine di offrire agli Stati costieri del Golfo di Guinea un impegno concreto e una formazione e un sostegno mirati. Il Consiglio ha ricordato che, per guidare tale sforzo, l’Unione sta anche inviando consulenti militari nelle delegazioni dell’Unione.
(2)
Il 29 giugno 2023 il Consiglio ha approvato un concetto di gestione della crisi per un eventuale partenariato in materia di sicurezza e di difesa con i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea («concetto di gestione della crisi»). Il concetto di gestione della crisi si basa su un approccio integrato per un partenariato in materia di sicurezza e di difesa con tali paesi, compresa l’istituzione di una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) («missione»), integrata dall’invio di consulenti militari nelle delegazioni dell’Unione, unitamente a misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace per la fornitura di materiale militare e in sinergia con progetti relativi alla sicurezza. Il concetto di gestione della crisi raccomanda che la missione sia denominata «iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea».
(3)
Con lettera del 6 luglio 2023, il presidente Repubblica del Benin ha invitato l’Unione a schierare la missione nel suo territorio.
(4)
Con lettera del 10 luglio 2023, il presidente della Repubblica del Ghana ha invitato l’Unione a schierare la missione nel suo territorio.
(5)
La missione dovrebbe pertanto essere istituita in Benin e Ghana. Il Consiglio dovrebbe poter decidere successivamente di estendere la missione, su loro invito, ad altri paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea di cui al concetto di gestione della crisi.
(6)
Il comitato politico e di sicurezza dovrebbe esercitare, sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, il controllo politico sulla missione, assicurarne la direzione strategica e prendere le decisioni appropriate a norma dell’articolo 38, terzo comma, del trattato sull’Unione europea (TUE).
(7)
La missione dovrebbe avere un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile, e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante militare. La cellula comune di coordinamento del sostegno, copresieduta dal comandante dell’operazione civile e dal comandante militare, dovrebbe garantire la coerenza della catena di comando.
(8)
La capacità civile di pianificazione e condotta dovrebbe essere messa a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile della missione. Dovrebbe essere rafforzata, ai fini della missione, da una cellula civile di comando e sostegno.
(9)
La capacità militare di pianificazione e condotta dovrebbe essere la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare, e dovrebbe essere responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare della missione. Dovrebbe essere rafforzata, ai fini della missione, da una cellula militare di comando e sostegno.
(10)
Il capo della cellula civile di comando e sostegno dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro civile della missione, le stesse funzioni del capomissione in una missione civile in ambito PSDC. Il capo della cellula militare di comando e sostegno dovrebbe esercitare, per quanto riguarda il pilastro militare della missione, le stesse funzioni del comandante della forza della missione in una missione militare in ambito PSDC.
(11)
È necessario negoziare e concludere accordi internazionali relativi allo status delle unità e del personale diretti dall’Unione e alla partecipazione di Stati terzi alla missione.
(12)
A norma dell’articolo 41, paragrafo 2, TUE, le spese operative derivanti dal pilastro civile della missione dovrebbero essere a carico del bilancio dell’Unione, mentre le spese operative derivanti dal pilastro militare della missione dovrebbero essere a carico degli Stati membri conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio
(
1
)
.
(13)
La missione sarà condotta nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere il raggiungimento degli obiettivi dell’azione esterna dell’Unione enunciati nell’articolo 21 TUE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Sezione I
Disposizioni generali
Articolo 1
Istituzione
1. L’Unione conduce una missione nell’ambito della politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC) con l’obiettivo strategico di fornire, ai paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea in cui tale missione è istituita, assistenza nello sviluppo, in seno alle loro forze di sicurezza e di difesa, di capacità adeguate per contenere le pressioni esercitate dai gruppi terroristici armati e rispondervi.
2. La missione di cui al paragrafo 1 è denominata «iniziativa dell’Unione europea in materia di sicurezza e di difesa a sostegno dei paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea» («iniziativa»).
3. L’iniziativa è istituita in Benin e Ghana.
4. Il Consiglio può decidere che l’iniziativa debba essere istituita anche in altri paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea di cui al concetto di gestione della crisi per un eventuale partenariato in materia di sicurezza e di difesa con i paesi dell’Africa occidentale del Golfo di Guinea, approvato dal Consiglio il 29 giugno 2023, su invito da parte di tali paesi.
Articolo 2
Mandato
1. Nel perseguire l’obiettivo strategico di cui all’articolo 1, paragrafo 1, per quanto riguarda i paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, l’iniziativa:
a)
contribuisce a rafforzare la resilienza nelle zone vulnerabili delle loro regioni settentrionali attraverso lo sviluppo delle capacità delle loro forze di sicurezza e di difesa;
b)
fornisce formazione operativa pre-schieramento alle loro forze di sicurezza e di difesa;
c)
sostiene il potenziamento nei settori tecnici delle loro forze di sicurezza e di difesa;
d)
promuove lo Stato di diritto e la buona governance nei lori settori della sicurezza, concentrandosi sulle forze di sicurezza e di difesa, e sostiene la creazione di un clima di fiducia tra la società civile e le forze di sicurezza e di difesa.
2. Il diritto internazionale umanitario, i diritti umani e il principio della parità di genere, la protezione dei civili e le agende nell’ambito della risoluzione 1325 (2000) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSCR) su donne, pace e sicurezza, della UNSCR 2250 (2015) in materia di giovani, pace e sicurezza e della UNSCR 1612 (2005) sul tema dei bambini coinvolti nei conflitti armati sono pienamente integrati e inseriti in maniera proattiva nella pianificazione strategica e operativa, nelle attività e nell’elaborazione di relazioni dell’iniziativa.
3. Secondo un approccio flessibile e modulare, e se necessario per l’esecuzione dei suoi compiti, l’iniziativa invia in particolare squadre mobili di formazione, esperti in visita e team di risposta alle crisi nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3. L’iniziativa attua progetti civili e militari in tali paesi nel perseguimento del suo obiettivo strategico indicato all’articolo 1, paragrafo 1, e nell’esercizio dei compiti di cui all’articolo 2, paragrafo 1.
4. L’iniziativa facilita l’attuazione delle misure di assistenza nell’ambito dello strumento europeo per la pace che possono essere decise dal Consiglio a sostegno dei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
Articolo 3
Controllo politico e direzione strategica
1. Il comitato politico e di sicurezza (CPS), sotto la responsabilità del Consiglio e dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), esercita il controllo politico e la direzione strategica dell’iniziativa. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni appropriate conformemente all’articolo 38 del trattato sull’Unione europea (TUE). Tale autorizzazione include la facoltà di modificare i documenti di pianificazione, compresi il piano operativo per il pilastro civile dell’iniziativa e il piano della missione per il pilastro militare dell’iniziativa, e la catena di comando. Include inoltre il potere di adottare decisioni in merito alla nomina dei capi delle cellule civile e militare di comando e sostegno. I poteri di decisione riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell’iniziativa restano attribuite al Consiglio.
2. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.
3. Il CPS riceve periodicamente dal presidente del comitato militare dell’UE (
EU Military Committee
– EUMC) relazioni sulle attività del pilastro militare dell’iniziativa. Il CPS riceve periodicamente e secondo necessità relazioni dal comandante dell’operazione civile sulle attività del pilastro civile dell’iniziativa. Il CPS può invitare alle sue riunioni, secondo i casi, il comandante dell’operazione civile e il comandante militare.
Articolo 4
Catena di comando e struttura
1. In quanto operazione di gestione delle crisi, l’iniziativa dispone di una catena di comando unificata.
2. La sede centrale dell’iniziativa è Bruxelles.
3. L’iniziativa ha un pilastro civile, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante dell’operazione civile («pilastro civile»), e un pilastro militare, posto sotto il comando e il controllo strategici del comandante militare («pilastro militare»).
4. La cellula comune di coordinamento del sostegno, copresieduta per l’iniziativa dal comandante dell’operazione civile e dal comandante militare, garantisce la coesione della catena di comando.
Sezione II
Pilastro civile
Articolo 5
Comandante dell’operazione civile
1. Il direttore esecutivo della capacità civile di pianificazione e condotta (
Civilian Planning and Conduct Capability
– CPCC) funge da comandante dell’operazione civile per il pilastro civile.
2. La CPCC è messa a disposizione del comandante dell’operazione civile per la pianificazione e la condotta del pilastro civile.
3. Il comandante dell’operazione civile, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro civile a livello strategico.
4. Il comandante dell’operazione civile garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni, anche impartendo al personale del pilastro civile le istruzioni a livello strategico, ove necessario, e fornendogli consulenza e sostegno tecnico.
5. Il comandante dell’operazione civile riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro civile resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al servizio europeo per l’azione esterna (SEAE). L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante dell’operazione civile il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante dell’operazione civile ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro civile.
8. Se necessario, il comandante dell’operazione civile e i capi delle delegazioni dell’Unione nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si consultano reciprocamente.
Articolo 6
Capo della cellula di comando e sostegno civile
1. La CPCC è rafforzata ai fini dell’iniziativa da una cellula di comando e sostegno civile.
2. Il capo della cellula di comando e sostegno civile assume la responsabilità del pilastro civile ed esercita il comando e il controllo a livello operativo. Il capo della cellula di comando e sostegno civile risponde direttamente al comandante dell’operazione civile e agisce conformemente alle istruzioni del comandante dell’operazione civile.
3. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è il rappresentante del pilastro civile per quanto di sua competenza.
4. Il capo della cellula di comando e sostegno civile esercita la responsabilità amministrativa e logistica del pilastro civile, anche per quanto riguarda la responsabilità dei mezzi, delle risorse e delle informazioni messi a disposizione del pilastro civile. Il capo della cellula di comando e sostegno civile può delegare compiti di gestione riguardanti il personale e le questioni finanziarie a membri del personale del pilastro civile sotto la responsabilità generale del capo della cellula di comando e sostegno civile.
5. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è responsabile del controllo disciplinare sul personale del pilastro civile. Per quanto concerne il personale distaccato, l’ azione disciplinare è esercitata, ove opportuno, dalle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, dall’istituzione dell’Unione interessata o dal SEAE.
6. Il capo della cellula di comando e sostegno civile assicura un’adeguata visibilità del pilastro civile.
Articolo 7
Personale
1. Il personale del pilastro civile è costituito essenzialmente da personale distaccato dagli Stati membri, dalle istituzioni dell’Unione o dal SEAE. Ogni Stato membro, ogni istituzione dell’Unione e il SEAE sostengono i costi connessi con ciascun membro del personale che hanno distaccato, incluse le spese di viaggio per e dal luogo di schieramento, gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere.
2. Lo Stato membro, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, sono competenti per eventuali azioni relative al distacco proposte dai loro membri del personale distaccato al pilastro civile o che li riguardano, nonché a proporre eventuali azioni nei confronti di tali persone.
3. Il pilastro civile può assumere personale internazionale e locale su base contrattuale se le mansioni richieste non possono essere fornite da personale distaccato dagli Stati membri. In via eccezionale, in casi debitamente giustificati, laddove non siano disponibili candidati qualificati provenienti dagli Stati membri, i cittadini degli Stati terzi partecipanti possono essere assunti su base contrattuale.
4. Le condizioni d’impiego nonché i diritti e gli obblighi del personale internazionale e locale del pilastro civile sono stabiliti nei contratti conclusi tra il pilastro civile e i membri del personale interessati.
Articolo 8
Sicurezza
1. Il comandante dell’operazione civile dirige la pianificazione delle misure di sicurezza per il pilastro civile e garantisce l’attuazione corretta ed efficace di tali misure da parte dell’iniziativa conformemente all’articolo 5.
2. Il capo della cellula di comando e sostegno civile è responsabile della sicurezza del pilastro civile e della conformità ai requisiti minimi di sicurezza applicabili all’iniziativa, in linea con la politica dell’Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell’Unione nel quadro di una capacità operativa ai sensi del titolo V TUE e relativi documenti giustificativi.
3. Il personale del pilastro civile è sottoposto ad una formazione obbligatoria in materia di sicurezza prima di assumere le proprie funzioni, conformemente al piano operativo. Riceve altresì corsi periodici di aggiornamento nel teatro delle operazioni, organizzati dal responsabile della sicurezza.
4. Il comandante dell’operazione civile assicura la protezione delle informazioni classificate dell’UE conformemente alla decisione 2013/488/UE del Consiglio
(
2
)
.
Articolo 9
Disposizioni giuridiche
Il pilastro civile ha la capacità di procurarsi servizi e forniture, stipulare contratti e concludere accordi amministrativi, assumere personale, detenere conti bancari, acquisire beni e disporne nonché liquidare il suo passivo e stare in giudizio, nella misura necessaria per l’attuazione della presente decisione.
Articolo 10
Disposizioni finanziarie
1. L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse al pilastro civile per i sei mesi successivi all’entrata in vigore della presente decisione è pari a 1 075 000 EUR. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.
2. Tutte le spese per il pilastro civile sono gestite in conformità delle regole e secondo le procedure applicabili al bilancio generale dell’Unione. La partecipazione di persone fisiche e giuridiche all’aggiudicazione di contratti d’appalto da parte del pilastro civile è aperta senza limitazioni. Inoltre, non si applica alcuna regola di origine per i beni acquistati dal pilastro civile. Con l’approvazione della Commissione il pilastro civile può concludere accordi tecnici con gli Stati membri, i paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, gli Stati terzi partecipanti e altri attori internazionali per quanto riguarda la fornitura di attrezzature, servizi e locali al pilastro civile.
3. Il pilastro civile è responsabile dell’esecuzione del suo bilancio. A tal fine il pilastro civile firma un accordo con la Commissione. Le disposizioni finanziarie rispettano la catena di comando di cui agli articoli 4, 5 e 6 e i requisiti operativi dell’iniziativa.
4. Il pilastro civile riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto al controllo della stessa, per quanto riguarda le attività finanziarie intraprese nell’ambito dell’accordo di cui al paragrafo 3.
5. Le spese connesse al pilastro civile sono ammissibili a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.
Articolo 11
Cellula di progetto civile
1. Il pilastro civile dispone di una cellula di progetto civile per individuare e attuare progetti civili a sostegno dei suoi compiti indicati all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Ove opportuno, tale cellula di progetto civile agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi al pilastro civile e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
3. Fatto salvo il paragrafo 5, il pilastro civile è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino le altre azioni dell’iniziativa in modo coerente, se il progetto è:
a)
previsto nella scheda finanziaria della presente decisione; o
b)
integrato nel corso del mandato dell’iniziativa mediante una modifica di tale scheda finanziaria su richiesta del comandante dell’operazione civile.
4. Il pilastro civile stipula un accordo con le pertinenti autorità degli Stati di cui al paragrafo 3, riguardante in particolare le modalità specifiche concernenti la risposta a qualsiasi azione emanante da terzi riguardante danni subiti a causa di atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a sua disposizione da tali Stati.
5. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati di cui al paragrafo 3 per atti od omissioni del pilastro civile nell’utilizzo dei fondi messi a disposizione da tali Stati.
6. Il CPS approva l’accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto civile da parte di Stati terzi.
Sezione III
Pilastro militare
Articolo 12
Comandante militare
1. Il direttore della capacità militare di pianificazione e condotta (
Military Planning and Conduct Capability
– MPCC) funge da comandante militare per il pilastro militare.
2. L’MPCC è la struttura di comando e di controllo fissa a livello strategico militare al di fuori del teatro delle operazioni, ed è responsabile della pianificazione e della condotta operative del pilastro militare.
3. Il comandante militare, sotto il controllo politico e la direzione strategica del CPS e l’autorità generale dell’alto rappresentante, esercita il comando e il controllo del pilastro militare a livello strategico.
4. Il comandante militare garantisce l’attuazione corretta ed efficace delle decisioni del Consiglio nonché di quelle del CPS, con riguardo alla condotta delle operazioni del pilastro militare, anche impartendo le istruzioni al suo personale.
5. Il comandante militare riferisce al Consiglio attraverso l’alto rappresentante.
6. Tutto il personale distaccato del pilastro militare resta pienamente subordinato, ove opportuno, alle autorità nazionali dello Stato di origine conformemente alla normativa nazionale, all’istituzione dell’Unione interessata o al SEAE. L’autorità nazionale, l’istituzione dell’Unione o il SEAE, ove opportuno, trasferiscono al comandante militare il controllo operativo del proprio personale distaccato.
7. Il comandante militare ha la responsabilità generale di assicurare che il dovere di diligenza dell’Unione sia correttamente assolto per il personale del pilastro militare.
Articolo 13
Capo della cellula di comando e sostegno militare
1. L’MPCC è rafforzata ai fini dell’iniziativa da una cellula di comando e sostegno militare.
2. Il capo della cellula di comando e sostegno militare assume la responsabilità del pilastro militare ed esercita il comando e il controllo a livello operativo.
3. Il capo della cellula di comando e sostegno militare risponde direttamente al comandante militare e agisce conformemente alle istruzioni del comandante militare.
Articolo 14
Direzione militare
1. L’EUMC sorveglia la corretta esecuzione dei compiti da parte del pilastro militare, condotta sotto la responsabilità del comandante militare.
2. L’EUMC riceve periodicamente relazioni del comandante militare. L’EUMC può invitare alle sue riunioni il comandante militare e il capo della cellula di comando e sostegno militare, ove opportuno.
3. Il presidente dell’EUMC agisce in qualità di punto di contatto principale con il comandante militare.
Articolo 15
Disposizioni finanziarie
1. I costi comuni del pilastro militare sono amministrati conformemente alla decisione (PESC) 2021/509.
2. L’importo di riferimento finanziario per i costi comuni del pilastro militare per il periodo di sei mesi dall’entrata in vigore della presente decisione è pari a 179 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 51, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 30 % per gli impegni e al 15 % per i pagamenti. L’importo di riferimento finanziario per eventuali periodi successivi è deciso dal Consiglio.
Articolo 16
Cellula di progetto militare
1. Il pilastro militare dispone di una cellula di progetto militare per individuare e attuare i progetti con implicazioni militari a sostegno dei suoi compiti indicati all’articolo 2, paragrafo 1.
2. Ove opportuno, la cellula di progetto militare agevola progetti attuati dagli Stati membri e da Stati terzi sotto la loro responsabilità in settori connessi al pilastro militare e a sostegno dei suoi obiettivi, e fornisce consulenza in merito.
3. Fatto salvo il paragrafo 5, il comandante militare è autorizzato a far ricorso ai contributi finanziari degli Stati membri o di Stati terzi per l’attuazione di progetti individuati che completino in modo coerente le altre azioni del pilastro militare.
4. Il Fondo europeo per la pace può gestire i contributi finanziari di cui al paragrafo 3 del presente articolo in conformità dell’articolo 30 della decisione (PESC) 2021/509.
5. Né l’Unione né l’alto rappresentante sono in alcun caso ritenuti responsabili dagli Stati di cui al paragrafo 3 per atti od omissioni del pilastro militare nell’utilizzo dei fondi di tali Stati.
6. Il CPS approva l’accettazione di un contributo finanziario alla cellula di progetto militare da parte di Stati terzi.
Sezione IV
Disposizioni finali
Articolo 17
Coerenza della risposta dell’Unione e coordinamento
1. L’alto rappresentante garantisce l’attuazione della presente decisione e ne assicura altresì la coerenza con l’azione esterna dell’Unione nel suo complesso, inclusi i programmi di sviluppo dell’Unione e i suoi programmi di assistenza umanitaria.
2. Se necessario, il comandante dell’operazione civile, il comandante militare e i capi delle delegazioni dell’Unione nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, si consultano reciprocamente.
3. Fatta salva la catena di comando, i capi delle cellule civile e militare di comando e sostegno ricevono orientamenti politici a livello locale dai capi delle delegazioni dell’Unione nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3.
4. Fatta salva la catena di comando, il personale impiegato in una delegazione dell’Unione in un paese di cui all’articolo 1, paragrafo 3, riceve orientamenti politici a livello locale dal capo di tale delegazione.
5. L’iniziativa coordina le proprie attività con le attività bilaterali degli Stati membri nel settore della sicurezza e della difesa nei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, nonché, se del caso, con i partner e le organizzazioni regionali che condividono gli stessi principi, in particolare la Comunità economica degli Stati dell’Africa occidentale e l’iniziativa di Accra.
Articolo 18
Partecipazione di Stati terzi
1. Fatta salva l’autonomia decisionale dell’Unione e il quadro istituzionale unico della stessa, e in base agli orientamenti pertinenti del Consiglio europeo, gli Stati terzi possono essere invitati a partecipare all’iniziativa.
2. Il Consiglio autorizza il CPS a invitare gli Stati terzi a offrire contributi e ad adottare le pertinenti decisioni in merito all’accettazione dei contributi proposti, su raccomandazione del comandante militare e dell’EUMC, o del comandante dell’operazione civile, rispettivamente.
3. Le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione degli Stati terzi sono oggetto di accordi conclusi a norma dell’articolo 37 TUE e conformemente alla procedura stabilita all’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Se l’Unione e uno Stato terzo hanno concluso un accordo che istituisce un quadro per la partecipazione di quest’ultimo alle missioni dell’Unione di gestione delle crisi, le disposizioni di detto accordo si applicano nell’ambito dell’iniziativa.
4. Gli Stati terzi che forniscono contributi al pilastro civile o contributi militari significativi al pilastro militare hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’iniziativa, degli Stati membri che partecipano all’iniziativa.
5. Il Consiglio autorizza il CPS a prendere le decisioni pertinenti in merito all’istituzione di un comitato dei contributori civile o militare, qualora gli Stati terzi forniscano contributi al pilastro civile o contributi militari significativi al pilastro militare.
Articolo 19
Status dell’iniziativa e del relativo personale
Lo status dell’iniziativa e del relativo personale compresi i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini dell’espletamento e del buon funzionamento della loro missione, è oggetto di un accordo concluso dall’Unione con ciascuno dei paesi di cui all’articolo 1, paragrafo 3, ai sensi dell’articolo 37 TUE e conformemente alla procedura di cui all’articolo 218 TFUE.
Articolo 20
Comunicazione di informazioni
1. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione, ove opportuno e in funzione delle esigenze dell’iniziativa, le informazioni classificate dell’UE, prodotte ai fini dell’iniziativa, in conformità della decisione 2013/488/UE del Consiglio:
a)
fino al livello previsto nei pertinenti accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi tra l’Unione e lo Stato terzo in questione; o
b)
fino al livello «CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL» negli altri casi.
2. Qualora insorgano necessità operative specifiche e immediate, l’alto rappresentante è parimenti autorizzato a comunicare al paese interessato di cui all’articolo 1, paragrafo 3, le informazioni classificate dell’UE fino al livello «RESTREINT UE/EU RESTRICTED» che sono prodotte ai fini dell’iniziativa, in conformità della decisione 2013/488/UE. A tale effetto sono adottate disposizioni tra l’alto rappresentante e le competenti autorità di tale paese.
3. L’alto rappresentante è autorizzato a comunicare agli Stati terzi associati alla presente decisione documenti non classificati dell’UE connessi alle deliberazioni del Consiglio relative all’iniziativa, coperti dall’obbligo del segreto professionale a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento interno del Consiglio
(
3
)
.
4. L’alto rappresentante può delegare i poteri di cui ai paragrafi da 1 a 3, nonché la competenza a concludere le disposizioni di cui al paragrafo 2, ai funzionari del SEAE, al comandante dell’operazione civile o al comandante militare.
Articolo 21
Pianificazione e avvio dell’iniziativa
La decisione di avviare l’iniziativa è adottata dal Consiglio previa approvazione del piano operativo per il pilastro civile e del piano della missione, comprese le regole di ingaggio, per il pilastro militare.
Articolo 22
Entrata in vigore e conclusione
1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
2. La presente decisione si applica per un periodo di due anni a decorrere dall’avvio dell’iniziativa a norma dell’articolo 21.
3. La presente decisione è abrogata conformemente alla pianificazione approvata per la conclusione dell’iniziativa e fatte salve le procedure per la verifica e la presentazione dei conti del pilastro militare di cui alla decisione (PESC) 2021/509.
Fatto a Bruxelles, il 3 agosto 2023
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(
1
)
Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (
GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14
).
(
2
)
Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (
GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1
).
(
3
)
Decisione 2009/937/UE del Consiglio, del 1
o
dicembre 2009, relativa all’adozione del suo regolamento interno (
GU L 325 dell’11.12.2009, pag. 35
).
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