Decisione UE In vigore

Decisione UE 1602/2023

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione del 31 luglio 2023 relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica

Pubblicato: 31/07/2023 In vigore dal: 31/07/2023 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2023/1602 della Commissione del 31 luglio 2023 relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica EN: Commission Implementing Decision (EU) 2023/1602 of 31 July 2023 on the primary dealer network and the definition of eligibility criteria for lead and co-lead mandates for syndicated transactions for the purposes of the borrowing activities by the Commission on behalf of the Union and of the European Atomic Energy Community

Testo normativo

4.8.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 196/44 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/1602 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2023 relativa alla rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione ( 1 ) , in particolare l’articolo 220 bis , paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) Nel contesto delle misure adottate dall’Unione in seguito alla crisi della COVID-19 con decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione ( 2 ) è stata istituita una rete di operatori principali per operare in quanto rete qualificata di enti creditizi e imprese di investimento di cui la Commissione si avvale per il collocamento di titoli di debito sul mercato primario, per la promozione di tali collocamenti e, se del caso, per la fornitura di servizi finanziari pertinenti, come la fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato. (2) Ai sensi dell’articolo 220 bis del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , le assunzioni di prestiti autorizzate a norma dell’articolo 5, paragrafo 1, della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio ( 4 ) e, tranne in casi debitamente giustificati, le operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito per finanziare i programmi di assistenza finanziaria dovrebbero essere svolte dalla Commissione attuando una strategia di finanziamento diversificata. Una strategia di finanziamento diversificata è un metodo generale di assunzione di prestiti che accorda flessibilità per quanto riguarda la tempistica e la scadenza delle singole operazioni di finanziamento e permette erogazioni regolari e affidabili ai beneficiari. (3) Dopo due anni di funzionamento della rete di operatori principali sono necessari alcuni miglioramenti, in particolare in relazione ai processi delle notifiche trasmesse dagli operatori principali e alla sospensione o all’esclusione di un operatore principale dalla rete. (4) Il ricorso ai mercati dei capitali si esplica su vasta scala, e le emissioni hanno luogo molto frequentemente. Di conseguenza, l’organizzazione delle operazioni di finanziamento deve essere flessibile. (5) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete hanno il diritto di partecipare alle aste condotte dalla Commissione per l’assunzione di prestiti sui mercati dei capitali. La definizione dei criteri di idoneità si basa sull’esperienza acquisita dalla Commissione nella selezione degli enti creditizi e delle imprese di investimento nell’ambito dei programmi di assistenza finanziaria esistenti. Essa si basa inoltre sulle migliori prassi degli emittenti sovrani e sovranazionali. (6) Gli enti creditizi e le imprese di investimento dovrebbero avere il diritto di far parte della rete di operatori principali se rispondono ai criteri di idoneità. Tali criteri mirano a garantire l’esercizio efficiente della funzione di operatore principale, in particolare la buona esecuzione delle operazioni di mercato e il rispetto degli impegni di sottoscrizione. A tale riguardo, è fondamentale che gli operatori principali idonei dimostrino di possedere una solida struttura organizzativa, capacità professionali e di gestione e una significativa attività di mercato nella sottoscrizione delle emissioni di obbligazioni sovrane e sovranazionali e che dimostrino di rispettare il quadro normativo pertinente, in particolare per quanto riguarda i requisiti prudenziali dell’Unione ( 5 ) e la relativa vigilanza ( 6 ) . Nel rispetto del principio di trasparenza, detti criteri e le decisioni di ammissione di un ente creditizio o di un’impresa di investimento come operatore principale dovrebbero essere pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . (7) L’appartenenza alle reti di operatori principali gestite da uno Stato membro o da un emittente sovranazionale conferisce all’ente creditizio o all’impresa di investimento il diritto di partecipare alle aste pubbliche del debito di tale emittente. La partecipazione regolare e attiva a procedure d’asta di emittenti sovrani o sovranazionali è una dimostrazione attendibile di esperienza nelle operazioni di gestione del debito pubblico. L’idoneità a far parte della rete di operatori principali dell’Unione dovrebbe pertanto essere subordinata all’appartenenza ad almeno una rete di operatori principali di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo o a un meccanismo di negoziazione su mercati primari. (8) Gli operatori principali ammessi a far parte della rete di operatori principali dovrebbero essere autorizzati a portare il titolo di «Membro della rete di operatori principali dell’Unione europea» e a partecipare a tutte le aste di titoli di debito dell’Unione e di Euratom. Tali operatori dovrebbero acquistare una percentuale media ponderata minima dei volumi messi all’asta e rispettare determinati obblighi di comunicazione. (9) Gli operatori principali dovrebbero inoltre rispettare le condizioni generali che disciplinano la partecipazione alla rete di operatori principali, in particolare per quanto riguarda i diritti, gli impegni e gli obblighi dei membri della rete di operatori principali, la revisione annuale, gli obblighi di comunicazione, nonché le norme relative ai controlli, alla sospensione dell’appartenenza, all’esclusione dalla rete di operatori principali e alla possibilità di ritirarsi da quest’ultima. (10) Oltre che mediante aste, l’emissione di titoli di debito nell’ambito dei programmi di assunzione di prestiti è effettuata anche tramite sindacazione o collocamenti privati. A tale riguardo, gli enti creditizi o le imprese di investimento che soddisfano le condizioni di idoneità stabilite per le operazioni sindacate e i collocamenti privati sono nominati dalla Commissione ai fini di ciascuna operazione di assunzione di prestiti. (11) I membri della rete di operatori principali che acquistano una percentuale media ponderata dei volumi messi all’asta superiore a quella richiesta per far parte della rete stessa, che mantengono una quota sufficiente di titoli di debito dell’Unione e di Euratom sul mercato secondario e che soddisfano le prescrizioni minime dell’accordo di quotazione dovrebbero poter fungere da capofila nelle operazioni sindacate. Questo gruppo di operatori dovrebbe inoltre impegnarsi a promuovere la liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom attraverso un’attività supplementare di supporto agli scambi, a fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione e a promuovere le emissioni dell’Unione e di Euratom presso gli investitori. (12) I compiti connessi ai ruoli di capofila e di capofila associato dovrebbero essere considerati servizi finanziari ai sensi dell’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. La nomina di operatori principali idonei quali membri del sindacato per un’operazione di emissione specifica dovrebbe pertanto basarsi su una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. La procedura di nomina degli operatori capofila dovrebbe comprendere l’invio di una richiesta di proposte agli operatori idonei e la valutazione delle proposte ricevute da parte della Commissione. (13) Poiché si prevede che la Commissione faccia ricorso ai mercati dei capitali con notevole frequenza, è necessario istituire un meccanismo agevole, rapido ed efficiente per nominare le banche come capofila per le operazioni sindacate. Occorre pertanto garantire una base equa e trasparente per limitare la richiesta di proposte a un sottogruppo di operatori principali idonei a partecipare ai sindacati. Questa selezione aggiuntiva serve a trovare un equilibrio tra la concorrenza nelle procedure di appalto di servizi di supporto al sindacato e la necessità di efficienza nella preparazione delle operazioni sensibili al fattore tempo, come pure a evitare la duplicazione degli sforzi da parte degli operatori principali che presentano proposte per i mandati dei sindacati. Tale selezione delle banche dovrebbe basarsi su criteri qualitativi e quantitativi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Questo processo dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo di rotazione che garantisca pari opportunità di partecipazione a tutti gli operatori principali idonei. (14) Gli operatori principali dovrebbero notificare alla Commissione qualsiasi caso di mancato rispetto delle pratiche di mercato e della deontologia, anche notificando alla Commissione tutti gli eventuali procedimenti, sentenze, decisioni o sanzioni connessi alle disposizioni pertinenti del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda il sistema di individuazione precoce e di esclusione, in particolare gli articoli da 135 a 142. Tali notifiche dovrebbero riguardare unicamente gli operatori principali stessi e le rispettive società controllanti. Una notifica di questo tipo lascerebbe impregiudicato l’obbligo degli operatori principali di informare immediatamente la Commissione di qualsiasi cambiamento intervenuto nelle situazioni dichiarate nella procedura di presentazione della domanda. (15) Al fine di permettere maggiore liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom sul mercato secondario e di migliorare la formazione dei prezzi e la trasparenza, è opportuno introdurre un accordo di quotazione che induca gli operatori principali a operare come market maker e a quotare i titoli di debito dell’Unione e di Euratom sulle piattaforme elettroniche riconosciute. I membri della rete di operatori principali dovrebbero ricevere gli opportuni incentivi per impegnarsi in tali attività di market making. A tal fine è opportuno stabilire i criteri del rispetto delle prescrizioni dell’accordo di quotazione. (16) Al fine di costituire incentivi supplementari affinché tutti gli operatori principali si impegnino in attività di market making, è opportuno fornire un accesso più semplice ai mandati di capofila associato per le operazioni sindacate anche agli operatori principali che sostengono la liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom sul mercato secondario e che soddisfano le prescrizioni minime dell’accordo di quotazione ma non rispondono ai criteri di idoneità per fungere da capofila nelle operazioni sindacate. Tale accesso ai mandati di capofila associato permetterebbe alla Commissione di offrire incentivi supplementari a una gamma più ampia di membri della rete di operatori principali che intervengono in sostegno delle emissioni di debito dell’Unione e di Euratom. È quindi opportuno stabilire i criteri di idoneità per i mandati di capofila associato per le operazioni sindacate. La Commissione dovrebbe contemplare mandati di capofila associato per almeno un’operazione nel periodo coperto da un piano di finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione ( 7 ) . (17) È opportuno definire e delimitare chiaramente gli impegni che riguardano i mandati di capofila e capofila associato e assicurare che i criteri di idoneità per il ruolo di capofila associato siano proporzionati ai relativi vantaggi. A tale scopo i mandati di capofila associato possono anche essere attribuiti a operatori principali che rispondono ai pertinenti criteri di idoneità ma non possono assumersi tutti gli impegni supplementari che sono prescritti per il mandato di capofila. Tutti gli operatori principali che soddisfano i criteri di idoneità per il ruolo di capofila associato dovrebbero essere invitati a partecipare in qualità di capifila associati a un’operazione sindacata, salvo nei casi in cui si ottenga maggiore efficienza operativa con un sottoinsieme di operatori idonei. In tali casi i capifila associati idonei dovrebbero essere selezionati per ordine alfabetico con un meccanismo di rotazione. (18) Al fine di migliorare ulteriormente la tutela degli interessi finanziari dell’Unione, i processi di sospensione e di esclusione degli operatori principali dovrebbero essere chiari ed efficienti. È importante garantire che in caso di necessità la sospensione di un operatore principale possa avvenire senza indebito ritardo. Nei casi in cui è avviato un processo di esclusione, tale processo dovrebbe consentire un tempo sufficiente agli operatori principali per rispondere a un avviso di non conformità comunicato dalla Commissione e, ove applicabile, per prendere misure correttive nei casi in cui tale non conformità possa essere corretta. (19) Tenuto conto della necessità di tutelare gli interessi finanziari dell’Unione, è opportuno stabilire regole di monitoraggio per garantire che i membri della rete di operatori principali rispettino gli obblighi stabiliti dalla presente decisione e le altre disposizioni applicabili pertinenti, in particolare le condizioni generali. L’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) dovrebbe prendere parte, se del caso, a tale vigilanza. (20) La decisione (UE, Euratom) 2021/625 ha istituito la rete di operatori principali e ha definito, in particolare, i criteri di idoneità per la selezione dei suoi membri. La decisione (UE) 2021/857 ( 8 ) ha modificato la decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione e ha ampliato i criteri di idoneità includendo alcune imprese di investimento autorizzate a esercitare attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ) . La presente decisione si basa sui principi stabiliti da dette decisioni. La presente decisione dovrebbe pertanto sostituire la decisione (UE, Euratom) 2021/625 che dovrebbe di conseguenza essere abrogata, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: CAPO 1 OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione istituisce la rete di operatori principali e stabilisce i criteri di idoneità e le disposizioni procedurali per la selezione dei suoi membri, unitamente ai loro diritti e obblighi. 2.   La presente decisione si applica a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione per conto dell’Unione e di Euratom nelle quali la Commissione seleziona controparti finanziarie private. Articolo 2 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: 1) «asta»: il processo di emissione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in base a offerte competitive mediante una piattaforma d’asta su un mercato primario; 2) «programmi di assunzione di prestiti»: i programmi dell’Unione e di Euratom che prevedono attività di assunzione di prestiti sui mercati finanziari; 3) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013; 4) «titoli di debito»: effetti passivi e/o strumenti finanziari a breve termine, quali i buoni del Tesoro e altri strumenti finanziari emessi dall’Unione e/o da Euratom; 5) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE; 6) «piattaforma interoperatore»: una sede di negoziazione elettronica da operatore a operatore, stabilita nell’Unione europea, quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 24, della direttiva 2014/65/UE, sulla quale gli operatori principali intervengono come market maker per le negoziazioni sul mercato secondario; 7) «quotazione»: tassi o prezzi fissi di offerta e domanda dichiarati sulle piattaforme interoperatore che comportano la conclusione automatica di un’operazione se un altro partecipante ha fornito tassi o prezzi di offerta o domanda corrispondenti (registro centrale di ordini con limite di prezzo); 8) «membri della rete di operatori principali»: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’articolo 4 e compreso nell’elenco di cui all’articolo 15; 9) «emittente europeo sovranazionale»: la Banca di Sviluppo del Consiglio d’Europa, il Fondo europeo di stabilità finanziaria, il meccanismo europeo di stabilità, la Banca europea per gli investimenti o la Banca nordica per gli investimenti. Articolo 3 Istituzione della rete di operatori principali La rete di operatori principali dell’Unione («rete di operatori principali») è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione: a) collocamento di titoli di debito su mercati primari dei capitali, in particolare mediante aste e operazioni sindacate; b) promozione della liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom sui mercati finanziari; c) fornitura di consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione; d) promozione e sviluppo del collocamento dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom. CAPO 2 APPARTENENZA ALLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI Articolo 4 Criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di operatori principali Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti: a) sono soggetti giuridici stabiliti e aventi la sede sociale nell’Unione o in un paese dello Spazio economico europeo; b) sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare attività a titolo di una delle seguenti tipologie: i) un ente creditizio a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) ; o ii) un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e c) sono membri di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali istituita al fine di fungere da controparte di uno Stato membro o di un emittente sovranazionale europeo. Ai fini della presente decisione, una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è uno dei soggetti seguenti: i) una rete, un gruppo o un sistema organizzato di enti finanziari, nominato da un emittente sovrano o sovranazionale per fungere da controparte di mercato nel quadro della gestione del debito pubblico, l’appartenenza alla quale o al quale prevede di norma la partecipazione all’emissione di titoli di debito pubblico mediante aste; ii) un meccanismo di negoziazione su mercati primari che è sostanzialmente equivalente alla rete, al gruppo o al sistema organizzato di cui al punto i). Articolo 5 Impegni 1.   I membri della rete di operatori principali assumono gli impegni seguenti: a) acquistare almeno la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione o da Euratom su base semestrale in conformità all’allegato I, parte 1; b) rispettare l’obbligo di comunicare accuratamente, tempestivamente e integralmente alla Commissione con cadenza mensile i volumi negoziati di titoli di debito dell’Unione e di Euratom, secondo il formato armonizzato di comunicazione per la negoziazione sul mercato secondario europeo del debito sovrano stabilito dal sottocomitato sui mercati UE del debito sovrano del comitato economico e finanziario europeo; c) presentare una copia firmata delle «Condizioni generali per gli operatori principali dell’Unione europea»; d) assicurare che le autorizzazioni di negoziazione fornite agli addetti alla negoziazione siano rivedute ogni trimestre e siano validamente vigenti; e) rispettare le pratiche di mercato e la deontologia, in particolare: i) assicurare il rispetto delle norme di condotta e degli standard più elevati in relazione alle pratiche di mercato applicabili alle loro operazioni relative alle attività sul mercato del reddito fisso in EUR; ii) gli operatori principali e le società controllanti applicano misure in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo in conformità alle disposizioni normative e regolamentari nazionali e unionali in vigore; iii) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento. Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo; iv) ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione se l’operatore stesso o la società controllante sono condannati in sede penale, anche per evasione fiscale, o sono colpiti da sanzioni amministrative o disciplinari o sono sospesi o espulsi da un’organizzazione di settore in qualsiasi Stato membro; v) se un’autorità competente di uno Stato membro individua carenze in materia di antiriciclaggio o lotta al finanziamento del terrorismo o impone una sanzione in relazione a tali ambiti, gli operatori principali informano la Commissione immediatamente e riferiscono sulle misure correttive da essi adottate; vi) gli operatori principali assicurano di non concludere operazioni riguardanti i titoli di debito dell’Unione e di Euratom con la partecipazione di controparti costituite o stabilite in un paese compreso nella lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali o individuato come paese terzo ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849 e presente nell’elenco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/1675, o che non rispetta effettivamente le norme sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni in materia fiscale o sulle violazioni dei regimi sanzionatori convenute a livello dell’Unione o internazionale, in particolare le misure restrittive previste dall’articolo 215 TFUE; f) trattare come riservate tutte le informazioni ricevute dalla Commissione. 2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), la qualità delle informazioni comunicate è valutata regolarmente e i risultati sono comunicati all’operatore principale interessato. L’operatore principale è informato se i dati forniti non sono accurati. 3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera e), la Commissione valuta la condotta degli operatori principali nell’effettuazione di operazioni sindacate e altre operazioni di gestione del debito in termini di tempestività, neutralità di mercato, esecuzione ordinata ed efficiente. Articolo 6 Condizioni generali 1.   Le condizioni generali si applicano a tutte le attività di assunzione di prestiti e gestione del debito svolte dalla Commissione a titolo dei programmi di assunzione di prestiti a norma della presente decisione. 2.   In conformità alla presente decisione, le condizioni generali: a) stabiliscono i dettagli degli obblighi validi per la durata della partecipazione alla rete di operatori principali e i dettagli dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato; b) stabiliscono il contenuto della revisione annuale e la relativa procedura; c) stabiliscono le norme dettagliate per gli obblighi di comunicazione; d) stabiliscono le norme relative ai controlli; e) stabiliscono i dettagli delle norme e procedure per la sospensione dell’appartenenza, la revoca della sospensione e l’esclusione dalla rete di operatori principali; e f) disciplinano la possibilità di ritirarsi dalla rete di operatori principali; g) stabiliscono le norme dettagliate degli accordi di quotazione, tra cui il periodo di osservazione e le prescrizioni e il processo per il riconoscimento della piattaforma interoperatore. 3.   I termini sono calcolati come segue: a) se un termine è espresso in giorni o mesi a partire da una certa data o un certo evento, il giorno o il mese in cui cade detta data o si verifica detto evento non è incluso in tale termine; b) i termini espressi in giorni comprendono unicamente le giornate operative. Le giornate operative sono determinate in conformità al calendario lussemburghese delle festività (https://www.abbl.lu/fr/topic/bank-holidays/); c) un termine espresso in mesi scade alla fine del giorno dell’ultimo mese corrispondente al giorno in cui è caduta la data o si è verificato l’evento a partire da cui è calcolato il termine; d) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza non esiste nell’ultimo mese, il termine scade con lo spirare dell’ultimo giorno di detto mese; e) se, per un termine espresso in mesi, il giorno determinato per la sua scadenza cade in un giorno festivo, il termine è prorogato fino alla fine della prima giornata operativa successiva. Articolo 7 Diritti dei membri della rete di operatori principali I membri della rete di operatori principali hanno i diritti seguenti: a) presentarsi con la qualifica di «Membro della rete di operatori principali dell’Unione europea»; b) partecipare e fare offerte in tutte le aste di titoli di debito dell’Unione o di Euratom; c) ricevere regolarmente e con cadenza almeno annuale un feedback sulle proprie prestazioni, in particolare in relazione alla posizione in classifica nelle aste e sui mercati secondari; tale feedback è basato sul processo di valutazione interna di cui all’articolo 13, i cui criteri obiettivi sono comunicati agli operatori principali; d) fatto salvo il capo 3, essere ammissibili alle operazioni di gestione del debito, comprese le seguenti: i) collocamenti privati; ii) operazioni di vendita con patto di riacquisto come definite nell’articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 11 ) ; iii) swap come definiti nell’allegato III, sezione 1, punto 10, del regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione ( 12 ) ; e) dimettersi in qualsiasi momento dalla rete di operatori principali mediante comunicazione delle dimissioni alla Commissione; tali dimissioni producono effetti dalla prima giornata operativa del primo mese successivo alla data di comunicazione. CAPO 3 MANDATI DI CAPOFILA E CAPOFILA ASSOCIATO PER OPERAZIONI SINDACATE Articolo 8 Criteri di idoneità per i mandati di capofila per operazioni sindacate I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti: a) aver acquistato una quota minima dei volumi messi all’asta dall’Unione e da Euratom, come media ponderata delle ultime aste con aggiornamenti continui; b) aver fornito prove, in base ai dati sulle operazioni comunicati a norma della presente decisione, di detenere tra gli operatori principali una quota di mercato minima dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom su mercati secondari; c) aver rispettato le prescrizioni minime degli accordi di quotazione durante il periodo di osservazione; d) aver accettato, nel contesto delle condizioni generali, le condizioni generali dei mandati per le operazioni sindacate e il tariffario. Le quote minime di cui al primo comma, lettere a) e b), le prescrizioni minime di cui al primo comma, lettera c), e le altre norme dettagliate per i mandati di capofila si basano sulle migliori prassi di mercato, in particolare degli emittenti di pari grado, e riflettono il rapporto tra vantaggi e obblighi dei membri della rete di operatori principali. Qualora il criterio contempli anche le quote relative, le percentuali terranno conto del numero complessivo degli operatori principali. Articolo 9 Criteri di idoneità per i mandati di capofila associato per operazioni sindacate I membri della rete di operatori principali sono idonei a fungere da capofila associato per operazioni sindacate purché rispondano ai criteri seguenti: a) aver accettato, nel contesto delle condizioni generali, le condizioni generali dei mandati di capofila associato per le operazioni sindacate e il tariffario; b) aver rispettato le prescrizioni minime degli accordi di quotazione durante il periodo di osservazione; e c) non aver ricevuto mandati di capofila durante il periodo di osservazione. Le prescrizioni minime di cui al primo comma, lettera b), e il periodo di osservazione di cui al primo comma, lettere b) e c), e le altre norme dettagliate per i mandati di capofila associato si basano sulle migliori prassi di mercato, tra cui quelle degli emittenti di pari grado, e riflettono il rapporto tra vantaggi e obblighi dei membri della rete di operatori principali. Articolo 10 Tariffario Il tariffario di cui all’articolo 8, primo comma, lettera d), e all’articolo 9, primo comma, lettera a), si applica alle operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito. Il tariffario stabilisce una remunerazione commisurata ai costi e ai rischi in capo agli operatori principali idonei per lo svolgimento di operazioni di assunzione di prestiti e gestione del debito dell’Unione e di Euratom, assicurando nel contempo all’Unione efficienza in termini di costo e tenendo presenti le specificità delle emissioni di debito dell’Unione, in particolare i volumi e le scadenze. Il tariffario figura in un allegato delle condizioni generali per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate. Articolo 11 Accordi di quotazione Le prescrizioni minime degli accordi di quotazione di cui all’articolo 8, primo comma, lettera c), e all’articolo 9, primo comma, lettera b), si riferiscono all’orario di negoziazione, al numero di quotazioni e di margini negoziati per specifici titoli di debito dell’Unione e su una piattaforma interoperatore riconosciuta durante il periodo di osservazione. Articolo 12 Impegni supplementari per i mandati di capofila I membri della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui all’articolo 8 possono ricevere mandati di capofila per operazioni sindacate in base alla valutazione del loro impegno a eseguire una o più delle attività seguenti: a) promuovere con la massima diligenza possibile la liquidità dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom con attività di supporto agli scambi, contribuendo in tal modo alla formazione dei prezzi, all’efficienza del mercato secondario e allo svolgimento ordinato della negoziazione; b) fornire consulenza leale e informazioni di mercato alla Commissione al fine di progettare e attuare i programmi di assunzione di prestiti, e in particolare fornire consulenza prima della pubblicazione del programma di finanziamento e nel contesto della preparazione delle operazioni di gestione del debito a titolo dei programmi di assunzione di prestiti; c) fornire alla Commissione informazioni regolari in materia di tendenze di mercato, analisi e ricerca sul funzionamento dei mercati del reddito fisso, in particolare per titoli sovrani, sovranazionali e di agenzie; d) nel quadro della loro strategia commerciale, promuovere e sviluppare il collocamento di titoli di debito dell’Unione e di Euratom presso una comunità di investitori diversificata ed ampia. Articolo 13 Selezione del sindacato 1.   I sindacati sono selezionati a norma dell’allegato I, capo 1, sezione 2, punto 11.1, lettera j), del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara. 2.   La Commissione invia le richieste di proposte a un sottogruppo di membri idonei della rete di operatori principali che rispondono ai criteri di cui agli articoli 8 e 12 per ricevere offerte di partecipazione come capofila. 3.   La selezione del sottogruppo di operatori principali idonei cui la Commissione invia la richiesta di proposte si basa su criteri qualitativi e quantitativi obiettivi, riguardanti la capacità dimostrata dagli operatori principali idonei di fornire supporto alle emissioni sovrane e sovranazionali sui mercati primari e secondari e di distribuire i titoli di debito agli investitori. Tali criteri comprendono anche una valutazione dell’esecuzione delle attività di cui all’articolo 12. La Commissione applica un criterio di rotazione per garantire che tutti i membri idonei della rete di operatori principali siano invitati regolarmente a rispondere a richieste di proposte. 4.   Le offerte di cui al paragrafo 2 ricevute da membri idonei sono valutate in base a un insieme aggiuntivo di criteri qualitativi e quantitativi obiettivi e allo scopo di formare un sindacato che presenti la migliore combinazione possibile di soggetti per l’esecuzione ottimale di una data operazione. 5.   I criteri per l’invio delle richieste di proposte e per la valutazione delle offerte ricevute sono comunicati al sottogruppo di membri della rete di operatori principali unitamente alla richiesta di proposte. 6.   La Commissione può invitare gli operatori principali a esprimere interesse per il mandato di capofila associato per un’operazione sindacata, oltre che di capofila congiunto o capifila congiunti, in funzione delle circostanze di mercato e con l’obiettivo di garantire il rendimento ottimale di una data operazione. La Commissione può invitare tutti gli operatori principali idonei in conformità all’articolo 8 o un sottogruppo degli stessi, selezionato per ordine alfabetico e con un meccanismo di rotazione. Tale invito è contemplato per almeno un’operazione sindacata nel periodo coperto da un piano di finanziamento stabilito ai sensi dell’articolo 4 della decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione. 7.   La Commissione attribuisce a tutti gli operatori principali che hanno accettato l’invito di cui al paragrafo 6 il mandato di capofila associato. CAPO 4 DOMANDA DI AMMISSIONE E ISTITUZIONE DELL’ELENCO DEI MEMBRI DELLA RETE DI OPERATORI PRINCIPALI E MONITORAGGIO Articolo 14 Domanda di ammissione ed elenco di operatori principali 1.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione. 2.   Le domande di ammissione alla rete di operatori principali comprendono prove della conformità agli articoli 4 e 5. La domanda di ammissione e i relativi allegati contengono informazioni dettagliate sulle prove e sulla documentazione di supporto da allegare. 3.   Qualora la domanda di ammissione sia incompleta, o siano incomplete le informazioni o insufficienti i dati, il richiedente può essere invitato dalla Commissione a fornire le necessarie informazioni aggiuntive. La mancata comunicazione delle necessarie informazioni aggiuntive entro una scadenza specificata comporta il respingimento della domanda di ammissione. 4.   La presentazione di informazioni o documenti falsi, fuorvianti o non veritieri nel corso della procedura di presentazione della domanda comporta la non ammissione alla rete di operatori principali o, a seconda del caso, può comportare l’esclusione dalla rete di operatori principali in conformità all’articolo 17. 5.   Nel modulo di domanda ciascun operatore principale dichiara di accettare le condizioni generali, riconoscendo il carattere vincolante delle stesse e impegnandosi a rispettarle. 6.   La domanda di ammissione e le condizioni generali devono essere firmate e le condizioni generali anche siglate su ciascuna pagina da un rappresentante debitamente autorizzato dell’operatore principale che, in base alle norme applicabili della giurisdizione pertinente e ai documenti societari pertinenti, abbia il potere di vincolare l’operatore principale ai fini dell’esecuzione degli obblighi e delle attività previsti dalle condizioni generali. A tal fine in sede di presentazione del modulo di domanda è fornito un estratto del pertinente registro delle società. 7.   Tutte le comunicazioni, gli avvisi o le informazioni relativi alla presente decisione e alle condizioni generali sono trasmessi al recapito per le notifiche eletto da ciascun operatore principale nel modulo di domanda e sono indirizzati alla persona designata nel modulo di domanda in qualità di coordinatore. Articolo 15 Ammissione alla rete di operatori principali 1.   La decisione sull’eventuale iscrizione del richiedente nell’elenco dei membri della rete di operatori principali è adottata al più tardi entro due mesi dalla presentazione della relativa domanda. Se un richiedente è invitato a presentare informazioni aggiuntive in conformità all’articolo 14, paragrafo 3, il termine per la decisione che lo riguarda è sospeso fino alla data di presentazione delle informazioni aggiuntive in questione. Se il richiedente informa la Commissione di considerare la domanda completa, la decisione è adottata entro 2 mesi. La decisione è notificata al richiedente. 2.   In caso di respingimento sono indicate le motivazioni. 3.   L’elenco aggiornato dei membri della rete di operatori principali è pubblicato una volta l’anno nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . 4.   Ai fini della revisione annuale gli operatori principali sono invitati a dichiarare alla Commissione che continuano a soddisfare tutti i criteri di idoneità di cui all’articolo 4. Articolo 16 Monitoraggio La Commissione può svolgere verifiche, o nominare un terzo per il loro svolgimento, al fine di controllare la conformità alla presente decisione dei membri della rete di operatori principali. I membri della rete di operatori principali collaborano e agevolano lo svolgimento di tali verifiche, in particolare fornendo le informazioni e i dati necessari oltre che l’accesso agli stessi. Ciascun membro della rete di operatori principali è tenuto: a) a comunicare alla Commissione il massimale di rischio stabilito per l’attività di negoziazione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom in conformità alle condizioni generali; b) a informare la Commissione di qualsiasi revisione al ribasso del rating da parte delle agenzie di rating nell’Unione riconosciute dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati; c) a informare immediatamente la Commissione di qualsiasi evento sopravvenuto di non conformità a qualsiasi criterio di idoneità di cui all’articolo 4. Con l’accettazione delle condizioni generali ciascun operatore principale esprime il consenso a possibili audit e verifiche relativi ai dati trasmessi alla Commissione nel contesto degli obblighi di comunicazione, in particolare in riferimento ai dati da utilizzare per valutare i suoi risultati sul mercato secondario. Articolo 17 Sospensione ed esclusione dalla rete di operatori principali 1.   L’appartenenza dell’operatore principale alla rete di operatori principali può essere sospesa nei casi seguenti: a) apertura di un procedimento a carico di un operatore principale come indicato all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto iii); b) avvio di una procedura che può comportare la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all’articolo 4, lettera c); c) presenza di motivi di esclusione dell’operatore principale a norma dell’articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046. L’operatore principale è invitato mediante avviso di pre-sospensione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento dell’avviso, salvo in casi debitamente giustificati, tra cui in particolare quelli riguardanti il rischio reputazionale. La decisione di sospensione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale non conforme. Gli operatori principali sospesi non ricevono mandati di capofila o capofila associato durante il periodo di sospensione. La sospensione può essere revocata su richiesta dell’operatore principale sospeso. Unitamente alla richiesta l’operatore principale presenta prove sufficienti del fatto che, a seconda del caso, il procedimento di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera a), non è più in corso e non ha comportato una sanzione di qualsiasi natura nei confronti dell’operatore sospeso, o che la procedura di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), non è più in corso e non ha comportato la cessazione della partecipazione alla rete o al meccanismo di cui all’articolo 4, lettera c). Le prove presentate sono valutate ed è presa una decisione entro 15 giornate operative dal ricevimento della richiesta, purché siano state presentate prove sufficienti. 2.   L’operatore principale è escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti: a) se l’operatore principale non soddisfa più una delle condizioni di cui all’articolo 4; b) se l’operatore principale si trova in uno dei casi di esclusione di cui agli articoli da 135 a 142 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046; c) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettere a) e c). 3.   Nei casi di cui al paragrafo 2 si applica la procedura seguente per l’esclusione dalla rete di operatori principali: a) l’operatore principale è invitato mediante avviso di pre-esclusione a presentare le proprie osservazioni entro un termine non inferiore a 7 giorni dal ricevimento dell’avviso; b) la decisione di esclusione è notificata all’operatore principale. La decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso. 4.   L’operatore principale può essere escluso dalla rete di operatori principali nei casi seguenti: a) mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 5, lettere b), d), e) ed f); b) aver commesso una violazione di cui all’articolo 30 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) sancita da una decisione definitiva adottata dall’autorità competente del caso; c) qualora l’autorità competente abbia adottato una decisione definitiva in seguito a un procedimento di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera e), punto v), o in relazione a disposizioni legislative e regolamentari in materia di antiriciclaggio e lotta al finanziamento del terrorismo. 5.   Nei casi di cui al paragrafo 4 si applica la procedura seguente: a) l’operatore principale interessato riceve un avviso che specifica i motivi di non conformità, una richiesta di presentare osservazioni e le misure correttive che intende prendere per ripristinare e/o assicurare la conformità ai criteri e/o il rispetto degli obblighi pertinenti, ed è disposto un termine per la presentazione di osservazioni non inferiore a 7 giorni dalla data in cui l’operatore principale ha ricevuto l’avviso; b) dopo l’esame delle osservazioni ed eventualmente delle misure correttive presentate, può essere presa la decisione di escludere dalla rete di operatori principali l’operatore principale non conforme; c) la decisione di esclusione indica le motivazioni dell’esclusione; d) la decisione di esclusione ha effetto la prima giornata operativa successiva alla data della sua notifica all’operatore principale escluso. 6.   La sospensione dell’appartenenza a norma del paragrafo 1, l’esclusione a norma dei paragrafi da 2 a 5 e le dimissioni dalla rete di operatori principali a norma dell’articolo 7, lettera e), non producono effetti sui diritti e sugli obblighi dell’operatore principale interessato per quanto riguarda i contratti conclusi prima della data effettiva, rispettivamente, di esclusione, sospensione o dimissioni. 7.   La sospensione non comporta la sospensione degli obblighi di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e all’articolo 16. CAPO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Articolo 18 La decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione è abrogata. I riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti alla presente decisione e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II. Articolo 19 L’articolo 8, lettere a) e b), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 continua ad applicarsi alle operazioni sindacate avviate prima del 1 o novembre 2023. L’articolo 8, primo comma, lettere a) e b), l’articolo 9, primo comma, lettere a) e c), e l’articolo 11 si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1 o novembre 2023. L’articolo 8, primo comma, lettera c), l’articolo 9, primo comma, lettera b), e l’articolo 13, paragrafi 6 e 7, si applicano alle operazioni sindacate avviate a partire dal 1 o luglio 2024. Articolo 20 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il 31 luglio 2023 Per la Commissione La presidente Ursula VON DER LEYEN ( 1 ) Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ( GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1 ). ( 2 ) Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021, relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica ( GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170 ). ( 3 ) Regolamento (UE, Euratom) 2022/2434 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 dicembre 2022, che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l’istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti ( GU L 319 del 13.12.2022, pag. 1 ). ( 4 ) Decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, relativa al sistema delle risorse proprie dell’Unione europea e che abroga la decisione 2014/335/UE, Euratom ( GU L 424 del 15.12.2020, pag. 1 ). ( 5 ) Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1 ). ( 6 ) Cfr. in particolare il regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) ( GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1 ) e il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi ( GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63 ). ( 7 ) Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2022/2544 della Commissione, del 19 dicembre 2022, che stabilisce le disposizioni per l’amministrazione e l’attuazione delle operazioni di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell’UE nel quadro della strategia di finanziamento diversificata e delle relative operazioni di erogazione di prestiti ( GU L 328 del 22.12.2022, pag. 109 ). ( 8 ) Decisione (UE) 2021/857 della Commissione, del 27 maggio 2021, recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione ( GU L 188 del 28.5.2021, pag. 103 ). ( 9 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349 ). ( 10 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE ( GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338 ). ( 11 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ( GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1 ). ( 12 ) Regolamento delegato (UE) 2017/583 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sui mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sugli obblighi di trasparenza a carico delle sedi di negoziazione e delle imprese di investimento in relazione a obbligazioni, strumenti finanziari strutturati, quote di emissione e derivati ( GU L 87 del 31.3.2017, pag. 229 ). ( 13 ) Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione ( GU L 173 del 12.6.2014, pag. 1 ). ALLEGATO I 1. Adempimento dell’obbligo di acquistare come minimo la percentuale media ponderata dello 0,05 % dei volumi messi all’asta dall’Unione e/o da Euratom su base semestrale a) Le aste sono effettuate attraverso un sistema di aste gestito da un gestore di aste selezionato dalla Commissione («gestore di aste»). b) La partecipazione alle aste e l’acquisto di titoli di debito messi all’asta si svolgono conformemente alle regole dell’asta stabilite dal gestore di aste e approvate dalla Commissione. Gli operatori principali sottoscrivono le regole dell’asta e le rispettano. c) Dovrebbe essere inteso da parte di tutti gli operatori principali che essi agiscono e partecipano alle aste a proprio rischio e che la Commissione non è in alcun modo responsabile delle decisioni dei partecipanti alle aste né, in particolare, delle eventuali perdite, dirette o indirette, derivanti da operazioni concluse da tali partecipanti. d) Gli operatori principali adottano tutte le misure necessarie per garantire di poter partecipare all’asta, in particolare stipulano i contratti con il gestore di aste, espletano tutte le procedure e le formalità necessarie per la partecipazione all’asta e dispongono dell’infrastruttura tecnica per partecipare. e) La Commissione non sostiene alcun costo e non ha alcuna responsabilità nei confronti dell’operatore principale in relazione ai contratti tra quest’ultimo e il gestore di aste o in relazione all’infrastruttura tecnica per l’asta. f) Gli operatori principali possono essere dispensati dall’adempimento dell’obbligo di cui all’articolo 5, lettera a), solo in casi di forza maggiore, in cui non rientrano in particolare i casi di cattivo funzionamento o di problemi tecnici in relazione all’infrastruttura. g) Ai calcoli del volume acquistato dagli operatori principali nel corso del periodo di sei mesi in questione si applicano le ponderazioni di cui alla seguente tabella: Durata residua < 3,5 mesi 3,5 mesi -1 anno 1 anno - 4 anni 4 anni - 8 anni 8 anni -12 anni 12 anni - 17 anni 17 anni - 23 anni > 23 anni Coeff. 0,5 1 2,5 5,5 10 15 20 25 h) Questo calcolo si applica ai periodi di sei mesi che vanno da aprile a settembre e da ottobre a marzo. Nel 2023 si applica il periodo seguente: da gennaio a giugno e da luglio a marzo del periodo successivo. L’articolo 5, lettera a), della decisione non si applica temporaneamente agli operatori principali che sono stati ammessi a far parte della rete di operatori principali dopo l’inizio del periodo di sei mesi definito alla lettera h). Detta disposizione si applica al termine del periodo di sei mesi che fa seguito alla data alla quale l’operatore principale in questione è stato ammesso a far parte della rete di operatori principali. 2. Obblighi di comunicazione a) Gli operatori principali forniscono, su richiesta, informazioni sul massimale di rischio da essi stabilito, ai fini della gestione delle proprie posizioni, per l’attività di negoziazione dei titoli di debito dell’Unione e di Euratom nonché sulla misura in cui è utilizzato il massimale di rischio. Le informazioni da fornire sono specificate nella richiesta. b) Gli operatori principali informano immediatamente la Commissione in caso di revisioni al rialzo o al ribasso del loro rating da parte di una delle agenzie di rating esterne riconosciute dall’ESMA a norma dell’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) . c) Gli operatori principali informano tempestivamente la Commissione del mancato rispetto di uno dei criteri di idoneità di cui all’articolo 4. d) Gli operatori principali informano la Commissione di qualsiasi modifica dei recapiti comunicati nel modulo di domanda utilizzando il modello allegato a quest’ultimo entro due settimane dalla data in cui la modifica ha avuto effetto. e) Gli operatori principali forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio delle loro attività di operatore principale, in particolare per quanto riguarda le attività sul mercato primario o secondario relative ai titoli di debito dell’Unione e di Euratom. ( 1 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009 , relativo alle agenzie di rating del credito ( GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1 ). ALLEGATO II Tavola di concordanza Tavola di concordanza Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione, del 14 aprile 2021 Presente decisione Articolo 1 Articolo 1 Articolo 2 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 4 Articolo 5 Articolo 5 Articolo 6 Articolo 6 Articolo 7 Articolo 7 Articolo 8 Articolo 8 Articolo 9 Articolo 10 Articolo 10 Articolo 12 Articolo 11 Articolo 13 Articolo 12 Articolo 14 Articolo 13 Articolo 15 Articolo 14 Articolo 16 Articolo 15 Articolo 17 Articolo 16 Articoli 18 e 19 Articolo 17 Articolo 20

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