Decisione (UE) 2018/1609 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quad
Decisione (UE) 2018/1609 del Consiglio, del 28 settembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale
EN: Council Decision (EU) 2018/1609 of 28 September 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the United Nations Economic Commission for Europe (UNECE) Working Party on Customs Questions affecting Transport and within the UNECE Inland Transport Committee concerning the adoption of the Convention on the facilitation of border crossing procedures for passengers, luggage and load-luggage carried in international traffic by r
Testo normativo
26.10.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 268/44
DECISIONE (UE) 2018/1609 DEL CONSIGLIO
del 28 settembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE), relativamente all'adozione della convenzione sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
La Federazione russa ha proposto una nuova convenzione dell'UNECE sulla semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale («progetto di convenzione»). L'Organizzazione per la cooperazione ferroviaria (OSJD) ha sostenuto il progetto di convenzione.
(2)
Il gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti (WP.30) agisce nell'ambito delle politiche dell'UNECE, sotto la supervisione generale del comitato per i trasporti interni (ITC). Il ruolo del WP.30 consiste nell'avviare e portare avanti iniziative volte all'armonizzazione e alla semplificazione dei regolamenti, delle norme e dei documenti che riguardano le procedure di attraversamento delle frontiere, per le varie modalità di trasporto terrestre.
(3)
Il WP.30 adotterà una decisione in merito all'approvazione del progetto di convenzione e in merito alla sua trasmissione all'ITC per l'approvazione formale.
(4)
L'Unione è rappresentata nel WP.30 e nell'ITC dagli Stati membri dell'Unione. Tutti gli Stati membri dell'Unione sono membri del WP.30 e dell'ITC con diritto di voto.
(5)
Il progetto di convenzione contiene disposizioni generali sull'organizzazione dei controlli dei treni passeggeri alle frontiere. Esso può essere considerato come base per eventuali accordi multilaterali e bilaterali senza i quali nessuno degli elementi contemplati dal progetto di convenzione potrebbe diventare operativo.
(6)
Per gli Stati membri dell'Unione, tali accordi bilaterali e multilaterali possono essere conclusi anche al di fuori del progetto di convenzione. Per la Federazione russa e per alcuni altri paesi rappresentati in seno all'OSJD, il quadro giuridico sembra richiedere una tale convenzione, al fine di facilitare la conclusione di accordi bilaterali e multilaterali.
(7)
La sostanza del progetto di convenzione non sembra avere né effetti positivi né effetti negativi per gli Stati membri dell'Unione. L'Unione non dovrebbe pertanto sostenere il progetto di convenzione, ma non ha alcun motivo per bloccarne l'adozione.
(8)
Anche se l'adesione al progetto di convenzione non sembra essere nell'interesse dell'Unione, conformemente alla politica generale di quest'ultima sugli aspetti istituzionali, ogni nuova convenzione internazionale dovrebbe contenere una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Il progetto di convenzione non contiene una clausola che consentirebbe all'Unione di aderire alla convenzione.
(9)
Di conseguenza, la posizione dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC dovrebbe essere neutra qualora sia inserita una clausola che consenta la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. In tal caso, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero astenersi. In caso contrario, gli Stati membri dell'Unione dovrebbero votare contro l'adozione del progetto di convenzione.
(10)
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente decisione si basa sull'acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di tale protocollo, entro un periodo di sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente decisione, se intende recepirla nel proprio diritto interno.
(11)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio
(
1
)
; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato né è soggetto alla sua applicazione.
(12)
La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio
(
2
)
; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.
(13)
Per quanto riguarda la Bulgaria, Cipro, la Croazia e la Romania, le disposizioni della presente decisione costituiscono disposizioni basate sull'acquis di Schengen, o a questo altrimenti connesse, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2012.
(14)
È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di WP.30 e di ITC poiché il progetto di convenzione riguarda elementi delle formalità per il rilascio dei visti che rientrano nella competenza dell'Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di gruppo di lavoro sulle questioni doganali relative ai trasporti e in sede di comitato per i trasporti interni dell'UNECE relativamente al progetto di convenzione UNECE in materia di semplificazione delle procedure di attraversamento delle frontiere per i passeggeri, i bagagli e i bagagli non accompagnati nel quadro del trasporto ferroviario internazionale è la seguente:
Gli Stati membri dell'Unione si astengono, se viene introdotta nel progetto di convenzione una clausola che consente la partecipazione delle organizzazioni di integrazione economica regionale. Se tale clausola non viene introdotta, gli Stati membri dell'Unione votano contro.
Articolo 2
La posizione di cui all'articolo 1 è espressa dagli Stati membri dell'Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
M. SCHRAMBÖCK
(
1
)
Decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43
).
(
2
)
Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen (
GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20
).
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