Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1685/2023

Decisione (UE) 2023/1685 del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea

Pubblicato: 08/10/2014 In vigore dal: 08/10/2014 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2023/1685 del Consiglio dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea EN: Council Decision (EU) 2023/1685 of 8 October 2014 on the signing, on behalf of the Union and its Member States, and provisional application of the Accession Protocol to the Framework Agreement on Comprehensive Partnership and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Indonesia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Croatia to the European Union

Testo normativo

5.9.2023 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 218/1 DECISIONE (UE) 2023/1685 DEL CONSIGLIO dell'8 ottobre 2014 relativa alla firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, e all'applicazione provvisoria del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 207 e 209, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, visto l'atto di adesione della Repubblica di Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione della Repubblica di Croazia («l'atto di adesione»), l'adesione della Repubblica di Croazia all'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra ( 1 ) («l'accordo»), deve essere approvata tramite un protocollo dell'accordo («il protocollo»). A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, a tale adesione deve essere applicata una procedura semplificata che prevede la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dei paesi terzi interessati. (2) Il 14 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi interessati. I negoziati con la Repubblica di Indonesia si sono conclusi positivamente. (3) L'articolo 4, paragrafo 3, del protocollo ne prevede l'applicazione provvisoria a decorrere dalla data della firma. (4) È opportuno che il protocollo sia firmato a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in una data successiva, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 È autorizzata la firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo di adesione dell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, con riserva di conclusione del protocollo stesso. Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri. Articolo 3 Il protocollo si applica a titolo provvisorio a decorrere dalla data della firma, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione. Articolo 4 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Lussemburgo, l'8 ottobre 2014 Per il Consiglio Il presidente M. LUPI ( 1 ) GU L 125 del 26.4.2014, pag. 17 .

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