Decisione (UE) 2019/1707 Del Consiglio del 17 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico
Decisione (UE) 2019/1707 Del Consiglio del 17 giugno 2019 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico
EN: Council Decision (EU) 2019/1707 of 17 June 2019 on the position to be taken, on behalf of the European Union, in the Trade Committee established under the Interim Partnership Agreement between the European Community, of the one part, and the Pacific States, of the other part, as regards a recommendation for certain amendments to be made to the Agreement to take account of the accession of Samoa and of future accessions of other Pacific Island States
Testo normativo
11.10.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 260/45
DECISIONE (UE) 2019/1707 DEL CONSIGLIO
del 17 giugno 2019
relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea nel comitato per il commercio istituito a norma dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra, per quanto riguarda una raccomandazione su alcune modifiche da apportare all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 3, e paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
Il 30 luglio 2009 l’Unione ha firmato l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
(
1
)
, che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico («accordo»). Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi applicano in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(2)
L’articolo 80 dell’accordo prevede la possibilità che altri Stati delle isole del Pacifico parti dell’accordo di Cotonou
(
2
)
o Isole del Pacifico le cui caratteristiche strutturali e la situazione economica e sociale siano comparabili a quelle dei paesi che sono parti dell’accordo di Cotonou possano aderire all’accordo mediante la presentazione di un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994.
(3)
Nel corso della sesta riunione del comitato per il commercio del 24 ottobre 2018, i rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno redatto un elenco di modifiche tecniche dell’accordo che sono necessarie per tener conto dell’adesione di Samoa all’accordo. I rappresentanti dell’Unione e degli Stati del Pacifico hanno concluso che tali modifiche comporterebbero l’iscrizione di Samoa come parte contraente dell’accordo e l’aggiunta della sua offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo. Modifiche analoghe dell’accordo sarebbero necessarie per ogni adesione di un nuovo stato delle isole del Pacifico all’accordo.
(4)
Con decisione (UE) 2018/1908 del 6 dicembre 2018
(
3
)
, il Consiglio ha approvato la richiesta di adesione di Samoa. Il testo dell’offerta di accesso al mercato di Samoa è stato accluso a tale decisione
(
4
)
. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018.
(5)
A norma dell’articolo 68 dell’accordo, il comitato per il commercio si occupa di qualsiasi aspetto necessario ai fini dell’attuazione dell’accordo. È necessario attribuire al comitato per il commercio la facoltà di decidere in merito a eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro stato delle isole del Pacifico.
(6)
La settima riunione del comitato per il commercio si terrà il 24 luglio 2019. In occasione di tale riunione il comitato per il commercio, conformemente all’articolo 78 dell’accordo, potrà raccomandare alle parti di apportare modifiche all’accordo per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altri Stati delle isole del Pacifico.
(7)
L’Unione dovrebbe determinare la posizione da adottare per quanto riguarda la raccomandazione relativa a tali modifiche.
(8)
È opportuno pertanto che la posizione dell’Unione nell’ambito della settima riunione del comitato per il commercio sia basata sul progetto di raccomandazione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell’Unione nella settima riunione del comitato per il commercio per quanto riguarda la raccomandazione di talune modifiche dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra per tener conto dell’adesione di Samoa e delle future adesioni di altre Isole del Pacifico si basa sul progetto di raccomandazione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione
(
5
)
.
Articolo 2
Una volta adottata, la raccomandazione del comitato per il commercio è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Lussemburgo, il 17 giugno 2019
Per il Consiglio
La presidente
F. MOGHERINI
(
1
)
Decisione 2009/729/CE del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa alla firma e all’applicazione provvisoria dell’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (
GU L 272 del 16.10.2009, pag. 1
).
(
2
)
Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli stati dell’Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altro, come modificato da ultimo (
GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3
).
(
3
)
Decisione (UE) 2018/1908 del Consiglio, del 6 dicembre 2018, relativa all’adesione di Samoa all’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra (
GU L 333 del 28.12.2018, pag. 1
).
(
4
)
GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3
.
(
5
)
Il testo dell’allegato II (Dazi doganali applicabili alle importazioni nello stato indipendente di Samoa) dell’accordo è pubblicato nella
GU L 333 del 28.12.2018, pag. 3
.
PROGETTO
RACCOMANDAZIONE N. 01/2019 DEL COMITATO PER IL COMMERCIO ISTITUITO DALL’ACCORDO DI PARTENARIATO INTERINALE TRA LA COMUNITÀ EUROPEA, DA UNA PARTE, E GLI STATI DEL PACIFICO, DALL’ALTRA
del ...
per quanto riguarda l’adesione di Samoa e le future adesioni di altri Stati del Pacifico
IL COMITATO PER IL COMMERCIO,
visto l’accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall’altra
(
1
)
(«accordo»), che stabilisce un quadro per un accordo di partenariato economico, firmato a Londra il 30 luglio 2009, in particolare gli articoli 68, 78 e 80,
considerando quanto segue:
(1)
Lo Stato indipendente di Papua Nuova Guinea e la Repubblica di Figi hanno firmato l’accordo rispettivamente il 30 luglio 2009 e l’11 dicembre 2009 e hanno applicato in via provvisoria l’accordo rispettivamente dal 20 dicembre 2009 e dal 28 luglio 2014.
(2)
Il 5 febbraio 2018 lo Stato indipendente di Samoa (Samoa) ha presentato alle parti contraenti, per decisione, una richiesta di adesione congiuntamente ad un’offerta di accesso al mercato conforme all’articolo XXIV del GATT 1994. Samoa ha aderito all’accordo il 21 dicembre 2018 e ha applicato in via provvisoria l’accordo dal 31 dicembre 2018.
(3)
Alla luce dell’adesione di Samoa, il comitato per il commercio ha riesaminato l’accordo e raccomanda alle parti contraenti l’adozione di modifiche tecniche dell’accordo al fine di iscrivere Samoa come parte contraente dell’accordo e di aggiungere l’offerta di accesso al mercato di Samoa all’allegato II dell’accordo.
(4)
Modifiche analoghe dovranno essere apportate all’accordo per ogni adesione di un altro Stato del Pacifico all’accordo.
(5)
Il comitato per il commercio propone che gli sia attribuita la facoltà di decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un altro Stato del Pacifico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
Il comitato per il commercio raccomanda alle parti:
1)
all’articolo 70 dell’accordo, di sostituire il paragrafo 1 con il seguente:
«1. Ai fini del presente accordo per «parti contraenti» si intendono la Comunità europea, denominata «parte CE», da una parte, e Papua Nuova Guinea, la Repubblica delle Isole Figi e lo Stato indipendente di Samoa, denominati «Stati del Pacifico», dall’altra.»;
2)
all’articolo 80 dell’accordo, di aggiungere il seguente paragrafo 3:
«3. Il comitato per il commercio può decidere in merito ad eventuali modifiche tecniche dell’accordo che potrebbero rendersi necessarie in seguito all’adesione di un nuovo Stato del Pacifico.»;
3)
nell’allegato II dell’accordo, di aggiungere il testo dell’offerta concordata di accesso al mercato dello Stato indipendente di Samoa, che figura nell’allegato della presente raccomandazione;
4)
nel protocollo II, allegato X, dell’accordo, di sopprimere il riferimento a Samoa dall’elenco degli «altri Stati ACP».
Fatto a
Per il comitato per il commercio
A nome dell’Unione
A nome degli Stati del Pacifico
(
1
)
GU L 272 del 16.10.2009, pag. 2
.
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