Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1739/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione del 16 ottobre 2019 che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette notificata con il numero C(2019) 7328

Pubblicato: 16/10/2019 In vigore dal: 16/10/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1739 della Commissione del 16 ottobre 2019 che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette [notificata con il numero C(2019) 7328] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1739 of 16 October 2019 establishing emergency measures to prevent the introduction into and the spread within the Union of Rose Rosette Virus (notified under document C(2019) 7328)

Testo normativo

18.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 265/12 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1739 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2019 che stabilisce misure d’emergenza per evitare l’introduzione e la diffusione nell’Unione del virus Rose Rosette [notificata con il numero C(2019) 7328] LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell’8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ( 1 ) , in particolare l’articolo 16, paragrafo 3, terza frase, considerando quanto segue: (1) Il virus della rosetta della rosa («l’organismo specificato») è un organismo nocivo che attualmente non figura nell’elenco di cui all’allegato I o all’allegato II della direttiva 2000/29/CE. (2) La presenza dell’organismo specificato e del suo vettore Phyllocoptes fructiphilus nel territorio dell’Unione non è mai stata riscontrata. Tuttavia un’analisi del rischio fitosanitario effettuata dall’Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante (EPPO) ha dimostrato che l’organismo specificato e i suoi effetti dannosi potrebbero essere di notevole rilevanza fitosanitaria per l’Unione, in particolare per la produzione di tutte le rose. (3) Alla luce di ciò e della continua diffusione dell’organismo specificato, i vegetali sensibili dovrebbero essere soggetti a misure specifiche al momento dell’introduzione nell’Unione da paesi terzi in cui l’organismo nocivo è presente (Canda, India e Stati Uniti) e dovrebbero essere accompagnati da un certificato fitosanitario. (4) Tali misure specifiche dovrebbero prevedere il tempestivo rilevamento dell’organismo specificato e del suo vettore nel territorio dell’Unione, requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati, nonché controlli ufficiali al momento dell’introduzione di tali vegetali nell’Unione. (5) Gli Stati membri dovrebbero garantire che chiunque abbia sotto il proprio controllo vegetali che possono essere infetti dall’organismo specificato sia informato della sua potenziale presenza e delle misure da adottare. (6) Gli Stati membri dovrebbero effettuare indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato nei loro territori, al fine di garantire un approccio più proattivo nei confronti dell’insediamento e della diffusione di tale organismo. (7) Dovrebbero essere stabiliti requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti (vegetali specificati) nonché controlli ufficiali da effettuare al momento della loro introduzione nell’Unione. Tali misure sono necessarie per garantire una maggiore protezione del territorio dell’Unione dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato. (8) Per consentire agli organismi ufficiali responsabili e agli operatori professionali di adeguarsi a tali requisiti, la presente decisione dovrebbe applicarsi dal 1 o novembre 2019. (9) La presente decisione dovrebbe essere provvisoria e applicarsi fino al 31 luglio 2022 per consentirne il riesame prima di tale data. (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Definizioni Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni: a) «organismo specificato»: il virus Rose Rosette ; b) «vegetali specificati»: vegetali, ad eccezione delle sementi, di Rosa spp. originari del Canada, dell’India o degli Stati Uniti; c) «vettore specificato»: Phyllocoptes fructiphilus. Articolo 2 Divieto di introduzione e di spostamento all’interno dell’Unione Sono vietate l’introduzione e la diffusione nell’Unione dell’organismo specificato. Articolo 3 Rilevamento o presenza sospetta dell’organismo specificato Gli Stati membri assicurano che qualsiasi persona che ha sotto il suo controllo vegetali che possono essere stati colpiti dall’organismo specificato o dal suo vettore sia immediatamente informata della presenza o della sospetta presenza dell’organismo specificato e del suo vettore, delle possibili conseguenze, dei rischi e delle misure da adottare. Articolo 4 Indagini relative all’organismo specificato nei territori degli Stati membri 1.   Gli Stati membri effettuano sul loro territorio indagini annuali per rilevare l’eventuale presenza dell’organismo specificato e del vettore specificato sui vegetali specificati. Tali indagini sono effettuate dall’organismo ufficiale responsabile o sotto la sua sorveglianza ufficiale. 2.   Le suddette indagini comprendono campionamenti e prove e si basano su solidi principi scientifici e tecnici per quanto riguarda la possibilità di rilevare l’organismo specificato e il vettore specificato. 3.   Gli Stati membri notificano ogni anno alla Commissione e agli altri Stati membri i risultati delle indagini effettuate nell’anno civile precedente. Articolo 5 Requisiti per l’introduzione nell’Unione dei vegetali specificati 1.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se sono rispettati i seguenti requisiti: a) sono accompagnati dal certificato fitosanitario di cui all’articolo 13, paragrafo 1, punto ii), della direttiva 2000/29/CE; b) sono conformi, a seconda dei casi, ai paragrafi 2, 3 o 4 e il rispettivo requisito è indicato nel certificato fitosanitario alla rubrica «Dichiarazione supplementare». 2.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in una zona che l’organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante ha riconosciuto indenne dall’organismo specificato, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. Il nome di tale zona è indicato nel certificato fitosanitario nella rubrica «Luogo d’origine». 3.   I vegetali specificati sono stati coltivati per tutto il loro ciclo di vita in un luogo di produzione nel quale nessun sintomo dell’organismo specificato né del vettoro specificato è stato osservato nel corso di ispezioni ufficiali dall’inizio dell’ultimo periodo vegetativo. Inoltre le seguenti condizioni sono state soddisfatte: a) i vegetali specificati destinati alla piantagione sono stati sottoposti a campionamenti e prove prima di essere esportati e sono risultati indenni dall’organismo specificato; b) i vegetali specificati diversi da quelli destinati alla piantagione sono stati sottoposti, prima di essere esportati, ad ispezione e, in caso di sintomi, a campionamenti e prove per rilevare la presenza dell’organismo specificato e sono risultati indenni dall’organismo. 4.   I vegetali specificati in coltura tissutale non originari di una zona indenne dall’organismo specificato sono stati prodotti da piante madri sottoposte a prove e risultate indenni dall’organismo specificato. 5.   I vegetali specificati sono introdotti nell’Unione solo se manipolati, imballati e trasportati in modo da impedire infestazioni da parte del vettore specificato. Articolo 6 Controlli ufficiali al momento dell’introduzione nell’Unione Tutte le partite di vegetali specificati sono ufficialmente controllate al punto di entrata nell’Unione o nel luogo di destinazione stabiliti a norma della direttiva 2004/103/CE della Commissione ( 2 ) . Articolo 7 Osservanza delle disposizioni Gli Stati membri abrogano o modificano le misure che hanno adottato per proteggersi dall’introduzione e dalla diffusione dell’organismo specificato al fine di conformarsi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 8 Data di applicazione La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o novembre 2019. Articolo 9 Data di scadenza La presente decisione si applica fino al 31 luglio 2022. Articolo 10 Destinatari Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 ottobre 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1 . ( 2 ) Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli ( GU L 313 del 12.10.2004, pag. 16 ).

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