Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1770/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1770 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano notificata con il numero C(2019) 7639 (Testo rilevante a

Pubblicato: 23/10/2019 In vigore dal: 23/10/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1770 della Commissione del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7639] (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1770 of 23 October 2019 amending the Annexes to Decision 2006/766/EC as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and its Crown Dependencies in the lists of third countries and territories authorised for the introduction into the Union of bivalve molluscs, echinoderms, tunicates, marine gastropods and fishery products for human consumption (notified under document C(2019) 7639) (Text with EEA

Testo normativo

24.10.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 270/107 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1770 DELLA COMMISSIONE del 23 ottobre 2019 che modifica gli allegati della decisione 2006/766/CE per quanto riguarda l’inclusione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e delle dipendenze della Corona negli elenchi dei paesi terzi e dei territori autorizzati a introdurre nell’Unione molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano [notificata con il numero C(2019) 7639] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l’organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ( 1 ) , in particolare l’articolo 11, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione a norma dell’articolo 50 del trattato sull'Unione europea (TUE). L’11 aprile 2019 il Consiglio europeo ha adottato, d’intesa con il Regno Unito, la decisione (UE) 2019/584 ( 2 ) , che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE. A norma di tale decisione il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE è stato ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2019. Il diritto dell’Unione cesserà pertanto di applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito a decorrere dal 1 o novembre 2019 («la data del recesso»). (2) A norma del regolamento (CE) n. 854/2004 i prodotti di origine animale possono essere importati unicamente da un paese terzo, o da una parte di un paese terzo, che figura in un elenco compilato conformemente al suddetto regolamento. (3) La decisione 2006/766/CE della Commissione ( 3 ) elenca i paesi terzi che soddisfano i criteri di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 e sono quindi in grado di garantire che le esportazioni di tali prodotti nell’Unione soddisfano le condizioni sanitarie stabilite dalla normativa dell’Unione per tutelare la salute dei consumatori. (4) In particolare, l’allegato I della suddetta decisione elenca i paesi terzi autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini, mentre l’allegato II della medesima decisione elenca i paesi terzi e i territori autorizzati a introdurre prodotti della pesca destinati al consumo umano. Negli elenchi sono indicate anche le restrizioni relative a dette importazioni da alcuni paesi terzi. (5) Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ha fornito le garanzie necessarie del fatto che, a decorrere dalla data del recesso, tale paese e le dipendenze della Corona soddisferanno le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 854/2004 per l’introduzione nell’Unione di partite di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano continuando a conformarsi alla normativa dell’Unione per un periodo iniziale di almeno nove mesi. (6) Di conseguenza, tenendo conto delle garanzie specifiche fornite dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e al fine di evitare inutili perturbazioni degli scambi successivamente alla data del recesso, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e le dipendenze della Corona dovrebbero figurare negli elenchi dei paesi terzi e dei territori di cui alla decisione 2006/766/CE autorizzati a introdurre molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca destinati al consumo umano. (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE. (8) La presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o novembre 2019, a meno che in tale data il diritto dell’Unione non continui ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione. Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 1 o novembre 2019. Tuttavia essa non si applica se in tale data il diritto dell’Unione continua ad applicarsi al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 23 ottobre 2019 Per la Commissione Vytenis ANDRIUKAITIS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206 . ( 2 ) Decisione (UE) 2019/584 del Consiglio europeo adottata d’intesa con il Regno Unito, dell’11 aprile 2019, che proroga il termine previsto dall’articolo 50, paragrafo 3, TUE ( GU L 101 dell’11.4.2019, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca ( GU L 320 del 18.11.2006, pag. 53 ). ALLEGATO Gli allegati I e II della decisione 2006/766/CE sono così modificati: 1) la tabella di cui all’allegato I della decisione 2006/766/CE è così modificata: a) dopo la voce relativa al Cile, sono inserite le righe seguenti: «GB REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD GG GUERNSEY» b) dopo la voce relativa alla Groenlandia, sono inserite le righe seguenti: «IM ISOLA DI MAN JE JERSEY» 2) la tabella di cui all’allegato II della decisione 2006/766/CE è così modificata: a) dopo la voce relativa al Gabon, è inserita la riga seguente: «GB REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD» b) dopo la voce relativa alla Georgia, è inserita la riga seguente: «GG GUERNSEY» c) dopo la voce relativa a Israele, è inserita la riga seguente: «IM ISOLA DI MAN» d) dopo la voce relativa all’Iran, è inserita la riga seguente: «JE JERSEY»

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