Decisione UE In vigore

Decisione UE 1774/2026

Decisione (UE) 2026/1774 del Consiglio, del 13 luglio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell’OMC volta a prorogare il programma AGOA e all’integrazione dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell’allegato 4 dell’accordo OMC

Pubblicato: 13/07/2026 In vigore dal: 13/07/2026 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2026/1774 del Consiglio, del 13 luglio 2026, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell’OMC volta a prorogare il programma AGOA e all’integrazione dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell’allegato 4 dell’accordo OMC EN: Council Decision (EU) 2026/1774 of 13 July 2026 on the position to be taken on behalf of the European Union within the General Council of the World Trade Organization on the request of the United States fora WTO waiver to extend the AGOA programme and on the incorporation of the Agreement on Investment Facilitation for Development into Annex 4 to the WTO Agreement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2026/1774 20.7.2026 DECISIONE (UE) 2026/1774 DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2026 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell’OMC volta a prorogare il programma AGOA e all’integrazione dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell’allegato 4 dell’accordo OMC IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) Mediante la decisione 94/800/CE del Consiglio ( 1 ) , l’Unione ha concluso l’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio («accordo OMC»), che è entrato in vigore il 1 o gennaio 1995. (2) L’articolo IX, paragrafi 3 e 4, dell’accordo OMC stabilisce le procedure per la concessione di deroghe relative agli accordi commerciali multilaterali di cui agli allegati 1 A, 1B e 1C dell’accordo OMC e relativi allegati. (3) Il 30 novembre 2015, l’OMC ha concesso agli Stati Uniti una deroga a norma della decisione WT/L/970, che ha consentito a tale paese di accordare l’esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell’Africa subsahariana designati a norma dell’atto di crescita e opportunità per l’Africa ( African Growth and Opportunity Act - AGOA). Tale deroga è scaduta il 30 settembre 2025. Mediante la decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio ( 2 ) , l’Unione ha sostenuto la precedente richiesta di deroga OMC degli Stati Uniti volta a prorogare il programma AGOA. (4) A norma dell’articolo IX, paragrafo 3, dell’accordo OMC, gli Stati Uniti hanno presentato una richiesta (G/C/W/893) di derogare agli obblighi loro derivanti dall’articolo I, paragrafo 1, e dall’articolo XIII, paragrafi 1 e 2, dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, per il periodo fino al 31 dicembre 2026, nella misura necessaria a consentire a tale paese di continuare ad accordare l’esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell’Africa subsahariana designati a norma del programma AGOA. (5) Il sostegno della richiesta degli Stati Uniti di una deroga OMC non inciderebbe negativamente né sull’economia dell’Unione né sulle relazioni commerciali con i beneficiari della deroga. Inoltre, l’Unione sostiene in generale le azioni per ridurre la povertà e per promuovere la stabilità e lo sviluppo economico sostenibile nei paesi beneficiari. (6) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC a sostegno della richiesta di deroga volta a prorogare il programma AGOA fino al 31 dicembre 2026 presentata dagli Stati Uniti, e di ogni eventuale richiesta di deroga analoga successiva presentata dagli Stati Uniti relativamente a tale proroga che non dovrebbe andare oltre al 30 settembre 2030, considerando l’esenzione dai dazi doganali accordata ininterrottamente ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell’Africa subsahariana designati a norma del programma AGOA da oltre 10 anni e il breve lasso di tempo collegato alla richiesta di deroga presentata dagli Stati Uniti (G/C/W/893), nonché in linea con il principio di buona amministrazione. (7) I negoziati relativi all’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo ( Agreement on Investment Facilitation for Development – accordo IFD) sono stati formalmente avviati nel settembre 2020 e sono stati ultimati nel luglio 2023. All’iniziativa ha aderito la stragrande maggioranza dei membri dell’OMC, molti dei quali sono paesi in via di sviluppo e paesi meno sviluppati (PMS). L’accordo IFD definisce norme in materia di trasparenza, razionalizzazione delle procedure amministrative e coerenza normativa interna che si devono applicare a tutti i settori dell’economia per tutte le misure relative alle attività di investimento. L’accordo IFD è stato presentato come accordo plurilaterale da integrare nell’allegato 4 dell’accordo OMC. Tale integrazione è stata sostenuta dall’Unione in occasione della 13a Conferenza dei ministri dell’Organizzazione mondiale del commercio (CM13) e delle successive riunioni del Consiglio generale. (8) A norma dell’articolo IV, paragrafo 2, dell’accordo OMC, negli intervalli tra una riunione e l’altra della Conferenza dei ministri le funzioni di quest’ultima devono essere esercitate dal Consiglio generale. Se una decisione in merito all’integrazione dell’accordo IFD nell’allegato 4 dell’accordo OMC deve essere adottata in occasione di una delle riunioni del Consiglio generale prima della prossima Conferenza dei ministri dell’OMC, la posizione da adottare a nome dell’Unione dovrebbe essere a sostegno di tale integrazione. (9) L’Unione ha sostenuto l’integrazione dell’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo nell’allegato 4 dell’accordo OMC anche in occasione della MC14 (WT/MIN(26)/W/5/Rev.1). Tuttavia, non è stata adottata alcuna decisione ministeriale in tal senso. (10) È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Consiglio generale dell’OMC riguardo all’integrazione dell’accordo IFD nell’allegato 4 dell’accordo OMC. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L’Unione approva la concessione di una deroga dell’OMC che permetta agli Stati Uniti di continuare ad accordare l’esenzione dai dazi doganali ai prodotti ammissibili originari dei paesi beneficiari dell’Africa subsahariana designati a norma del programma AGOA dal 1 o ottobre 2025 al 31 dicembre 2026 e per periodi ulteriori fino al 30 settembre 2030, in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Articolo 2 L’Unione approva un progetto di decisione dell’OMC per integrare l’accordo sull’agevolazione degli investimenti per lo sviluppo ( Agreement on Investment Facilitation for Development – accordo IFD) nell’allegato 4 dell’accordo OMC in una qualsiasi delle riunioni del Consiglio generale prima della prossima Conferenza dei ministri dell’OMC, purché la formulazione da incorporare sia identica alla formulazione stabilita nel documento OMC (WT/MIN(26)/W/5/Rev.1). Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2026 Per il Consiglio Il presidente K. KALLAS ( 1 ) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) ( GU L 336 del 23.12.1994, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/800/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2015/1942 del Consiglio, del 26 ottobre 2015, che stabilisce la posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Consiglio generale dell’Organizzazione mondiale del commercio con riguardo alla richiesta degli Stati Uniti di una deroga dell’OMC volta a prorogare il programma AGOA ( GU L 283 del 29.10.2015, pag. 9 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1942/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2026/1774/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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