Decisione (UE) 2018/1838 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra
Decisione (UE) 2018/1838 del Consiglio, del 19 novembre 2018, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra
EN: Council Decision (EU) 2018/1838 of 19 November 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Association Committee in Trade configuration established by the Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and Ukraine, of the other part
Testo normativo
23.11.2018
IT
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
L 298/11
DECISIONE (UE) 2018/1838 DEL CONSIGLIO
del 19 novembre 2018
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato di associazione nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, l'Ucraina, dall'altra
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(
1
)
(«accordo»), entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio»), deve compilare un elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro nei procedimenti di risoluzione delle controversie.
(2)
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, l'Unione e l'Ucraina hanno ciascuna proposto i propri rispettivi candidati disposti e idonei a esercitare la funzione di arbitro, e si sono altresì accordate su cinque persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente di un collegio arbitrale.
(3)
L'Ucraina ha proposto solo quattro persone. Il quinto candidato ucraino dovrebbe essere proposto dall'Ucraina quanto prima possibile.
(4)
Al fine di garantire il corretto funzionamento dell'accordo, è opportuno stabilire senza indugio un elenco di 14 persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro neli procedimenti di risoluzione delle controversie.
(5)
La decisione del comitato per il commercio dovrebbe essere pubblicata dopo la sua adozione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» istituito dall'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, in riferimento all'adozione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro, in conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, si basa sul progetto di decisione di tale comitato accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Articolo 3
La decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2018
Per il Consiglio
La presidente
E. KÖSTINGER
(
1
)
GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3
.
PROGETTO
DECISIONE N. …/2018 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-UCRAINA NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»
del …
relativa alla compilazione dell'elenco di arbitri di cui all'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
IL COMITATO DI ASSOCIAZIONE RIUNITO NELLA FORMAZIONE «COMMERCIO»,
visto l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra
(
1
)
, firmato a Bruxelles il 27 giugno 2014 («accordo»), in particolare l'articolo 323, paragrafo 1, e l'articolo 465, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)
In conformità dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» («comitato per il commercio») deve compilare, entro sei mesi dall'entrata in vigore dell'accordo, un elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro.
(2)
L'Unione ha proposto cinque persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Unione e l'Ucraina ha proposto quattro persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro. L'Ucraina e l'Unione si sono accordate su cinque persone che non siano cittadini di né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico la funzione di presidente di un collegio arbitrale.
(3)
Al fine di evitare ulteriori ritardi nella compilazione dell'elenco di persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro e di garantire in tal modo il corretto funzionamento dell'accordo, in particolare del suo titolo IV, capitolo 14, il comitato per il commercio dovrebbe approvare detto elenco in base alle proposte presentate.
(4)
L'Ucraina dovrebbe presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
1. L'elenco delle persone disposte e idonee a esercitare la funzione di arbitro a norma dell'articolo 323, paragrafo 1, dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, figura nell'allegato alla presente decisione.
2. L'Ucraina deve presentare quanto prima possibile la sua proposta al comitato per il commercio per un quinto candidato disposto e idoneo a esercitare la funzione di arbitro.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a …,
Per il comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio»
Il presidente
I segretari
Per l'Ucraina
Per l'UE
(
1
)
GU UE L 161 del 29.5.2014, pag. 3
.
ALLEGATO
ELENCO DEGLI ARBITRI A NORMA DELL'ARTICOLO 323, PARAGRAFO 1, DELL'ACCORDO
Arbitri proposti dall'Unione:
1.
Claus–Dieter EHLERMANN
2.
Giorgio SACERDOTI
3.
Jacques BOURGEOIS
4.
Pieter Jan KUIJPER
5.
Ramon TORRENT
Arbitri proposti dall'Ucraina:
1.
Serhiy HRYSHKO
2.
Taras KACHKA
3.
Victor MURAVYOV
4.
Yuriy RUDYUK
Presidenti selezionati dalle parti:
1.
William DAVEY (USA)
2.
Helge SELAND (Norvegia)
3.
Maryse ROBERT (Canada)
4.
Christian HÄBERLI (Svizzera)
5.
Merit JANOW (USA)
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