Decisione di esecuzione (UE) 2025/1875 della Commissione, del 16 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti dell’organismo pagatore nei Paesi Bassi relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 notificata con il numero C(2025) 6214
Decisione di esecuzione (UE) 2025/1875 della Commissione, del 16 settembre 2025, sulla liquidazione dei conti dell’organismo pagatore nei Paesi Bassi relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 [notificata con il numero C(2025) 6214]
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1875 of 16 September 2025 on the clearance of the accounts of the paying agency in the Netherlands concerning expenditure financed by the European Agricultural Guarantee Fund (EAGF) for financial year 2021 (notified under document C(2025) 6214)
Testo normativo
Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea
IT
Serie L
2025/1875
18.9.2025
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1875 DELLA COMMISSIONE
del 16 settembre 2025
sulla liquidazione dei conti dell’organismo pagatore nei Paesi Bassi relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021
[notificata con il numero C(2025) 6214]
(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013
(
1
)
, in particolare l’articolo 104, paragrafo 1, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008
(
2
)
, in particolare l’articolo 51,
previa consultazione del comitato dei fondi agricoli,
considerando quanto segue:
(1)
L’articolo 104, paragrafo 1, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2116 stabilisce che l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 7, paragrafo 3, gli articoli 9, 17, 21 e 34, l’articolo 35, paragrafo 4, gli articoli 36, 37, 38, dal 40 al 43, 51, 52, 54, 56, 59, 63, 64, 67, 68, dal 70 al 75, 77, dal 91 al 97, 99 e 100, l’articolo 102, paragrafo 2, e gli articoli 110 e 111 del regolamento (UE) n. 1306/2013 continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2021.
(2)
L’articolo 64, secondo comma, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione
(
3
)
stabilisce che l’articolo 2, l’articolo 3, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 3, paragrafo 2, l’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l’articolo 5, l’articolo 6, l’articolo 7, gli articoli da 21 a 25, l’articolo 27, l’articolo 28, l’articolo 29, l’articolo 30, paragrafo 1, lettere a), b) e c), l’articolo 30, paragrafi 2, 3 e 4, e gli articoli da 31 a 40 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione
(
4
)
continuano ad applicarsi, per quanto riguarda il FEAGA, in relazione alle spese incorse e ai pagamenti effettuati per l’esercizio finanziario 2021.
(3)
L’articolo 64, secondo comma, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 stabilisce che gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 continuano ad applicarsi ai fini dell’articolo 32, lettere f) e g), del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 per l’esercizio finanziario 2021.
(4)
La decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione
(
5
)
ha liquidato i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021, ad eccezione dell’organismo pagatore dei Paesi Bassi «Rijksdienst voor Ondernemend Nederland».
(5)
A seguito della trasmissione di nuove informazioni e dopo ulteriori controlli, la Commissione può decidere sulla completezza, sull’esattezza e sulla veridicità dei conti trasmessi dall’organismo pagatore dei Paesi Bassi «Rijksdienst voor Ondernemend Nederland» per quanto riguarda le spese finanziate dal FEAGA per l’esercizio finanziario 2021.
(6)
A norma dell’articolo 33, paragrafo 2, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, gli importi che devono essere recuperati da o erogati a ciascuno Stato membro in conformità alla decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 33, paragrafo 1, del medesimo regolamento di esecuzione devono essere determinati detraendo i pagamenti mensili erogati durante l’esercizio finanziario in questione dalle spese riconosciute per lo stesso esercizio a norma dell’articolo 33, paragrafo 1. La Commissione deve detrarre tale importo dai pagamenti mensili relativi alle spese effettuate nel secondo mese successivo alla decisione di liquidazione dei conti, o aggiungerlo agli stessi.
(7)
A norma dell’articolo 40, primo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione
(
6
)
, se i pagamenti sono stati effettuati dopo l’ultima data possibile di pagamento, la Commissione deve ridurre l’importo dei pagamenti mensili concessi agli Stati membri e adeguare l’incidenza finanziaria della riduzione in proporzione al ritardo di pagamento applicando i diversi tassi di cui all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento delegato (UE) n. 907/2014, gli eventuali superamenti dei termini di pagamento devono essere presi in considerazione al più tardi al momento della decisione sulla liquidazione dei conti. Una parte delle spese dichiarate dallo Stato membro interessato nel corso dell’esercizio finanziario 2021 è stata effettuata oltre i termini regolamentari. È quindi opportuno stabilire, con la presente decisione, le riduzioni corrispondenti.
(8)
La Commissione ha già ridotto i pagamenti mensili pertinenti per l’esercizio finanziario 2021 per gli importi dovuti al FEAGA a seguito di decisioni di liquidazione finanziaria e di conformità per lo Stato membro interessato, a norma degli articoli 51 e 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, eseguite dalla Commissione nell’esercizio finanziario 2020. Tali importi sono presi in considerazione nella presente decisione.
(9)
Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, qualora il recupero non abbia avuto luogo nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai tribunali nazionali, il 50 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità deve essere a carico dello Stato membro interessato. L’articolo 54, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 impone agli Stati membri di allegare ai conti annuali che devono trasmettere alla Commissione a norma dell’articolo 29 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 una tabella certificata attestante gli importi a loro carico in applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 specifica le modalità di applicazione dell’obbligo, per gli Stati membri, di comunicare gli importi oggetto di recupero. L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 definisce il modello della tabella che gli Stati membri sono tenuti a usare per trasmettere le informazioni sugli importi oggetto di recupero. Sulla base delle tabelle compilate dagli Stati membri, la Commissione deve decidere in merito alle conseguenze finanziarie del mancato recupero di importi corrispondenti a irregolarità risalenti rispettivamente a oltre quattro o a oltre otto anni addietro.
(10)
A norma dell’articolo 54, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1306/2013, per motivi debitamente giustificati gli Stati membri possono decidere di non portare avanti il procedimento di recupero. Tale decisione può essere adottata solo se i costi già sostenuti e i costi prevedibili del recupero sono globalmente superiori all’importo da recuperare oppure se il recupero si rivela impossibile per insolvenza del debitore o delle persone giuridicamente responsabili dell’irregolarità, constatata e riconosciuta in virtù del diritto nazionale dello Stato interessato. Se la decisione è stata adottata nel termine di quattro anni dalla data della richiesta di recupero, oppure nel termine di otto anni in caso di procedimento giudiziario dinanzi ai giudici nazionali, il 100 % delle conseguenze finanziarie del mancato recupero dovrebbe essere a carico del bilancio dell’Unione. Gli importi per i quali un determinato Stato membro ha deciso di non portare avanti il procedimento di recupero e i motivi della sua decisione devono essere inclusi nel riepilogo di cui all’articolo 54, paragrafo 4, di tale regolamento. Pertanto i suddetti importi non dovrebbero essere imputati agli Stati membri interessati e di conseguenza sono a carico del bilancio dell’Unione.
(11)
Nel liquidare i conti dell’organismo pagatore in questione, la Commissione deve decidere conto degli importi già trattenuti per lo Stato membro interessato in base alla decisione di esecuzione (UE) 2022/820 notificata con il numero C(2022)3307.
(12)
A norma dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’adozione di eventuali decisioni successive della Commissione volte a escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Sono liquidati i conti dell’organismo pagatore dei Paesi Bassi «Rijksdienst voor Ondernemend Nederland» relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021.
Gli importi che, a norma della presente decisione, devono essere recuperati da, o erogati ai Paesi Bassi, compresi quelli derivanti dall’applicazione dell’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013, sono indicati nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione non pregiudica eventuali decisioni future di verifica della conformità adottate dalla Commissione a norma dell’articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013 per escludere dal finanziamento dell’Unione le spese non eseguite in conformità delle norme dell’Unione.
Articolo 3
Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2025
Per la Commissione
Christophe HANSEN
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj
.
(
2
)
GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj
.
(
3
)
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, i controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 20 del 31.1.2022, pag. 131
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2022/128/oj
).
(
4
)
Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione, del 6 agosto 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 59
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/908/oj
).
(
5
)
Decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione, del 24 maggio 2022, sulla liquidazione dei conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l’esercizio finanziario 2021 (
GU L 146 del 25.5.2022, pag. 111
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/820/oj
).
(
6
)
Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014 , che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l’uso dell’euro (
GU L 255 del 28.8.2014, pag. 18
, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/907/oj
).
ALLEGATO
Liquidazione dei conti degli organismi pagatori
Esercizio finanziario 2021
Importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro
Stato membro
2021 - Spese/entrate con destinazione specifica degli organismi pagatori i cui conti sono
Totale a + b
Riduzioni e sospensioni per l'intero esercizio finanziario (
1
)
Importi da imputare a norma dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013
Totale comprensivo di riduzioni e sospensioni
Pagamenti effettuati allo Stato membro per l'esercizio finanziario
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro
Importo recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro a norma della decisione di esecuzione (UE) 2022/820 della Commissione
Importo che deve essere recuperato dallo (-) o erogato allo (+) Stato membro (
2
)
liquidati
stralciati
= spese/entrate con destinazione specifica dichiarate nella dichiarazione annuale
= totale delle spese/entrate con destinazione specifica nelle dichiarazioni mensili
a
b
c=a+b
d
e
f=c+d+e
g
h=f-g
i
j=h-i
NL
EUR
701 629 146,56
0,00
701 629 146,56
-1 637 213,40
-2 145,92
699 989 787,24
699 838 828,37
150 958,87
0,00
150 958,87
Stato membro
Totale (= j)
Spese (
3
)
Entrate con destinazione specifica (
3
)
Articolo 54, paragrafo 2
08 02 06 01
6200
6200
k
l
m
n = k+l+m
NL
EUR
179 241,64
-26 136,85
-2 145,92
150 958,87
(
1
)
Le riduzioni e le sospensioni sono quelle considerate nel sistema dei pagamenti, cui sono aggiunte in particolare le rettifiche per l'inosservanza dei termini di pagamento e altre riduzioni di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
(
2
)
Per il calcolo dell'importo che deve essere recuperato dallo o erogato allo Stato membro si considera il totale della dichiarazione annuale per le spese liquidate e il totale dei pagamenti mensili per le spese liquidate.
(
3
)
LB 08 02 06 01 è suddivisa tra le rettifiche negative che diventano entrate con destinazione specifica nella LB 62 00 e le rettifiche positive a favore degli SM che sono ora inserite sul versante delle spese 08 02 06 01, a norma dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1306/2013.
NB:
Nomenclatura 2025: 08 02 06 01, 6200
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1875/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)
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