Decisione di esecuzione (UE) 2019/1886 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina notificata con il numero C(2019) 7873 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1886 della Commissione del 7 novembre 2019 che modifica la decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina [notificata con il numero C(2019) 7873] (Testo rilevante ai fini del SEE)
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1886 of 7 November 2019 amending Commission Decision 2010/346/EU as regards the regionalisation of Romania for the application of the protective measures with regard to equine infectious anaemia (notified under document C(2019) 7873) (Text with EEA relevance)
Testo normativo
11.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 290/26
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1886 DELLA COMMISSIONE
del 7 novembre 2019
che modifica la decisione 2010/346/UE per quanto riguarda la regionalizzazione della Romania ai fini dell'applicazione delle misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina
[notificata con il numero C(2019) 7873]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno
(
1
)
, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)
L'anemia infettiva equina (AIE) è una malattia virale che colpisce esclusivamente gli animali della famiglia degli equidi. Il periodo di incubazione dura generalmente da una a tre settimane, ma può anche superare tre mesi. Gli equidi infetti restano contagiosi per tutta la vita e possono trasmettere l'infezione ad altri equidi. L'infezione da AIE tende a passare inosservata se il decesso non è imputabile a un attacco clinico acuto durante la viremia e ciò aumenta notevolmente la probabilità di una trasmissione. La trasmissione locale avviene per il trasferimento del sangue di un equino infetto ad opera di insetti ematofagi in caso di doppia puntura di soggetti diversi oppure in utero per il contagio del feto. I principali vettori di propagazione della malattia su lunghe distanze sono il movimento di animali, sperma, ovuli ed embrioni infetti, nonché l'utilizzo di aghi infetti o la trasfusione di prodotti sanguigni contenenti il virus.
(2)
L'AIE è una malattia soggetta a obbligo di denuncia a norma dell'allegato I della direttiva 2009/156/CE del Consiglio
(
2
)
. La direttiva 82/894/CEE del Consiglio
(
3
)
prevede inoltre che i focolai di AIE siano notificati alla Commissione e agli altri Stati membri tramite il sistema di notifica delle malattie degli animali (ADNS -
Animal Disease Notification System
).
(3)
In alcune parti della Romania l'AIE è endemica e il programma nazionale di eradicazione non è ancora stato completato, mentre negli altri Stati la situazione zoosanitaria è diversa. Per questo motivo la decisione 2010/346/UE della Commissione
(
4
)
ha disposto misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania.
(4)
Nella riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi del giugno 2019 le autorità della Romania hanno tuttavia presentato agli altri Stati membri e alla Commissione una relazione sulla situazione che ha evidenziato che, in generale, sono stati compiuti progressi nell'eradicazione della malattia e che alcune zone della Romania sono indenni da tale malattia da più di 12 mesi o che la prevalenza della malattia è rimasta entro limiti osservati a livello regionale in altri Stati membri. È quindi opportuno definire la parte del territorio della Romania nella quale devono essere applicate le misure di protezione previste dalla decisione 2010/346/UE.
(5)
L'allegato della decisione 2010/346/UE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
(6)
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2010/346/UE è sostituito dall'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 novembre 2019
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
(
1
)
GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29
.
(
2
)
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (
GU L 192 del 23.7.2010, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (
GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58
).
(
4
)
Decisione 2010/346/UE della Commissione, del 18 giugno 2010, recante misure di protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania (
GU L 155 del 22.6.2010, pag. 48
).
ALLEGATO
«ALLEGATO
Regioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a):
Stato membro
Regione
Nota
Romania
Bihor
Satu Mare
Maramureș
Bistriț-Năsăud
Sălaj
Cluj
Mureș
Harghita
Alba
Sibiu
Brașov
Hunedora
Caraș-Severin
Gorj
Vâlcea
Tulcea
»
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