Decisione UE In vigore IVA

Decisione UE 1887/2018

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1887 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto notificata con il numero C(2018) 7866

Pubblicato: 30/11/2018 In vigore dal: 30/11/2018 Documento ufficiale

Cosa autorizza la Decisione UE 1887/2018 alla Francia per il calcolo della base IVA delle risorse proprie?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1887 della Commissione europea autorizza la Repubblica francese a utilizzare una metodologia semplificata per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA, specificamente per le operazioni di erogazione di acqua da parte di enti pubblici. Anziché effettuare calcoli complessi e dettagliati, la Francia può applicare una percentuale fissa dello 0,02% sulla base intermedia per quantificare queste operazioni nel periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2020.

Questa autorizzazione modifica la precedente Decisione 90/176/Euratom, CEE, ampliando le deroghe già concesse alla Francia. La misura si applica specificamente alle operazioni elencate nell'allegato X, parte B, punto 8) della Direttiva 2006/112/CE, che riguardano l'erogazione di acqua da parte di enti di diritto pubblico, operazioni che normalmente dovrebbero essere conteggiate nel calcolo della base IVA secondo le regole ordinarie.

L'obiettivo principale è ridurre gli oneri amministrativi per il calcolo della base delle risorse proprie, poiché la Francia ha dimostrato che la percentuale applicata è rimasta stabile dal 2012 al 2016. L'utilizzo di una percentuale fissa garantisce certezza del diritto e trasparenza nei calcoli, evitando valutazioni approssimative diverse anno per anno.

La decisione è limitata temporalmente fino al 31 dicembre 2020 per motivi di trasparenza e certezza giuridica, garantendo che l'autorizzazione sia sottoposta a revisione periodica e non diventi una deroga permanente senza controllo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE, Euratom) 2018/1887 della Commissione, del 30 novembre 2018, recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2018) 7866] EN: Commission Implementing Decision (EU, Euratom) 2018/1887 of 30 November 2018 amending Decision 90/176/Euratom, EEC authorising France not to take into account certain categories of transactions and to use certain approximate estimates for the calculation of the VAT own resources base (notified under document C(2018) 7866)

Testo normativo

4.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 308/47 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE, Euratom) 2018/1887 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2018 recante modifica della decisione 90/176/Euratom, CEE che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto [notificata con il numero C(2018) 7866] (Il testo in lingua francese è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, visto il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, secondo trattino, previa consultazione del comitato consultivo delle risorse proprie, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 371 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio ( 2 ) la Francia può, alle condizioni esistenti in tale Stato membro al 1 o gennaio 1978, continuare a esentare le operazioni elencate nell'allegato X, parte B, di tale direttiva. In conformità a detto articolo occorre tenere conto di queste operazioni per la determinazione della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (IVA). (2) Con la decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione ( 3 ) , la Francia è stata autorizzata a utilizzare, tra l'altro, valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per, tra l'altro, le operazioni indicate ora nell'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'erogazione di acqua da parte di enti pubblici. (3) Con lettera del 26 aprile 2018 la Francia ha chiesto alla Commissione l'autorizzazione a utilizzare una percentuale fissa della base intermedia per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE riguardanti l'erogazione di acqua da parte di enti pubblici. La Francia ha dimostrato che la percentuale applicata alla base intermedia è rimasta stabile dal 2012 al 2016. L'autorizzazione a utilizzare percentuali fisse ridurrebbe ulteriormente gli oneri amministrativi per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'IVA per tali operazioni. La Francia dovrebbe pertanto essere autorizzata a calcolare la base delle risorse proprie provenienti dall'IVA utilizzando una percentuale fissa per quanto riguarda l'erogazione di acqua da parte di un ente di diritto pubblico. (4) Per motivi di trasparenza e di certezza del diritto è opportuno limitare nel tempo l'applicabilità dell'autorizzazione. (5) La decisione 90/176/Euratom, CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Nella decisione 90/176/Euratom, CEE è inserito il seguente articolo 2 quater : «Articolo 2 quater In deroga all'articolo 2, punto 3), della presente decisione, ai fini del calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dal 1 o gennaio 2018 al 31 dicembre 2020, la Francia è autorizzata a utilizzare lo 0,02 % della base intermedia per le operazioni di cui all'allegato X, parte B, punto 8), della direttiva 2006/112/CE.» Articolo 2 La Repubblica francese è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2018 Per la Commissione Günther OETTINGER Membro della Commissione ( 1 ) GU L 155 del 7.6.1989, pag. 9 . ( 2 ) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 ). ( 3 ) Decisione 90/176/Euratom, CEE della Commissione, del 23 marzo 1990, che autorizza la Repubblica francese a non tener conto di determinate categorie di operazioni o a ricorrere a talune valutazioni approssimative per il calcolo della base delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto ( GU L 99 del 19.4.1990, pag. 22 ).

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La Decisione 1887/2018 riguarda le risorse proprie dell'Unione europea, il regime di riscossione dell'IVA secondo il Regolamento (CEE, Euratom) 1553/89, e le deroghe autorizzate agli Stati membri per semplificare il calcolo della base imponibile. Commercialisti e consulenti che operano in Francia devono conoscere questa norma per comprendere come le operazioni di erogazione di acqua da enti pubblici vengono trattate ai fini del versamento delle risorse proprie IVA all'Unione europea, in particolare per quanto riguarda le valutazioni approssimative e le percentuali fisse applicate alla base intermedia.

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