Decisione UE In vigore Non_Fiscale

Decisione UE 1917/2019

Decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo

Pubblicato: 03/12/2018 In vigore dal: 03/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2019/1917 del Consiglio del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo EN: Council Decision (EU) 2019/1917 of 3 December 2018 on the position to be taken on behalf of the European Union at the seventh session of the Meeting of the Parties to the Agreement on the Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds with regard to certain amendments to Annex 3 to the Agreement

Testo normativo

18.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 297/5 DECISIONE (UE) 2019/1917 DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2018 relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro‐euroasiatici con riguardo ad alcuni emendamenti all'allegato 3 dell'accordo IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) L'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici («accordo») è entrato in vigore il 1 o novembre 1999 ed è stato approvato a nome della Comunità europea con la decisione 2006/871/CE del Consiglio ( 1 ) . (2) Conformemente all'articolo X, paragrafo 5, dell'accordo, la conferenza delle parti può emendare gli allegati dell'accordo. (3) Durante la settima conferenza, che si svolgerà dal 4 all'8 dicembre 2018 a Durban, Sudafrica, la conferenza delle parti dovrebbe adottare una risoluzione concernente l'adozione di emendamenti agli allegati 2 e 3 dell'accordo. (4) Gli emendamenti all'allegato 3 dell'accordo proposti dall'Uganda e stabiliti nel progetto di risoluzione 7.3, che riguardano nove specie [si tratta nello specifico di: edredone comune ( Somateria mollissima ), smergo minore ( Mergus serrator ), moriglione ( Aythya ferina ), beccaccia di mare ( Haematopus ostralegus ), pavoncella ( Vanellus vanellus ), pittima minore ( Limosa lapponica ), pittima reale ( Limosa limosa ), piovanello maggiore ( Calidris canutus ), e totano moro ( Tringa erythropus )] contribuiscono a raggiungere un livello maggiore di protezione delle popolazioni delle specie in questione che sono in declino e dovrebbero pertanto essere approvati a nome dell’Unione. Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE del Consiglio, la Commissione formula una riserva in relazione agli emendamenti proposti che riguardano le nove specie di cui sopra dal momento che richiederebbero una modifica della direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) , che non potrebbe essere attuata entro novanta giorni dalla data di adozione da parte della conferenza delle parti. (5) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti con riguardo agli emendamenti proposti in quanto la risoluzione avrà carattere vincolante per l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva 2009/147/CE. HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell'Unione in occasione della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici è riportata di seguito. L'Unione approva gli emendamenti all'allegato 3 dell'accordo presentati dall'Uganda e stabiliti nel progetto di risoluzione 7.3 della settima riunione della conferenza delle parti dell'accordo, riguardanti le nove specie seguenti: edredone comune ( Somateria mollissima ), smergo minore ( Mergus serrator ), moriglione ( Aythya ferina ), beccaccia di mare ( Haematopus ostralegus ), pavoncella ( Vanellus vanellus ), pittima minore ( Limosa lapponica ), pittima reale ( Limosa limosa ), piovanello maggiore ( Calidris canutus ), e totano moro ( Tringa erythropus ). Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione. Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2018 Per il Consiglio Il president N. HOFER ( 1 ) Decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afro-euroasiatici ( GU L 345 dell'8.12.2006, pag. 24 ). ( 2 ) Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici ( GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7 ).

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