Decisione UE In vigore Iva

Decisione UE 1918/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Pubblicato: 04/12/2018 In vigore dal: 04/12/2018 Documento ufficiale

Qual è il regime di detraibilità dell'IVA sul carburante per i veicoli aziendali nel Regno Unito secondo la Decisione UE 2018/1918?

Spiegato da FiscoAI
La Decisione UE 2018/1918 autorizza il Regno Unito ad applicare un sistema semplificato e facoltativo per determinare la quota di IVA non detraibile relativa al carburante degli autoveicoli aziendali utilizzati anche per usi privati. Anziché calcolare caso per caso la proporzione effettiva di utilizzo privato, il sistema utilizza importi forfettari fissi basati sul livello di emissioni di CO2 del veicolo, poiché esiste una correlazione diretta tra emissioni e consumo di carburante. Questa misura di deroga agli articoli 16 e 168 della Direttiva IVA 2006/112/CE è valida dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 ed è completamente facoltativa: i soggetti passivi possono scegliere se applicarla oppure utilizzare il metodo ordinario. Il Regno Unito deve indicizzare annualmente gli importi fissi per riflettere le variazioni del costo medio del carburante, garantendo così che il sistema rimanga aderente alla realtà economica nel tempo.

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Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1918 del Consiglio, del 4 dicembre 2018, che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto EN: Council Implementing Decision (EU) 2018/1918 of 4 December 2018 authorising the United Kingdom to apply a special measure derogating from Articles 16 and 168 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax

Testo normativo

7.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 311/30 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1918 DEL CONSIGLIO del 4 dicembre 2018 che autorizza il Regno Unito ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( 1 ) , in particolare l'articolo 395, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La decisione 2006/659/CE del Consiglio ( 2 ) ha autorizzato il Regno Unito ad applicare una misura speciale di semplificazione («misura») al fine di determinare su base forfettaria la proporzione di imposta sul valore aggiunto (IVA) non detraibile relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali non esclusivamente impiegati a fini aziendali. Il sistema, facoltativo per i soggetti passivi, è basato sul livello di emissioni di diossido di carbonio (CO 2 ) dell'autoveicolo, in quanto esiste una correlazione proporzionale fra le emissioni e il consumo di carburante e quindi con la spesa per esso. (2) La decisione 2006/659/CE è stata sostituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio ( 3 ) , che scadrà il 31 dicembre 2018. (3) Con lettera protocollata dalla Commissione il 27 aprile 2018 il Regno Unito ha chiesto l'autorizzazione per continuare ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020. (4) Con lettera dell'11 giugno 2018 la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 12 giugno 2018, la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni necessarie all'esame della richiesta. (5) Conformemente a quanto disposto all'articolo 4 della decisione di esecuzione (UE) 2015/2109, il Regno Unito ha presentato una relazione sul funzionamento della misura speciale. Secondo il Regno Unito, il sistema ha prodotto una semplificazione, sia per i soggetti passivi, sia per l'amministrazione tributaria, della procedura di riscossione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante per gli autoveicoli aziendali. (6) È pertanto opportuno che il Regno Unito sia autorizzato ad applicare la misura fino al 31 dicembre 2020. (7) La misura di deroga non avrà alcuna incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 In deroga agli articoli 16 e 168 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato dal 1 o gennaio 2019 fino al 31 dicembre 2020 a fissare su base forfettaria la proporzione dell'IVA relativa alla spesa per il carburante destinato agli autoveicoli aziendali usati per usi privati. Articolo 2 La proporzione della tassa di cui all'articolo 1 è espressa in importi fissi, determinati sulla base del livello di emissioni di CO 2 del tipo di veicolo, che riflettono il consumo di carburante. Il Regno Unito indicizza annualmente tali importi fissi al fine di riflettere le variazioni del costo medio del carburante. Articolo 3 Il sistema istituito sulla base della presente decisione è facoltativo per i soggetti passivi. Articolo 4 Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2018 Per il Consiglio Il presidente H. LÖGER ( 1 ) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1 . ( 2 ) Decisione 2006/659/CE del Consiglio, del 25 settembre 2006, che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 5, paragrafo 6, e all'articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari ( GU L 272 del 3.10.2006, pag. 15 ). ( 3 ) Decisione di esecuzione (UE) 2015/2109 del Consiglio, del 17 novembre 2015, che autorizza il Regno Unito a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e agli articoli 168 e 168 bis della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto ( GU L 305 del 21.11.2015, pag. 49 ).

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La Decisione riguarda la detraibilità dell'IVA, le deroghe al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e i criteri di determinazione della quota indetraibile per utilizzi misti. Commercialisti e consulenti fiscali che operano nel Regno Unito devono considerare questa misura di semplificazione amministrativa quando gestiscono la contabilità IVA di aziende con flotte di veicoli, in particolare per la corretta applicazione degli articoli 16 e 168 della Direttiva 2006/112/CE e per la documentazione delle scelte di regime opzionale.

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