Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1923 della Commissione del 18 novembre 2019 relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1923 of 18 November 2019 on the harmonised standards for cableway installations drafted in support of Regulation (EU) 2016/424 of the European Parliament and of the Council
Testo normativo
19.11.2019
IT
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
L 298/8
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1923 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2019
relativa alle norme armonizzate per gli impianti a fune redatte a sostegno del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
1
)
, in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)
Conformemente all’articolo 17 del regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio
(
2
)
, i sottosistemi e i componenti di sicurezza destinati agli impianti a fune, che rispettano le norme armonizzate, o parti di esse, i cui riferimenti sono stati pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
, si presumono conformi ai requisiti essenziali, di cui all’allegato II di tale regolamento, contemplati da tali norme o parti di esse.
(2)
Con il mandato M/300, del 15 febbraio 2000, la Commissione ha chiesto a CEN, Cenelec ed ETSI di redigere norme per i componenti di sicurezza di impianti adibiti al trasporto di persone a sostegno della direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(
3
)
. Tale direttiva è stata sostituita dal regolamento (UE) 2016/424 senza modificare i requisiti essenziali di sicurezza.
(3)
Sulla base del mandato M/300, il CEN ha redatto varie norme armonizzate relative ai requisiti di sicurezza per gli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. In particolare il CEN ha redatto la norma EN 17064:2018 e rivisto le norme EN 1709:2004, EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004 sostituendole con le norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019.
(4)
La Commissione ha valutato, insieme al CEN, se le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 redatte dal CEN siano conformi al mandato M/300.
(5)
Le norme EN 17064:2018, EN 1709:2019 e EN 12927:2019 soddisfano i requisiti a cui intendono riferirsi, che sono stabiliti nell’allegato II del regolamento (UE) 2016/424. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti a tali norme nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
(6)
La norma EN 1709:2019 sostituisce la norma EN 1709:2004 e la norma EN 12927:2019 sostituisce le norme EN 12927-1:2004, EN 12927-3:2004, EN 12927-4:2004, EN 12927-5:2004 e EN 12927-8:2004. È pertanto necessario ritirare i riferimenti di tali norme dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per prepararsi all’applicazione delle norme EN 1709:2019 e EN 12927:2019, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti delle norme che vengono sostituite.
(7)
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato I della presente decisione, sono pubblicati nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Articolo 2
I riferimenti delle norme armonizzate per gli impianti a fune redatti a sostegno del regolamento (UE) 2016/424, elencati nell’allegato II della presente decisione, sono ritirati dalla
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
a decorrere dalle date stabilite in tale allegato.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
.
Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2019
Per la Commissione
Il president
Jean-Claude JUNCKERSS
(
1
)
GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12
.
(
2
)
Regolamento (UE) 2016/424 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 2000/9/CE (
GU L 81 del 31.3.2016, pag. 1
).
(
3
)
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (
GU L 106 del 3.5.2000, pag. 21
).
ALLEGATO I
N.
Riferimento della norma
1.
EN 17064:2018
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prevenzione e lotta contro l’incendio
Avvertenza
: i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 17064:2018
sono da intendersi come EN 1021-1:2014, EN 1021-2:2014, EN 1838:2013, EN 1907:2017, EN 12929-1:2015, EN 13243:2015, EN 13501-1:2007+A1:2009, EN 50172:2004, EN 50272-1:2010, EN 50272-2:2001, EN 60204-1:2006, EN 60695-11-10:2013, EN 61730-1:2007, EN 61730-2:2007, EN ISO 7010:2012, EN ISO 8528-13:2016
2.
EN 1709:2019
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove e istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio
Avvertenza:
i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 1709:2019
sono da intendersi come EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12927:2019, EN 12929:2015 (tutte le parti), EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13796:2017 (tutte le parti)
3.
EN 12927:2019
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone – Funi
Avvertenza:
i riferimenti normativi di cui al punto 2 della norma armonizzata
EN 12927:2019
sono da intendersi come EN 1559-2:2014, EN 1709:2019, EN 1907:2017, EN 1908:2015, EN 1909:2017, EN 10228-1:2016, EN 12385-2:2002+A1:2008, EN 12385-4:2002+A1:2008, EN 12385-8:2002, EN 12385-9:2002, EN 12397:2017, EN 12408:2004, EN 12929-1:2015, EN 12929-2:2015, EN 12930:2015, EN 13107:2015, EN 13223:2015, EN 13243:2015, EN 13411-2:2001+A1:2008, EN 13411-3:2004+A1:2008, EN 13411-4:2002+A1:2008, EN 13411-5:2003+A1:2008, EN 13411-6:2004+A1:2008, EN 13411-7:2006+A1:2008, EN 13796-1:2017, EN 13796-2:2017, EN 13796-3:2017, EN ISO 148-1:2016, EN ISO 5579:2013, EN ISO 9554:2019, EN ISO 10547:2009
ALLEGATO II
N.
Riferimento della norma
Data di ritiro
1.
EN 1709:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Prove e istruzioni per manutenzione e controlli di esercizio
30 aprile 2021
2.
EN 12927-1:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 1: Criteri di selezione delle funi e dei loro attacchi di estremità
30 aprile 2021
3.
EN 12927-3:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 3: Specifiche per le impalmature su funi traenti, portanti-traenti e di traino a 6 trefoli
30 aprile 2021
4.
EN 12927-4:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 4: Attacchi di estremità
30 aprile 2021
5.
EN 12927-5:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 5: Immagazzinamento, trasporto, messa in opera e messa in tensione
30 aprile 2021
6.
EN 12927-8:2004
Requisiti di sicurezza per gli impianti a fune progettati per il trasporto di persone - Funi - parte 8: Controllo magneto-induttivo delle funi (MRT)
30 aprile 2021
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