Decisione UE In vigore

Decisione UE 1942/2019

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Pubblicato: 22/11/2019 In vigore dal: 22/11/2019 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1942 della Commissione del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2019/1942 of 22 November 2019 not approving carbendazim as an existing active substance for use in biocidal products of product-type 9 (Text with EEA relevance)

Testo normativo

25.11.2019 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 303/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1942 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2019 che non approva il carbendazim come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi ( 1 ) , in particolare l’articolo 89, paragrafo 1, terzo comma, considerando quanto segue: (1) Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione ( 2 ) stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare per l’eventuale approvazione ai fini del loro uso nei biocidi. Tale elenco comprende il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7). (2) Il carbendazim è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9 «preservanti per fibre, cuoio, gomma e materiali polimerizzati», descritto nell’allegato V della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) , corrispondente al tipo di prodotto 9 descritto nell’allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012. (3) L’autorità di valutazione competente della Germania ha presentato alla Commissione la relazione di valutazione, insieme alle sue conclusioni, il 2 agosto 2013. (4) In conformità all’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 il parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche ( 4 ) è stato adottato il 27 febbraio 2019 dal comitato sui biocidi, tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione competente. (5) In base a tale parere i biocidi del tipo di prodotto 9 contenenti carbendazim potrebbero non soddisfare i criteri stabiliti all’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, poiché gli scenari ambientali valutati hanno rivelato rischi inaccettabili per l’ambiente e non è stato possibile individuare alcun uso sicuro. (6) Tenuto conto del parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, non è opportuno approvare il carbendazim ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9, poiché non sono soddisfatte le condizioni fissate all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012. (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Il carbendazim (n. CE: 234-232-0; n. CAS: 10605-21-7) non è approvato come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 9. Articolo 2 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Fatto a Bruxelles, il 22 novembre 2019 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1 . ( 2 ) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l’esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1 ). ( 3 ) Direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi ( GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1 ). ( 4 ) Parere del comitato sui biocidi relativo alla domanda di approvazione del principio attivo carbendazim, tipo di prodotto 9, ECHA/BPC/218/2019, adottato il 27 febbraio 2019.

Hai domande su questa normativa?

FiscoAI analizza Decisione UE 1942/2019 e risponde alle tue domande fiscali con citazioni precise.

Prova gratis Vai alla dashboard

Normative correlate

Provvedimento AdE 226940/2024
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 80 unità, aumentat…
Risoluzione AdE 9680915/2014
Istituzione del nuovo Comune denominato "Castegnero Nanto" mediante fusione dei…
Provvedimento AdE 407414/2024
Selezione pubblica di cui all’atto Prot. n. 407414/2024 per l’assunzione a temp…
Provvedimento AdE 246924/2025
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 250 unità per l’ar…
Provvedimento AdE 10/2014
Selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità per l’are…
Decisione UE 1083/2026
Decisione (PESC) 2026/1083 del Consiglio, dell’11 maggio 2026, che modifica la …

Altre normative del 2019

Riscatto di periodi non coperti da contribuzione (cosiddetta "pace contributiva"), ai sen… Interpello AdE 10 Interpretazione del requisito territoriale, previsto dall'art. 1 comma 185 della L. n. 16… Interpello AdE 160 Istituzione del codice tributo per l’utilizzo, tramite modello F24, del credito d’imposta… Risoluzione AdE 162 Regime di parziale detassazione dell'indennità relativa al trattamento di fine servizio p… Interpello AdE 4 Piani attestati di risanamento – art. 67, co. 3, lett. d), del R.D. n. 267 del 1942 – art… Interpello AdE 267