Decisione UE In vigore

Decisione UE 1960/2018

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato notificata con il nume

Pubblicato: 10/12/2018 In vigore dal: 10/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1960 della Commissione, del 10 dicembre 2018, relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253] (Testo rilevante ai fini del SEE.) EN: Commission Implementing Decision (EU) 2018/1960 of 10 December 2018 on a safeguard measure taken by Sweden pursuant to Directive 2006/42/EC of the European Parliament and of the Council, to prohibit the placing on the market a type of pinsetter machine and a supplementary kit to be used together with that type of pinsetter machine, manufactured by Brunswick Bowling & Billiards, and to withdraw those machines already placed on the marke

Testo normativo

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/29 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1960 DELLA COMMISSIONE del 10 dicembre 2018 relativa a una misura di salvaguardia adottata dalla Svezia, a norma della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di proibire l'immissione sul mercato di un tipo di posizionatore di birilli e di un kit supplementare da usare con tale tipo di posizionatore di birilli, fabbricato da Brunswick Bowling & Billiards, e di ritirare le macchine già immesse sul mercato [notificata con il numero C(2018) 8253] (Testo rilevante ai fini del SEE) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE ( 1 ) , in particolare l'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) Il 18 dicembre 2013 la Svezia ha comunicato alla Commissione la sua decisione, datata 30 agosto 2013, di adottare una misura di salvaguardia al fine di proibire l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX (il «posizionatore di birilli») e del suo kit supplementare di parti « Advanced Guards » («ripari avanzati», il «kit supplementare») e di ritirare la macchina dal mercato. Entrambi i prodotti sono stati fabbricati da Brunswick Bowling & Billiards (il «fabbricante»). (2) Per quanto riguarda il ritiro, la Svezia ha offerto al fabbricante la possibilità di correggere i difetti legati all'ambiente di lavoro dell'operatore, farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e sostituirli con altri prodotti non difettosi dello stesso tipo o di tipo equivalente, oppure di farsi restituire il posizionatore di birilli e il kit supplementare e pagare un indennizzo al proprietario di tali prodotti. (3) A motivo di tale misura di salvaguardia la Svezia ha addotto la mancata conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare ad alcuni requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute («RESS»), di cui all'allegato I della direttiva 2006/42/CE, e l'applicazione non corretta di alcune delle norme armonizzate. (4) Dopo essere stata informata dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, la Commissione ha avviato una consultazione delle parti interessate per conoscerne la rispettiva posizione. In data 11 aprile 2014 la Commissione ha inviato una lettera al fabbricante, il quale il 24 giugno 2014 ha fornito le proprie osservazioni. La Commissione ha incontrato il fabbricante il 24 settembre 2014 e il 24 maggio 2016. Il 6 dicembre 2016 il fabbricante ha inviato ulteriori chiarimenti alla Commissione, La Commissione ha avuto inoltre diversi scambi di informazioni con le autorità svedesi, l'agenzia svedese per l'ambiente di lavoro (scambio di e-mail, discussioni nell'ambito degli incontri del gruppo di lavoro «macchine» e del gruppo sulla vigilanza del mercato «macchine»). (5) La Svezia ha dichiarato che, prima di adottare la misura di salvaguardia, le sue autorità erano state più volte in contatto con il fabbricante per illustrare le carenze del posizionatore di birilli e del kit supplementare che era necessario correggere al fine di raggiungere la conformità con la direttiva 2006/42/CE. Poiché tuttavia dopo diversi anni di discussioni solo metà delle carenze erano state corrette, la Svezia ha ritenuto necessario avviare il meccanismo della clausola di salvaguardia. Per quanto riguarda le misure adottate, le autorità svedesi hanno spiegato di aver agito nel rispetto del principio di proporzionalità, stabilito dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . In base a tale principio, considerati la gravità del rischio e i costi legati al ritiro, alcune delle misure necessarie per correggere le carenze dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari nuovi non erano richieste in caso di ritiro dei posizionatori di birilli e dei kit supplementari già esistenti. In particolare si tratta delle misure riguardanti l'installazione di tre luci separate per indicare diverse modalità nel pannello di controllo, l'allargamento dei punti di accesso tra le macchine utilizzati anche come piattaforme di lavoro e il miglioramento della visibilità della zona pericolosa. (6) Nel 2015 la Svezia ha comunicato alla Commissione che il fabbricante aveva corretto le carenze indicate nella misura di salvaguardia e relative al posizionatore di birilli e al kit supplementare solo nella sala da bowling di Gustavberg. (7) Oltre a queste consultazioni, la Commissione ha condotto uno studio indipendente ( 3 ) (lo «studio») per valutare se, al momento in cui la Svezia ha adottato la misura di salvaguardia, il posizionatore di birilli e il kit supplementare fossero conformi ai RESS stabiliti nell'allegato I della direttiva 2006/42/CE. Per redigere lo studio, gli esperti indipendenti hanno ispezionato il posizionatore di birilli e il kit supplementare installati a Gustavberg e hanno incontrato le autorità svedesi e il vicepresidente della divisione «Capital Marketing & Engineering» del fabbricante. (8) Le parti interessate sono state consultate in merito allo studio della Commissione. Le osservazioni del fabbricante non mettono in questione le conclusioni dello studio in quanto si riferiscono alla conformità del posizionatore di birilli e del kit supplementare installati a Gustavberg dopo che la Svezia aveva notificato la misura di salvaguardia alla Commissione. (9) Per quanto riguarda i RESS addotti dalla Svezia, il requisito 1.2.2 «Dispositivi di comando» e il requisito 1.7.1 «Informazioni e avvertenze sulla macchina» prevedono che i dispositivi di comando siano visibili e disposti in modo da garantire una manovra sicura e che su di essi le informazioni e avvertenze siano espresse nella lingua ufficiale dell'Unione determinata dallo Stato membro in cui si trova la macchina. A tale proposito, la Svezia ha segnalato che uno dei bottoni del pannello di controllo della macchina non era contrassegnato e che il testo sul pannello di controllo era in inglese sebbene la lingua ufficiale dello Stato membro in cui si trova la macchina sia lo svedese. Vi erano inoltre tre luci separate per indicare diverse modalità di funzionamento, tuttavia i colori di queste tre luci erano disposti in ordine diverso sulle diverse macchine e potevano pertanto essere fraintesi. Il tasto di arresto di emergenza era montato al contrario. In merito alle luci sui pannelli di controllo il fabbricante ha dichiarato che avrebbero potuto causare una lieve confusione. Per quanto riguarda la chiara visibilità e marcatura dei dispositivi di comando, il fabbricante ha ammesso alcune incongruenze tra le effettive diciture sulle macchine, le etichette e i manuali. Il fabbricante ha dichiarato inoltre che le etichette, non avendo un effetto sulle funzioni di sicurezza, non dovevano necessariamente essere tradotte. Il RESS 1.2.2 richiede inoltre che i dispositivi di controllo siano progettati in modo che l'avviamento sia impedito fintanto che qualsiasi persona si trova nella zona pericolosa. Secondo quanto affermato dalla Svezia, la macchina poteva essere riavviata anche se l'operatore non aveva una visuale sulla zona pericolosa, con il rischio che qualcuno potesse trovarsi in quest'area. Il fabbricante dissentiva dalla Svezia per quanto riguarda la scarsa visibilità dalla zona di controllo adducendo a prova il fatto che non erano stati segnalati inconvenienti in materia di sicurezza e le conclusioni di altri Stati membri secondo cui «la visibilità, sebbene forse non perfetta, era di fatto adeguata in quanto l'operatore era in grado di avviare le macchine con il previsto ragionevole livello di cura». La Commissione considera tuttavia che fare affidamento sulla cura con cui si prevede che l'operatore effettui l'avvio delle macchine non sia un modo di affrontare il rischio poiché la mancanza di visibilità della zona pericolosa, che pur permane, impedisce all'operatore di verificare la presenza di persone in tale zona. Considerando le argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti 1.2.2 e 1.7.1, della direttiva 2006/42/CE. (10) I RESS 1.1.6 «Ergonomia», 1.6.1 «Manutenzione della macchina» e 1.6.2. «Accesso ai posti di lavoro e ai punti d'intervento utilizzati per la manutenzione» richiedono che la macchina sia progettata e costruita in modo da facilitare il lavoro dell'operatore, permettendogli di lavorare in condizioni di agevolezza e sicurezza, fuori dalle zone pericolose. In tale contesto la Svezia ha evidenziato che i punti di accesso e le piattaforme di lavoro dei posizionatori di birilli in questione non rispetterebbero tali RESS poiché il percorso di accesso tra le macchine, utilizzato anche come piattaforma di lavoro, è risultato essere largo solo 190 mm. In alcuni casi gli operatori erano costretti a rimanere in equilibrio su stretti bordi di metallo. Tale ambiente di lavoro implica un rischio non necessario di cadere dentro la macchina. Inoltre, il percorso di accesso tra le macchine termina improvvisamente sulla parte frontale, con il rischio di cadere da un'altezza di circa 1 000 mm. Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN ISO 14122-2:2001 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza per mezzi di accesso permanenti alla macchina e in particolare per le piattaforme di lavoro e i passaggi della macchina. La Svezia ha dichiarato che tale norma richiede una larghezza di 500 mm, mentre il passaggio del posizionatore di birilli in questione mostrava una larghezza di 190 mm. A tale proposito il fabbricante ha dichiarato che il passaggio di soli 190 mm era considerato sicuro e appropriato in considerazione dell'uso previsto, della frequenza dell'accesso e dello stato dell'arte per quanto riguarda l'area di ritorno delle bocce, sebbene non fosse stata rispettata appieno la norma EN ISO 14122-2:2001. Pertanto, sebbene il fabbricante avesse fatto riferimento a tale norma nella dichiarazione di conformità, di fatto non l'ha applicata. Per quanto riguarda il rischio di caduta presentato dall'accesso frontale del posizionatore di birilli, il fabbricante ha ritenuto che la piattaforma alternativa richiesta dalla Svezia, che permette di salire sulla piattaforma frontale e scendere dalla stessa in modo più agevole, non era necessaria in quanto l'accesso frontale al posizionatore di birilli è molto poco frequente se si considera il disegno di progetto di macchine simili esistenti in tutto il mondo, in cui l'accesso è previsto principalmente dalla parte posteriore. La Commissione ritiene che il rischio di infortunio in fase di accesso al posizionatore di birilli (per caduta o perdita di equilibrio), dovuto allo stretto passaggio tra le macchine o alla parte frontale che termina improvvisamente a un'altezza di 1 000 mm, non può essere trascurato adducendo un uso poco frequente o l'impossibilità di migliorarne le condizioni. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.6, 1.6.1 e 1.6.2, della direttiva 2006/42/CE. (11) Per quanto riguarda i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4 della direttiva 2006/42/CE, la Svezia ha segnalato che le schermature apposte tra i posizionatori di birilli devono essere abbastanza alte da evitare che gli operatori entrino in contatto con parti semoventi e pericolose di macchine adiacenti in funzione. La schermatura deve coprire l'intero lato della macchina, ovvero fino alla parte frontale della gabbia della macchina. La recinzione del posizionatore di birilli montata tra le macchine era alta solo 500 mm per alcune stazioni di lavoro, mentre mancava del tutto in altre postazioni in cui c'erano operatori al lavoro. Questa situazione implicava il rischio di cadere nella macchina adiacente. Per questo motivo la struttura non sarebbe conforme al RESS 1.3.8 «Scelta di una protezione contro i rischi dovuti agli elementi mobili». Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN ISO 13857:2008 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punto 1.3.8, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN ISO 13857:2008 stabilisce requisiti tecnici relativi alle distanze di sicurezza per le macchine al fine di prevenire il contatto tra gli arti (superiori e inferiori) di un operatore e le zone pericolose delle macchine. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare il RESS 1.3.8. Nonostante abbia fatto riferimento alla norma nella dichiarazione di conformità, nel fornire spiegazioni alle autorità svedesi il fabbricante non ha addotto la norma a riprova della conformità del prodotto alla direttiva. Il fabbricante ha invece specificato che la recinzione alta 500 mm montata tra le macchine era stata progettata per fornire la massima protezione pur conformandosi ai normali requisiti di altezza dei soffitti a livello europeo. Un riparo più alto costituirebbe una misura di maggiore protezione, ma tale maggiore protezione sarebbe ridotta nel momento in cui gli ostacoli presenti sul soffitto impediscono l'installazione dei ripari o se gli stessi ripari sono modificati in modo non corretto per adattarsi agli ostacoli presenti sul soffitto. La Commissione ritiene che mantenere la recinzione del posizionatore di birilli montata tra le macchine a un'altezza di 500 mm a causa di ostacoli presenti sul soffitto non spiega il motivo per cui, in alcune postazioni di lavoro, le recinzioni mancavano del tutto; in questo modo, inoltre, non viene affrontato il rischio di cadere nella macchina adiacente. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano il RESS di cui all'allegato I, punto 1.3.8, della direttiva 2006/42/CE. Per quanto riguarda il posizionatore di birilli, la Svezia ha inoltre spiegato che la gabbia della macchina era dotata di sportelli, i quali potevano essere aperti ma erano sprovvisti di un meccanismo di blocco per arrestare la macchina quando gli sportelli sono aperti. Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN 953:1998 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante questa mancanza da parte del fabbricante, la Svezia ha individuato i RESS che avrebbero potuto essere coperti dalla suddetta norma armonizzata. Nello specifico, la Svezia ha riconosciuto che il riferimento alla norma armonizzata riguardava i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN 953:1997+A1:2009 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza relativi ai ripari delle macchine e i requisiti generali per la progettazione e la costruzione di ripari fissi e mobili. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare i RESS 1.3.8 e 1.4. A tale proposito il fabbricante ha spiegato che il fatto che la gabbia della macchina fosse dotata di un secondo sportello di accesso a ciascuna cella sprovvisto di un dispositivo di interblocco che arresta la macchina non era in contrasto con la direttiva 2006/42/CE poiché i ripari di divisione posteriori erano usati molto raramente per l'accesso, mentre i ripari fissi garantivano sufficiente sicurezza in questo caso. Il fabbricante ha indicato che, in base a detta giustificazione e alla norma EN 953 la scelta era ricaduta su un riparo fisso. Il fabbricante non ha menzionato la mancanza di un dispositivo di interblocco. La Commissione ritiene che il rischio comportato dalle parti in movimento non è stato affrontato, dato che il meccanismo di interblocco non provocava l'arresto della macchina all'avvicinarsi dell'operatore. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.3.8 e 1.4, della direttiva 2006/42/CE. La Svezia ha segnalato inoltre che il cappuccio protettivo posto sul meccanismo di ritorno delle bocce non rispettava il RESS «Ripari fissi» di cui all'allegato I, punto 1.4.2.1, della direttiva 2006/42/CE in quanto non era fissato in alcun modo, e che non era conforme al RESS «Ripari mobili interbloccati» di cui all'allegato I, punto 1.4.2.2, della direttiva 2006/42/CE in quanto sprovvisto di un meccanismo di interblocco. Anche in questo caso la Svezia si riferisce alla norma EN 953:1997+A1:2009 per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare i RESS 1.4.2.1 e 1.4.2.2. Il fabbricante ha tuttavia affermato che l'accesso al cappuccio del meccanismo di ritorno delle bocce era raramente necessario, meno di una volta ogni turno, e ha limitato la spiegazione a una dichiarazione secondo cui un riparo fisso sarebbe raccomandato dalle norme. Secondo il fabbricante non era necessario adottare le misure richieste dalla Svezia. La Commissione ritiene che il rischio comportato dalle parti in movimento non è stato affrontato per il cappuccio protettivo del meccanismo di ritorno delle bocce, poiché, oltre a mancare un meccanismo di interblocco, i ripari fissi non erano stati fissati. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli non rispetta i RESS di cui all'allegato I, punti 1.4.2.1 e 1.4.2.2, della direttiva 2006/42/CE. (12) Per quanto riguarda i RESS di cui ai punti 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, relativi ai requisiti per le istruzioni, la Svezia ha dichiarato che un disegno apposto sul posizionatore di birilli e sul kit supplementare avrebbe dovuto illustrare la posizione dei ripari sulla macchina, ma la posizione riportata nel disegno non corrispondeva a quella effettiva sulla macchina. Per quanto riguarda le istruzioni per l'utilizzatore, la Svezia ha affermato che non erano disponibili istruzioni d'uso corrispondenti alle macchine fornite, nelle quali avrebbero dovuto essere descritte le varie operazioni da effettuare. Per quanto riguarda la mancanza di un manuale operativo e di istruzioni, il fabbricante ha dichiarato che, insieme alla macchina, erano stati forniti dei manuali tradotti, ed è pertanto possibile che i manuali siano andati persi dalla sala da bowling ispezionata. Le etichette che non hanno un effetto sulle funzioni di sicurezza non erano state tradotte. Inoltre, è possibile che le etichette riportate sulla macchina e i manuali esaminate dagli ispettori non corrispondessero all'effettivo aspetto della macchina a causa dell'adeguamento di quest'ultima a specifiche richieste degli ispettori regionali e dei tempi ridotti per soddisfare tali richieste. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma la Commissione ritiene che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano i RESS di cui all'allegato I, punti 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, della direttiva 2006/42/CE. (13) Il RESS di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE, riguardante i «Principi d'integrazione della sicurezza», richiede che la macchina sia progettata e costruita in modo da evitare di esporre a rischi le persone che azionano la macchina nelle condizioni previste, tenendo tuttavia anche conto degli usi scorretti ragionevolmente prevedibili. La Svezia ha segnalato che le staffe di montaggio utilizzate per gli interblocchi di sicurezza erano fissate con comuni viti, facilmente rimovibili con comuni attrezzi, contrariamente a quanto previsto dai principi di integrazione della sicurezza. Ciò implica il rischio di uso scorretto prevedibile che vengano eluse le staffe di montaggio, invece di utilizzare le porte dotate di interblocco. Secondo quanto affermato dal fabbricante le porte dotate di interblocco consentono un accesso agevole e dissuadono l'operatore dall'eludere l'interblocco per le operazioni di manutenzione più estese. Le comuni viti ridurrebbero il rischio di danno permanente al sistema di ripari o di rimozione permanente di tali ripari. La Svezia ha inoltre spiegato che i ripari fissi erano montati con chiusure a sganciamento rapido, le quali implicano il rischio che una persona possa aprire il riparo fisso e utilizzarlo come accesso invece di usare la porta dotata di interblocco. La Svezia ha aggiunto che, laddove la valutazione del rischio suggerisce che sarebbe opportuno aggiungere un riparo fisso, quest'ultimo non deve essere progettato in modo tale che accedere alla macchina aprendo il riparo fisso anziché utilizzare la porta dotata di interblocco rappresenti un'opzione allettante. Il fabbricante ha spiegato che la scelta di impiegare chiusure a sganciamento rapido era giustificata dal desiderio di dissuadere i lavoratori dall'eludere i ripari fissi. Nella dichiarazione di conformità CE, il fabbricante si è riferito alla norma armonizzata EN 1088:1995+A1:2007 ma non ha provveduto a indicare nel fascicolo tecnico una corrispondenza tra la norma armonizzata e i RESS coperti da tale norma, come richiesto dall'allegato VII della direttiva 2006/42/CE. Nonostante tale mancanza, la Svezia ha collegato il riferimento a detta norma armonizzata al RESS di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE. La norma armonizzata EN 1088+A2:2008 stabilisce requisiti tecnici di sicurezza relativi ai dispositivi di interblocco delle macchine associati ai ripari e ai principi di progettazione e di selezione. La Svezia si riferisce a questa norma per rafforzare la sua posizione secondo cui il fabbricante avrebbe mancato di rispettare il RESS 1.1.2. Il fabbricante ha indicato che, secondo il punto 5.7.1, nota 4, della norma, per evitare «l'elusione in modo ragionevolmente prevedibile» occorre tenere in considerazione le caratteristiche della specifica applicazione e quindi basarsi sulla valutazione del rischio. Secondo il fabbricante, le porte dotate di interblocco consentono un accesso agevole e dissuadono l'operatore dall'eludere l'interblocco. La Commissione ritiene che le staffe di montaggio e i ripari fissi potevano essere facilmente rimossi servendosi di comuni attrezzi, implicando l'uso scorretto ragionevolmente prevedibile di accedere alla macchina aggirando le porte dotate di interblocco. Sulla base delle argomentazioni di cui sopra e tenendo conto dello studio che le conferma è pertanto possibile concludere che il posizionatore di birilli e il kit supplementare non rispettano il RESS «Principi d'integrazione della sicurezza» di cui all'allegato I, punto 1.1.2, della direttiva 2006/42/CE. (14) Dall'esame delle giustificazioni fornite dalla Svezia in merito alla misura di salvaguardia, dello studio indipendente che conferma le conclusioni tratte dalla Svezia e delle osservazioni comunicate dal fabbricante risulta confermato che il posizionatore di birilli non era conforme ai RESS di cui all'allegato I, punti 1.1.2, 1.1.6, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.6.1, 1.6.2, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2, della direttiva 2006/42/CE e che il kit supplementare non era conforme ai RESS di cui ai punti 1.1.2, 1.2.2, 1.3.8, 1.4, 1.7.1, 1.7.4, 1.7.4.1 e 1.7.4.2 al momento in cui la Svezia ha notificato la misura di salvaguardia alla Commissione nel dicembre 2013. Tali carenze possono mettere in pericolo la salute e la sicurezza delle persone. È pertanto opportuno ritenere giustificate le misure di salvaguardia adottate dalla Svezia, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Le misure adottate dalla Svezia, che proibiscono l'immissione sul mercato del posizionatore di birilli Brunswick GSX e del suo kit supplementare di parti « Advanced Guards » e impongono al fabbricante di ritirare le macchine già immesse sul mercato, sono giustificate. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2018 Per la Commissione Elżbieta BIEŃKOWSKA Membro della Commissione ( 1 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24 . ( 2 ) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 ( GU L 218 del 13.8.2008, pag. 30 ). ( 3 ) Relazione Compliance of pinsetters with the Machinery Directive («Conformità del posizionatore di birilli alla direttiva sulle macchine»), 8 maggio 2017.

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