Decisione UE In vigore

Decisione UE 1962/2018

Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio

Pubblicato: 11/12/2018 In vigore dal: 11/12/2018 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2018/1962 della Commissione, dell'11 dicembre 2018, che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio EN: Commission Decision (EU) 2018/1962 of 11 December 2018 laying down internal rules concerning the processing of personal data by the European Anti-Fraud Office (OLAF) in relation to the provision of information to data subjects and the restriction of certain of their rights in accordance with Article 25 of Regulation (EU) 2018/1725 of the European Parliament and of the Council

Testo normativo

12.12.2018 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 315/41 DECISIONE (UE) 2018/1962 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2018 che stabilisce le norme interne per il trattamento dei dati personali da parte dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) in relazione alla comunicazione di informazioni alle persone interessate e alla limitazione di alcuni dei loro diritti in conformità dell'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 249, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) L'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è stato istituito con decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione ( 1 ) quale servizio della Commissione. Esso svolge le proprie indagini in piena indipendenza. (2) L'Ufficio svolge le indagini amministrative volte a lottare contro le frodi, la corruzione e ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ) . A tal fine, esso esercita le competenze di indagine conferite alla Commissione dai pertinenti atti dell'Unione negli Stati membri e, conformemente agli accordi di cooperazione e mutua assistenza e ad altri strumenti giuridici in vigore, nei paesi terzi e presso le organizzazioni internazionali. (3) L'Ufficio svolge altresì indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati o sulla base di questi ultimi. Nel quadro del suo mandato di indagine, l'Ufficio raccoglie informazioni rilevanti sotto il profilo investigativo, compresi i dati personali, provenienti da varie fonti (pubbliche autorità, organismi privati e persone fisiche) e procede al loro scambio con le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, con le autorità competenti degli Stati membri e dei paesi terzi, nonché con le organizzazioni internazionali, prima, durante e dopo l'indagine o le attività di coordinamento. (4) Nell'ambito delle sue attività, l'Ufficio tratta diverse categorie di dati personali, in particolare quelli riguardanti l'identità, il recapito, l'attività professionale e il ruolo svolto nella vicenda oggetto dell'indagine. L'Ufficio, rappresentato dal suo direttore generale, agisce in qualità di titolare del trattamento. I dati personali sono conservati in un ambiente elettronico sicuro volto ad impedire la consultazione o il trasferimento illeciti di dati a persone che non hanno necessità di sapere. I dati personali trattati sono conservati per quindici anni dopo l'archiviazione del caso o la chiusura dell'indagine o del caso di coordinamento con decisione del direttore generale. Al termine di tale periodo le informazioni relative al caso contenenti dati personali sono trasferite negli archivi storici. (5) Nello svolgimento dei suoi compiti, l'Ufficio è tenuto a rispettare i diritti delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali riconosciuti dall'articolo 8, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo 16, paragrafo 1, del trattato, nonché dagli atti giuridici che si fondano su tali disposizioni. Al tempo stesso, l'Ufficio deve rispettare le rigorose norme in materia di riservatezza e di segreto d'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e assicurare il rispetto delle garanzie procedurali delle persone interessate e dei testimoni di cui all'articolo 9 di detto regolamento, in particolare il diritto delle persone interessate alla presunzione d'innocenza. (6) L'ambiente elettronico sicuro in cui sono conservati i dati personali, nonché le garanzie procedurali e le rigorose norme di riservatezza e segreto d'ufficio di cui, rispettivamente, agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, garantiscono un elevato livello di protezione contro i rischi per i diritti e le libertà delle persone interessate dal trattamento. (7) In determinate circostanze è necessario conciliare i diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ) con le esigenze delle indagini e la riservatezza dello scambio di informazioni con altre autorità pubbliche competenti, nonché con il pieno rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli altri interessati. A tal fine, l'articolo 25 del suddetto regolamento offre all'Ufficio la possibilità di limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 22 e degli articoli 35 e 36, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 22. (8) L'Ufficio ha designato, a norma dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, un responsabile della protezione dei dati conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) . (9) Al fine di garantire la riservatezza e l'efficacia delle indagini e di altre attività operative svolte dall'Ufficio nel rispetto del livello di protezione dei dati personali a norma del regolamento (UE) 2018/1725, occorre adottare norme interne secondo le quali l'Ufficio può limitare i diritti degli interessati conformemente all'articolo 25 di detto regolamento. (10) L'ambito di applicazione del presente atto giuridico dovrebbe coprire tutti i trattamenti di dati effettuati dall'Ufficio nello svolgimento della sua funzione di indagine indipendente. Le norme dovrebbero applicarsi ai trattamenti effettuati prima dell'apertura di un'indagine nel caso sia di indagini interne che di indagini esterne di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e durante la sorveglianza del seguito dato all'esito delle indagini. Esse dovrebbero applicarsi anche ai trattamenti che fanno parte delle attività legate alla funzione di indagine, come il sistema di segnalazione delle frodi, le analisi operative, le banche dati sulla cooperazione internazionale, nonché ai trattamenti che possono utilizzare dati connessi con le indagini, ad esempio durante la gestione delle indagini del responsabile della protezione dei dati o altre procedure di denuncia eseguite dall'Ufficio. Dovrebbero essere comprese altresì l'assistenza e la cooperazione fornite dall'Ufficio alle autorità nazionali e alle organizzazioni internazionali al di fuori delle proprie indagini amministrative. (11) Al fine di ottemperare agli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio dovrebbe informare tutte le persone interessate in merito alle proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali e ai loro diritti in modo trasparente e coerente mediante informative sulla protezione dei dati pubblicate sul proprio sito web, nonché informare singolarmente i soggetti che presentano un interesse per l'indagine (persone interessate, testimoni e informatori) nel formato più adatto. (12) Fatta salva l'applicazione delle eccezioni previste dal regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio può dover limitare la comunicazione di informazioni agli interessati e l'applicazione di altri diritti degli interessati al fine di tutelare le proprie indagini, le inchieste e i procedimenti delle autorità pubbliche degli Stati membri, gli strumenti e i metodi di indagine, nonché i diritti di altre persone connesse con le proprie indagini. (13) In alcuni casi, il fatto di comunicare particolari informazioni agli interessati o di rivelare l'esistenza di un'indagine potrebbe rendere impossibile o pregiudicare gravemente la finalità del trattamento e la capacità dell'Ufficio o delle autorità nazionali competenti, nonché delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione, di svolgere un'indagine in modo efficace in futuro. (14) Inoltre, l'Ufficio è tenuto a tutelare l'identità dei suoi informatori, ivi compresi gli autori di segnalazioni di illeciti e i testimoni, che non dovrebbero subire ripercussioni negative a causa della loro cooperazione con l'Ufficio. (15) Per tali ragioni, l'Ufficio può dover applicare determinati motivi di limitazione di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 ai trattamenti dei dati eseguiti nel quadro delle proprie funzioni stabilite all'articolo 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom. (16) Inoltre, al fine di mantenere una cooperazione efficace, l'Ufficio può dover applicare limitazioni ai diritti degli interessati per tutelare le informazioni contenenti dati personali provenienti dai servizi della Commissione o da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri e di paesi terzi, nonché da organizzazioni internazionali. A tal fine, l'Ufficio dovrebbe consultare tali servizi, istituzioni, organi, organismi, autorità e organizzazioni internazionali riguardo ai motivi pertinenti nonché alla necessità e alla proporzionalità delle limitazioni. (17) Nell'ambito della sua funzione di indagine, l'Ufficio procede spesso allo scambio di informazioni, compresi dati personali, con, tra l'altro, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive che li assistono nell'attuazione dei loro programmi. A norma dell'articolo 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/1725, che prevede che le norme interne siano adottate al più alto livello di gestione delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione interessati, la presente decisione comprende il trattamento dei dati personali contenuti nelle informazioni che essi sono tenuti a trasmettere all'Ufficio. Pertanto, tutti i servizi della Commissione e le agenzie esecutive che trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere all'Ufficio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, o l'Ufficio, quando tratti tali dati personali nell'esercizio delle sue funzioni, dovrebbero applicare le norme di cui alla presente decisione nell'intento di proteggere i trattamenti eseguiti dall'Ufficio. In tali circostanze i servizi della Commissione e le agenzie esecutive interessati dovrebbero quindi consultare l'Ufficio in merito ai motivi pertinenti delle limitazioni e alla loro necessità e proporzionalità al fine di garantirne un'applicazione coerente. (18) L'Ufficio e, se del caso, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive dovrebbero gestire tutte le limitazioni in modo trasparente e registrare ogni applicazione delle limitazioni nel corrispondente sistema di registrazione. (19) A norma dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725, i titolari del trattamento possono rinviare la comunicazione all'interessato di informazioni relative ai motivi dell'applicazione di una limitazione o astenersi da tale comunicazione, qualora ciò comprometta in qualsiasi modo la finalità di tale limitazione. In particolare, qualora si applichi una limitazione ai diritti di cui agli articoli 16 e 35, la relativa notifica ne comprometterebbe la finalità. Al fine di garantire che il diritto dell'interessato ad essere informato in conformità degli articoli 16 e 38 del regolamento (UE) 2018/1725 sia limitato solo durante il periodo in cui permangono i motivi per il rinvio della comunicazione, l'Ufficio dovrebbe riesaminare periodicamente la propria posizione. (20) Qualora sia applicata una limitazione dei diritti di altri interessati, il titolare del trattamento dovrebbe valutare caso per caso se la comunicazione della limitazione ne comprometterebbe la finalità. (21) Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio e, se del caso, il responsabile della protezione dei dati della Commissione o dell'agenzia esecutiva interessata dovrebbero altresì effettuare un riesame indipendente dell'applicazione delle limitazioni, nell'intento di garantirne la conformità alla presente decisione. (22) Il regolamento (UE) 2018/1725 sostituisce il regolamento (CE) n. 45/2001, senza alcun periodo transitorio, a decorrere dalla propria entrata in vigore. Il regolamento (CE) n. 45/2001 ha previsto la possibilità di applicare limitazioni a determinati diritti. Per evitare di compromettere la finalità delle indagini di competenza dell'Ufficio e di ledere i diritti e le libertà altrui, è opportuno che la presente decisione si applichi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2018/1725. (23) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato il 23 novembre 2018, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Oggetto e ambito di applicazione 1.   La presente decisione stabilisce le modalità che l'Ufficio europeo per la lotta antifrode («Ufficio») è tenuto a seguire per informare gli interessati in merito al trattamento dei loro dati a norma degli articoli 14, 15 e 16 del regolamento (UE) 2018/1725. Essa stabilisce altresì le condizioni alle quali l'Ufficio può limitare l'applicazione dell'articolo 4, degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, in conformità dell'articolo 25 di tale regolamento. 2.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dell'Ufficio ai fini delle attività o in relazione alle attività da esso svolte per assolvere alle proprie funzioni di cui all'articolo 2 della decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom e al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 3.   La presente decisione si applica al trattamento di dati personali da parte dei servizi della Commissione e delle agenzie esecutive nella misura in cui essi trattino i dati personali contenuti nelle informazioni che sono tenuti a trasmettere all'Ufficio a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 o i dati personali già trattati dall'Ufficio ai fini delle attività di cui al paragrafo 2 del presente articolo o in relazione ad esse. Articolo 2 Eccezioni e limitazioni applicabili 1.   Qualora eserciti le proprie funzioni in relazione ai diritti degli interessati a norma del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio valuta se si applichi una delle eccezioni stabilite in detto regolamento. 2.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare l'applicazione degli articoli da 14 a 20 e dell'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, nonché dell'articolo 4 nella misura in cui le sue disposizioni corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 14 a 20 e all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, qualora l'esercizio di tali diritti e obblighi possa compromettere la finalità delle sue attività di indagine, rivelando ad esempio i suoi strumenti e metodi di indagine, o ledere i diritti e le libertà altrui. 3.   Fatti salvi gli articoli da 3 a 6 della presente decisione, l'Ufficio può limitare i diritti e gli obblighi di cui al paragrafo 2 in relazione ai dati personali ottenuti dai servizi della Commissione o da altre istituzioni ed altri organi e organismi dell'Unione, dalle autorità competenti degli Stati membri o di paesi terzi o da organizzazioni internazionali, nelle seguenti circostanze: a) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dai servizi della Commissione o da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione sulla base di altri atti di cui all'articolo 25 del regolamento (UE) 2018/1725 o in conformità del capo IX di detto regolamento oppure degli atti istitutivi delle altre istituzioni e degli altri organi e organismi dell'Unione; b) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe essere limitato dalle autorità competenti degli Stati membri sulla base degli atti di cui all'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) , o a norma delle misure nazionali di recepimento dell'articolo 13, paragrafo 3, dell'articolo 15, paragrafo 3, o dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) ; c) quando l'esercizio di tali diritti e obblighi potrebbe compromettere la cooperazione tra l'Ufficio e i paesi terzi o le organizzazioni internazionali nell'esercizio delle sue funzioni. Prima di applicare limitazioni nelle circostanze di cui al primo comma, lettere a) e b), l'Ufficio consulta i servizi competenti della Commissione, le istituzioni, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione o le autorità competenti degli Stati membri, a meno che non sia chiaro all'Ufficio che l'applicazione di una limitazione è prevista da uno degli atti di cui alle lettere in questione. La lettera c) del primo comma non si applica qualora sull'interesse dell'Unione a cooperare con paesi terzi od organizzazioni internazionali prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali degli interessati. 4.   Laddove trattino dati personali nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, i servizi della Commissione e le agenzie esecutive possono, se necessario, applicare limitazioni in conformità della presente decisione. A tal fine essi consultano l'Ufficio, a meno che al servizio della Commissione o all'agenzia esecutiva interessati non risulti chiaro che l'applicazione di una limitazione è giustificata a norma della presente decisione. Articolo 3 Comunicazione di informazioni agli interessati 1.   L'Ufficio pubblica sul proprio sito web informative sulla privacy con le quali rende note a tutti gli interessati le proprie attività che comportano il trattamento dei loro dati personali. 2.   L'Ufficio informa singolarmente tutti gli interessati che considera persone interessate, testimoni o informatori ai sensi del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013. 3.   Allorché limita, integralmente o in parte, la comunicazione di informazioni agli interessati di cui al paragrafo 2, l'Ufficio registra i motivi della limitazione, compresa una valutazione della relativa necessità e proporzionalità. A tal fine, la registrazione indica in quale modo la comunicazione delle informazioni comprometterebbe la finalità delle attività di indagine dell'Ufficio, o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà altrui. Detta registrazione e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. 4.   La limitazione di cui al paragrafo 3 continua ad applicarsi finché permangono i motivi che la giustificano. Qualora detti motivi non siano più applicabili, l'Ufficio fornisce all'interessato le informazioni in questione e i motivi della limitazione. Nel contempo l'Ufficio informa l'interessato in merito alla possibilità di proporre in qualsiasi momento reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L'Ufficio riesamina l'applicazione della limitazione ogni sei mesi dalla sua adozione e all'atto della chiusura dell'indagine pertinente. Successivamente il titolare del trattamento valuterà su base annuale la necessità di mantenere eventuali limitazioni. Articolo 4 Diritto di accesso dell'interessato 1.   Qualora, a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, gli interessati chiedano l'accesso ai propri dati personali trattati nell'ambito di uno o più casi specifici o di particolari trattamenti, l'Ufficio limita la propria valutazione della richiesta esclusivamente a tali dati personali. 2.   Allorché limita, integralmente o in parte, il diritto di accesso di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio procede nel modo seguente: a) informa l'interessato, nella propria risposta alla richiesta, in merito alla limitazione applicata e ai principali motivi della stessa, come pure alla possibilità di proporre reclamo al Garante europeo della protezione dei dati o di proporre un ricorso giurisdizionale dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea; b) registra i motivi della limitazione, compresa una valutazione della necessità e della proporzionalità della stessa; a tal fine, indica in quale modo la concessione dell'accesso comprometterebbe la finalità delle attività di indagine dell'Ufficio o delle limitazioni applicate a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, oppure lederebbe i diritti e le libertà di altri interessati. La comunicazione di informazioni di cui alla lettera a) può essere rinviata, omessa o negata in conformità dell'articolo 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2018/1725. 3.   La registrazione di cui al paragrafo 2, lettera b), e, se del caso, i documenti contenenti gli elementi di fatto e di diritto che ne costituiscono la base sono conservati in un registro. Su richiesta, essi sono messi a disposizione del Garante europeo della protezione dei dati. Si applica l'articolo 25, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/1725. Articolo 5 Diritto di rettifica, cancellazione e limitazione di trattamento Qualora limiti, integralmente o in parte, l'applicazione del diritto di rettifica, cancellazione o limitazione di trattamento di cui all'articolo 18, all'articolo 19, paragrafo 1, e all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio adotta le misure di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione e conserva la registrazione in un registro in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, della stessa. Articolo 6 Comunicazione di una violazione dei dati personali all'interessato Allorché limita la comunicazione all'interessato di una violazione dei dati personali di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) 2018/1725, l'Ufficio registra i motivi della limitazione e conserva la registrazione in un registro conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della presente decisione. Si applica l'articolo 3, paragrafo 4, della presente decisione. Articolo 7 Riesame da parte del responsabile della protezione dei dati 1.   Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene informato senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Al responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati dell'Ufficio è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto. 2.   Laddove i servizi della Commissione e le agenzie esecutive trattino dati personali nei casi di cui all'articolo 1, paragrafo 3, il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia esecutiva interessata vengono informati senza indebito ritardo ogniqualvolta i diritti degli interessati siano limitati in conformità della presente decisione. Su richiesta, al responsabile della protezione dei dati della Commissione o, se del caso, al responsabile della protezione dei dati dell'agenzia viene garantito l'accesso al registro e a tutti i documenti contenenti i relativi elementi di fatto e di diritto. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o, laddove applicabile, il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia, può chiedere un riesame delle limitazioni. Il responsabile della protezione dei dati della Commissione o il responsabile della protezione dei dati dell'agenzia è informato per iscritto dell'esito del riesame richiesto. 3.   Tutti gli scambi di informazioni avvenuti con il responsabile della protezione dei dati durante l'intera procedura sono adeguatamente registrati. Articolo 8 Entrata in vigore La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Essa si applica a decorrere dall'11 dicembre 2018. Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 2018 Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER ( 1 ) Decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ( GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20 ). ( 2 ) Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio ( GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1 ). ( 3 ) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE ( GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39 ). ( 4 ) Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati ( GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1 ). ( 5 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1 ). ( 6 ) Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio ( GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89 ).

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