Decisione UE In vigore

Decisione UE 1967/2025

Decisione (UE) 2025/1967 del Consiglio, del 16 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento

Pubblicato: 16/09/2025 In vigore dal: 16/09/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione (UE) 2025/1967 del Consiglio, del 16 settembre 2025, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento EN: Council Decision (EU) 2025/1967 of 16 September 2025 on the position to be taken on behalf of the European Union within the Committee of Ministers of the Council of Europe on the extension of the deadline for accession of Kazakhstan to the Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women and domestic violence, with regard to matters related to judicial cooperation in criminal matters, asylum and non-refoulement

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1967 29.9.2025 DECISIONE (UE) 2025/1967 DEL CONSIGLIO del 16 settembre 2025 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 78, paragrafo 2, l’articolo 82, paragrafo 2, e l’articolo 84, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9, vista la proposta della Commissione europea, considerando quanto segue: (1) La convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica («convenzione») è stata conclusa dall’Unione con decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio ( 1 ) , per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione, e con decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio ( 2 ) , per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento, ed è entrata in vigore per l’Unione il 1 o ottobre 2023. Attualmente la convenzione conta 39 parti, tra cui l’Unione e 22 Stati membri. (2) Il Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa («Comitato dei ministri») è l’organo decisionale del Consiglio d’Europa. Ciascuno dei 46 membri del Consiglio d’Europa ha diritto a un rappresentante nel Comitato dei ministri e ciascun rappresentante ha diritto a un voto. Tutti gli Stati membri sono membri del Consiglio d’Europa e sono quindi rappresentati in seno al Comitato dei ministri. (3) A norma dell’articolo 76, paragrafo 1, della convenzione, il Comitato dei ministri, dopo avere consultato le parti della convenzione e averne ottenuto l’unanime consenso, può decidere di invitare uno Stato non membro del Consiglio d’Europa ad aderire alla convenzione. Tale decisione richiede la maggioranza dei due terzi del Comitato dei ministri) e il voto unanime dei rappresentanti delle parti della convenzione con diritto di sedere in seno al Comitato dei ministri. (4) Il 22 aprile 2020 il Comitato dei ministri ha deciso di invitare il Kazakhstan ad aderire alla convenzione. A norma di tale decisione, l’invito è rimasto valido per cinque anni dalla sua adozione, ossia fino al 23 aprile 2025. (5) Con lettera del 3 aprile 2025 il Kazakhstan ha chiesto che il termine per aderire alla convenzione fosse prorogato di due anni, ossia fino al 23 aprile 2027 per poter espletare le sue procedure interne. (6) Nella riunione del settembre 2025, il Comitato dei ministri dovrebbe adottare una decisione che concede al Kazakhstan una proroga di due anni del termine per aderire alla convenzione. (7) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di Comitato dei ministri, in merito alla proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla convenzione, poiché tale proroga potrebbe avere effetti giuridici sull’Unione. L’effetto della proroga sarebbe di rinnovare l’invito al Kazakhstan ad aderire alla convenzione, e potrebbe pertanto comportare l’instaurazione di relazioni soggette a trattato tra l’Unione e il Kazakhstan nel quadro della convenzione. Gli effetti della proroga potrebbero inoltre influenzare il modo in cui le decisioni sono adottate in seno al Comitato delle parti della convenzione. (8) L’adesione del Kazakhstan alla convenzione sarebbe vantaggiosa per l’Unione, in quanto estenderebbe a tale paese le norme ambiziose della convenzione. La posizione dell’Unione dovrebbe pertanto consistere nel concedere al Kazakhstan la proroga di due anni del termine per l’adesione alla convenzione affinché il Kazakhstan espleti le sue procedure interne. (9) Poiché l’Unione non è membro del Consiglio d’Europa ma tutti gli Stati membri lo sono, la posizione dell’Unione deve essere espressa congiuntamente dagli Stati membri. (10) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e l’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione e non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. (11) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La posizione da adottare a nome dell’Unione nella riunione del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa del settembre 2025 è di sostenere la proroga del termine per l’adesione del Kazakhstan alla Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica fino al 23 aprile 2027. Articolo 2 Gli Stati membri che sono membri del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa esprimono congiuntamente la posizione di cui all’articolo 1. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione. Fatto a Bruxelles, il 16 settembre 2025 Per il Consiglio Il presidente M. BJERRE ( 1 ) Decisione (UE) 2023/1075 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda le istituzioni e l’amministrazione pubblica dell’Unione ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 1 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1075/oj ). ( 2 ) Decisione (UE) 2023/1076 del Consiglio, del 1 o giugno 2023, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, della convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria in materia penale, l’asilo e il non respingimento ( GU L 143 I del 2.6.2023, pag. 4 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/1076/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2025/1967/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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