Decisione UE In vigore

Decisione UE 1968/2025

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1968 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dell’Italia di non applicazione del requisito di installazione del sistema GSM-R nelle gallerie di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione notificata con il numero C(2025) 2437

Pubblicato: 28/04/2025 In vigore dal: 28/04/2025 Documento ufficiale

Riferimento normativo

Decisione di esecuzione (UE) 2025/1968 della Commissione, del 28 aprile 2025, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dell’Italia di non applicazione del requisito di installazione del sistema GSM-R nelle gallerie di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 2437] EN: Commission Implementing Decision (EU) 2025/1968 of 28 April 2025 laying down rules for the application of Directive (EU) 2016/797 of the European Parliament and of the Council as regards a request from Italy not to apply the requirement to install GSM-R in a tunnel set out in Commission Regulation (EU) No 1303/2014 (notified under document C(2025) 2437)

Testo normativo

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT Serie L 2025/1968 29.9.2025 DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2025/1968 DELLA COMMISSIONE del 28 aprile 2025 recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda una domanda dell’Italia di non applicazione del requisito di installazione del sistema GSM-R nelle gallerie di cui al regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione [notificata con il numero C(2025) 2437] (Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) LA COMMISSIONE EUROPEA, visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea ( 1 ) , in particolare l’articolo 7, paragrafo 4, considerando quanto segue: (1) L’11 dicembre 2023 l’Italia ha presentato alla Commissione una domanda di non applicazione dell’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione ( 2 ) alla nuova galleria sulla tratta Mungivacca - Noicattaro fino al 31 dicembre 2029 («domanda»). La domanda è stata presentata in base all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797. (2) Nell’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 è stabilito il requisito secondo cui in ogni galleria di lunghezza superiore a 1 km deve essere possibile comunicare via radio fra il treno e il centro di controllo del gestore dell’infrastruttura con il sistema globale di comunicazione mobile - ferrovie (GSM-R). (3) Il progetto cui si fa riferimento nella domanda consiste nella costruzione di una nuova galleria della lunghezza di 3 155 m dal km 7 + 304 al km 10 + 459 nell’ambito di un progetto più ampio volto a raddoppiare i binari della linea ferroviaria Bari - Taranto tra Mungivacca e Noicattaro. (4) In base ai documenti presentati dall’Italia, la conformità all’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014, comporterebbe costi aggiuntivi pari a 4 milioni di EUR, poiché sarebbe necessario dotare del sistema GSM-R circa 60 km di binari nell’area circostante. (5) In alternativa, l’Italia propone di applicare l’allegato 2, parte prima, punto 1.1.1, del decreto ministeriale 28 ottobre 2005 - Sicurezza nelle gallerie ferroviarie («Sistema di radiocomunicazione»), in base al quale deve essere previsto un sistema che consenta la comunicazione radio tra il personale a bordo dei treni e tra questo e il centro di controllo. Tale norma nazionale è stata notificata alla Commissione e all’Agenzia dell’Unione europea per le ferrovie a norma dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva (UE) 2016/797, come norma IT-FI-1586-1-A. (6) In pratica sarebbero utilizzate sia l’infrastruttura di comunicazione mobile con segnali nella banda primaria GSM in grado di ripetere i segnali ai quattro principali operatori di telefonia mobile, sia l’infrastruttura di sicurezza ad altissima frequenza con segnali nella banda 400-470 MHz, che serve le squadre dei vigili del fuoco. Secondo la documentazione fornita dall’Italia, l’adeguatezza di tali soluzioni alternative è stata valutata positivamente dall’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali. (7) In base alla giustificazione della domanda fornita dall’Italia e alla disposizione alternativa proposta, le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 possono ritenersi soddisfatte per quanto riguarda il progetto della nuova galleria sulla tratta Mungivacca - Noicattaro. La domanda dovrebbe quindi essere accolta. (8) La sicurezza, come stabilito dalla direttiva (UE) 2016/797, è un requisito essenziale che deve essere soddisfatto dal sistema ferroviario dell’Unione, dai sottosistemi e dai componenti di interoperabilità, comprese le interfacce. Alla Commissione dovrebbero pertanto essere fornite tutte le informazioni che indichino che la non applicazione dell’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione potrebbe compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. (9) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La domanda dell’Italia di non applicazione dell’allegato, punto 4.2.1.8, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2014 alla nuova galleria sulla tratta Mungivacca - Noicattaro è accettata a condizione che sia applicata la disposizione alternativa proposta dall’Italia. L’Italia informa la Commissione senza indebito ritardo qualora disponga di informazioni secondo cui la non applicazione può ragionevolmente compromettere la sicurezza del sistema ferroviario. Articolo 2 La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. Essa si applica fino al 31 dicembre 2029. Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2025 Per la Commissione Apostolos TZITZIKOSTAS Membro della Commissione ( 1 ) GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44 , ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj . ( 2 ) Regolamento (UE) n. 1303/2014 della Commissione, del 18 novembre 2014, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità concernente la «sicurezza nelle gallerie ferroviarie» del sistema ferroviario dell’Unione europea ( GU L 356 del 12.12.2014, pag. 394 , ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1303/oj ). ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/1968/oj ISSN 1977-0707 (electronic edition)

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